19.1009 · Interrogazione · 2019-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I ristorni dei frontalieri fanno discutere il Canton Ticino. La quota prevista nel nuovo accordo è del 30 per cento contro il 38,8 per cento oggi in vigore con l'accordo sottoscritto nel 1974. I ristorni, idealmente, dovrebbero essere utilizzati per progetti a ridosso della frontiera, ad esempio per migliorare la viabilità, diminuire il traffico veicolare e l'impatto ecologico degli spostamenti. Tutto questo però resta lettera morta e i progetti stentano a decollare. Nella continua tensione tra il Canton Ticino e la vicina penisola, alla luce della evidente volontà di non sottoscrivere il nuovo accordo sui frontalieri, qualora il Governo ticinese dovesse decidere di bloccare i ristorni delle imposte alla fonte il prossimo 30 giugno 2019, la Confederazione, essendo lei parte attrice dell'accordo del 1974 sui lavoratori frontalieri, assicurerà il versamento dell'importo dei ristorni all'Italia al posto del Canton Ticino? La Confederazione è disposta a collaborare col Canton Ticino per mettere pressione sulla controparte al fine di assicurare l'utilizzo di questi importi per progetti di interesse comune?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43), i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese devono versare ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri italiani (art. 2). Questa compensazione finanziaria deve essere versata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese (art. 4) e non dalla Confederazione.
2. L'Accordo non contiene disposizioni circa il modo in cui i Comuni italiani debbano utilizzare la compensazione finanziaria. Nel preambolo si riconosce tuttavia che l'Accordo del 1974 è stato concluso anche tenendo conto delle "spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese". Per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture, si applica il principio di territorialità. Spetta dunque all'Italia progettare e finanziare le proprie infrastrutture. Nell'ambito dei suoi contatti politici e di colloqui bilaterali, il Consiglio federale continuerà a impegnarsi ai fini della realizzazione di lavori infrastrutturali d'interesse pubblico (cfr. Ip Romano 18.3118). Questo può avvenire sia a livello federale che a livello cantonale nel contesto di incontri transfrontalieri. L'articolo 56 della Costituzione federale conferisce ai Cantoni la facoltà, a determinate condizioni, di concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. In linea di principio tale competenza comprende il finanziamento di infrastrutture transfrontaliere.
Risposta del Consiglio federale.