Modifica dell'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. La certezza del diritto è un concetto relativo? Modifiche continue giustificate e giustificabili?
19.1034 · Interrogazione · 2019-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 29 maggio 2019 in una Newsletter della Elcom è stata resa nota ai Distributori svizzeri la modifica dell'articolo 18 capoverso 2 dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) che è entrata in vigore in data 1° giugno 2019. Tale modifica sostituisce il limite di 30 chilovoltamperi sulla potenza allacciata del cliente per definire il gruppo tariffale unico (peraltro recentemente imposto a partire dal 1° gennaio 2019) con quello di 50 megawattora all'anno (energia consumata dal cliente in un anno). Tale riconfigurazione tariffale, come decretato nella già citata Newsletter Elcom, deve avvenire presso tutti i Distributori a partire dall'1° gennaio 2020 e dunque essere pubblicata con le nuove tariffe 2020 entro il 31 agosto 2019.
In generale è da notare che l'articolo 6 capoverso 3 LAEl definisce il profilo di consumo equivalente quale criterio base da utilizzare per il raggruppamento in classi tariffarie della clientela. Il profilo di consumo di un cliente include notoriamente l'andamento della potenza utilizzata dal cliente lungo le 24 ore. La regola dei 30 chilovoltamperi, che discrimina il gruppo di tariffa base dagli altri secondo la potenza allacciata, e quindi secondo il picco massimo del profilo di consumo che il cliente può pretendere dalla rete, è inscrivibile a questo principio. La regola del solo consumo totale annuo di energia (sopra o sotto i 50 megawattora all'anno) non tiene invece minimamente conto del profilo di consumo, ossia di come per unità di tempo questa energia viene consumata dal cliente.
Ciò premesso chiedo al Consiglio federale:
1. Come mai a così breve tempo dal varo della regola dei 30 chilovoltamperi per la definizione del gruppo di tariffa base (non è neppure trascorso un anno!), il Consiglio federale ha ritenuto di dover ancora una volta cambiare le regole del gioco?
2. Dato che la LAEl non è stata modificata, come si giustifica la modifica dell'Ordinanza? Quali sono gli elementi materiali che la giustificano?
3. Il principio fondamentale della certezza del diritto è rispettato?
4. Quale principio dal profilo della gerarchia del diritto è stato invocato per annullare il principio del profilo di consumo equivalente sancito nell'articolo 6 capoverso 3 LAEl?
5. Ammesso, e non concesso, che ci sia veramente la necessità di introdurre questo cambiamento, perché non si attende la revisione della LAEl?
6. Perchè non è previsto un adeguato periodo di adattamento? La modifica immediata è giustificata e necessaria?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il passaggio dalla potenza di allacciamento al consumo annuo di energia, avvenuto il 1° giugno 2019 nel quadro della Strategia Reti elettriche, ha come motivo la praticità. Il relativo progetto messo in consultazione non comprendeva alcuna proposta di modifica dell'articolo 18 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). In sede di consultazione è stato però fatto presente più volte che spesso ai gestori di rete è nota solo la potenza di allacciamento degli edifici e non quella delle singole economie domestiche. Quindi non sarebbe nemmeno possibile, perlomeno non senza difficoltà, raggruppare i clienti con una determinata potenza di allacciamento massima.
Il criterio del consumo annuo fino a 50 megawattora non è però una novità. Nella legislazione precedente costituiva già un aspetto fondamentale per definire i casi in cui le tariffe per l'utilizzazione della rete dovevano consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (art. 18 cpv. 3 vOAEI, nella sua versione in vigore fino al 31 maggio 2019). Questa regola e la questione direttamente correlata concernente l'attribuzione a un gruppo di clienti di base sono rimaste invariate. Pertanto il nuovo criterio in vigore per l'attribuzione al gruppo di clienti di base, ovvero il consumo annuo, non è un elemento nuovo. Fissando il limite a 50 megawattora all'anno, l'attribuzione al gruppo di clienti di base non subisce mutamenti sostanziali rispetto a quanto avveniva con il vecchio limite di 30 chilovoltamperi.
2. La legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) è stata modificata il 1° gennaio 2018 nel quadro della revisione totale della legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0). All'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEI è stato aggiunto l'elemento secondo cui il tariffario si deve fondare sul profilo dell'acquisto. Questo ha comportato anche una modifica dell'articolo 18 OAEI in questione. Il 1° gennaio 2018 (e non il 1° gennaio 2019) è stato introdotto in particolare il concetto "gruppo di clienti di base", che è stato poi messo in atto per la prima volta nell'anno tariffario 2019.
3. La certezza del diritto viene intaccata in misura maggiore da una disposizione difficilmente applicabile, o attuabile solo in parte, rispetto a un adattamento rapido che materialmente diverge pochissimo dalla vecchia legislazione.
4. Dal 1° gennaio 2018 le tariffe per l'utilizzazione della rete devono fondarsi sui profili dell'acquisto (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEI), mentre in passato era determinante il consumo. Questo cambiamento è il risultato dei dibattiti parlamentari avvenuti nel quadro della revisione totale della LEne ed è stato adottato consapevolmente. Come nella legislazione precedente, il primo periodo dell'articolo 18 capoverso 2 OAEI si limita a precisare le basi legali. L'articolo 6 capoverso 3 LAEI, rimasto invariato sin dall'entrata in vigore della legge, disciplina invece i tariffari per l'energia elettrica complessivi, che comprendono l'"utilizzazione della rete", la "fornitura di energia", le "tasse" e i "tributi e le prestazioni a enti pubblici".
5. Per ragioni inerenti alla certezza del diritto, il Consiglio federale ha voluto risolvere il più rapidamente possibile le difficoltà legate all'attuazione pratica del limite di 30 chilovoltamperi. Visto che non è necessaria alcuna modifica legislativa non occorre attendere la revisione della LAEI prevista.
6. Siccome nella prassi l'articolo 18 capoverso 2 vOAEI (nella sua versione in vigore fino al 31 maggio 2019) sarebbe stato difficile da attuare, si è rivelato necessario effettuare un cambiamento immediato. Di fatto la nuova norma è entrata in vigore il 1° giugno 2019 e, entro il 31 agosto 2019, è necessario pubblicare la tariffa di base per l'anno tariffario 2020 sulla base del nuovo criterio di attribuzione. Visto il metodo di funzionamento della tariffazione, ciò non significa però che l'attribuzione definitiva dei clienti al gruppo di clienti di base secondo il nuovo criterio debba avvenire per forza entro questi tre mesi. Le tariffe da pubblicare entro il 31 agosto 2019 si basano unicamente su stime: al momento il gestore della rete di distribuzione non conosce né i suoi costi di rete per il 2020 concretamente computabili né il preciso, futuro volume d'acquisto dei singoli gruppi di clienti. Verrà a conoscenza di queste cifre solo dopo la scadenza dell'anno tariffario (quindi solo nel 2021). Eventuali differenze rispetto alle sue previsioni, saranno compensate attraverso la cosiddetta differenza di copertura, aumentando o diminuendo le tariffe negli anni successivi. Solo molto più tardi, ovvero al momento dell'invio delle fatture ai consumatori finali, il gestore della rete dovrà quindi sapere con certezza a quale gruppo essi appartengono.
Risposta del Consiglio federale.