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19.3118 · Interpellanza · 2019-03-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Sei anni dopo la presentazione della mozione Bavaud in Gran Consiglio, il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha proposto una modifica della legge cantonale sulla pubblicità, per soddisfare le aspettative della società civile e onorare gli obblighi internazionali della Svizzera. Il Cantone di Vaud assume così un ruolo guida in questo ambito. Invece, a sette anni dalla mia interpellanza 12.3106, "Vietare la pubblicità sessista", non esiste ancora a livello federale una regolamentazione unitaria al riguardo. La normativa vigente in materia di pubblicità non menziona la pubblicità sessista. L'unico modo per combatterla consiste nel presentare ricorso alla Commissione svizzera per la lealtà. Tuttavia le competenze di quest'ultima sono limitate: può soltanto esprimere un parere su una campagna oppure interromperla, ma non chiederne conto ai responsabili né sanzionarli.

Nel 2012 il Consiglio federale ha respinto la mia interpellanza adducendo il buon funzionamento dell'autoregolamentazione e del controllo autonomo, e ritenendo che non fosse opportuno legiferare in materia. Anche la giustificazione di allora, secondo cui non si registrava un sensibile aumento dei ricorsi, non è più valida.

Le critiche giungono anche dalla comunità internazionale: nel 2016 un comitato istituito nel quadro della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) ha ricordato alla Svizzera la necessità di impegnarsi di più giuridicamente e politicamente contro gli stereotipi di genere. Occorre osservare che anche la Convenzione di Istanbul, in vigore per la Svizzera da quasi un anno, chiede l'eliminazione delle pratiche fondate sugli stereotipi di genere.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Tenendo conto dell'attuale situazione a livello internazionale e cantonale, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire anche a livello federale? In caso affermativo, in che modo? In caso negativo, perché si sottrae a questa responsabilità?

2. Oltre a eventuali misure legislative, cosa intende fare il Consiglio federale contro le pubblicità sessiste e discriminatorie?

3. Ritiene ipotizzabile l'emanazione di direttive destinate ai Cantoni?

4. Ritiene ipotizzabile l'avvio di un dialogo con i Cantoni per un'azione comune contro le pubblicità sessiste?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. In Svizzera, così come in molti altri Paesi, il controllo della pubblicità sleale spetta a un organo di autoregolamentazione, la Commissione svizzera per la lealtà (CSL). Tenendo conto delle direttive della Camera di commercio internazionale (CCI), la CSL ha formulato delle regole di valutazione per la pubblicità, in base alle quali è considerata sleale la pubblicità commerciale che discrimina uno dei due sessi violandone la dignità (CSL regola B.8, solo in francese e tedesco). Chiunque contesti una pubblicità perché ritenuta sessista, stereotipata e discriminatoria, può presentare ricorso, di regola gratuitamente, presso la CSL. Questa esamina la fattispecie e valuta se la pubblicità è sleale e deve essere abolita. Se la sua decisione non viene rispettata, la CSL può decidere di pubblicarla menzionando i nomi. Di fatto, simili sanzioni sono raramente necessarie.

I consumatori, i professionisti dei mass media e i pubblicitari sono rappresentati pariteticamente in seno alla CSL, e ciò garantisce un processo decisionale scrupoloso ed equilibrato.

Rispetto a un procedimento civile o penale, il processo di autoregolamentazione ha il vantaggio di ridurre sia gli ostacoli formali che quelli finanziari. Inoltre consente di accelerare i tempi e il processo decisionale: un aspetto decisivo nel caso di campagne pubblicitarie già in corso. L'autoregolamentazione operata dalla CSL garantisce dunque che tutte le persone coinvolte possano accedere facilmente a un procedimento efficace e di norma gratuito, che finora ha funzionato bene. È opportuno infine sottolineare che la raccomandazione adottata recentemente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta al sessismo invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a verificare l'introduzione di meccanismi di autoregolamentazione in ambito pubblicitario (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093b269, n. II.C.3-5, in francese e inglese).

Nonostante l'aumento dei reclami nel campo della pubblicità sessista, il Consiglio federale non ritiene opportuno cambiare il sistema di autoregolamentazione o adottare delle misure al riguardo. Sottolinea invece che la CSL è uno strumento conosciuto e considerato efficace contro la pubblicità sleale. Inoltre anche il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud per la modifica della legge cantonale sulla pubblicità per vietare la pubblicità sessista suggerisce una formulazione analoga alla regola B.8 della CSL (sulla comunicazione commerciale sessista, fino al 2018: regola 3.11; in francese e tedesco).

Poiché l'autoregolamentazione operata dalla CSL si è dimostrata efficace contro la pubblicità sessista, stereotipata e discriminatoria, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure.

Risposta del Consiglio federale.