19.3146 · Interpellanza · 2019-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
a. Il Consiglio federale ritiene che il trattamento preferenziale di clienti esteri per quanto riguarda il formato e il prezzo sia confacente a un'impresa di proprietà dello Stato?
b. In quanto rappresentante del proprietario, può immaginarsi di intervenire presso la Posta affinché i commercianti svizzeri possano lottare ad armi pari contro i loro concorrenti esteri almeno a livello di invii di lettere e merci di piccole dimensioni?
c. Può immaginarsi di armonizzare sul piano legale i formati postali (lettere) agli standard internazionali correnti e di affrontare il problema della Svizzera in quanto "isola dei formati" e "isola dei prezzi elevati"(controprogetto indiretto all'iniziativa "per prezzi equi")?
d. Perché la Posta, in quanto impresa statale, non offre oggi in Svizzera alcun prodotto della posta-lettere fino a un peso massimo di 2 chilogrammi come previsto dalla legge?
Begründung
La legislazione svizzera sulle poste definisce all'articolo 2 capoverso c il prodotto postale "lettera" in quanto invio postale "di 2 centimetri di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 chilogrammi". La Posta svizzera l'ha definito in modo ancora più rigido: una lettera impostata in Svizzera può avere 2 centimetri di spessore al massimo e un peso non superiore a un chilogrammo. Attraverso la UPU, le lettere o i cosiddetti invii di piccole merci fino a una dimensione massima di 90 centimetri e 2 chilogrammi di peso (nessuna estensione oltre 60 centimetri) sono introdotti in Svizzera come lettere e così elaborati e recapitati dalla Posta Svizzera tramite il canale della corrispondenza. I clienti della Posta che risiedono in Svizzera si trovano dunque in una posizione concorrenziale fortemente svantaggiata rispetto ai fornitori asiatici, in particolare nel settore del commercio on line. A seconda delle dimensioni e dei volumi inviati, le differenze di tariffa ammontano da 3 a 5 franchi svizzeri per invio, in altre parole: per invii analoghi fino a 2 chilogrammi, un commerciante svizzero paga dal doppio al triplo. Questo elenco può essere esteso a piacere tanto più che la Posta Svizzera oggi ufficialmente non offre alcun formato per lettere che corrisponde alla definizione massima legale.
Allo stesso modo gli invii di merci di piccole dimensioni UPU che finiscono nel canale della corrispondenza vengono ormai scannerizzati alla consegna come pacchetti e viene generato indirettamente un avviso di ricevimento così che di fatto è fornito lo stesso servizio come per il recapito di pacchi sul territorio nazionale.
Dopo che nel 2018 sono stati spediti in Svizzera circa 33 milioni di invii di merci di piccole dimensioni a condizioni UPU, di cui 23 milioni provenienti dall'area asiatica, si può dire che i commercianti svizzeri hanno subito uno svantaggio concorrenziale dell'ordine di circa 50 milioni di franchi svizzeri.
Stellungnahme des Bundesrates
a. Nel caso di una lettera o un pacco spedito in modo tradizionale per posta dall'estero in Svizzera, gli operatori nazionali del servizio universale collaborano in base alle prescrizioni dell'Unione postale universale (UPU). La Posta Svizzera è obbligata a elaborare e recapitare tutti gli invii transfrontalieri secondo le regole della Convenzione postale universale. Questa Convenzione regola anche l'indennità per la consegna di tali invii. A questo livello la Posta non ha alcuna influenza. Le cosiddette indennità dei costi finali dipendono tra l'altro dalla qualità, dal formato e dal peso degli invii importati. Nell'attuale sistema di compensazione, l'indennità per gli invii, in particolare per quelli provenienti dai Paesi asiatici, è in parte troppo esigua per coprire i costi della Posta per la distribuzione nazionale (cfr. anche l'interpellanza Amherd 18.3222). In confronto alle prestazioni del servizio universale nazionale, l'invio di merci di piccole dimensioni che entrano tramite il canale UPU dispone inoltre di un ventaglio di prestazioni ridotto. Le molteplici prestazioni per il destinatario, come ad esempio la gestione individuale dei pacchi, non sono disponibili. Le tariffe nazionali e internazionali sono determinate utilizzando basi differenti e, pertanto, non possono essere messe direttamente a confronto.
Oltretutto, non è compito della Confederazione, in veste di proprietaria, giudicare il concreto allestimento delle prestazioni della Posta. Tale aspetto rientra nell'ambito operativo della Posta, nel quale essa dispone di un margine di manovra imprenditoriale come ogni altra azienda, seppur nel rispetto delle disposizioni legali.
Il Consiglio federale dirige la Posta dettandone gli obiettivi strategici, che riguardano l'orientamento di fondo dell'azienda, direttive finanziarie e personali di ordine generale e linee guida per le cooperazioni e le partecipazioni.
b./c. La Convenzione postale universale definisce le condizioni quadro per il traffico postale transfrontaliero. Possibili adeguamenti devono pertanto essere trattati in modo multilaterale, nel caso concreto nel quadro dell'UPU. In occasione del Congresso dell'UPU a Istanbul nel 2016, sono stati decisi dei miglioramenti del sistema di contabilizzazione delle indennità per i costi finali (cfr. anche l'interpellanza Amherd 18.3222), che vengono ora attuati progressivamente. Inoltre al momento, in seno all'UPU sono in discussione altri possibili adeguamenti per le tariffe internazionali, discussioni che la Svizzera segue attentamente.
Nel traffico postale nazionale sono determinanti le prescrizioni secondo la legislazione svizzera sulle poste. L'ordinanza sulle poste (OPO; RS 783.01) obbliga la Posta a offrire, nel quadro del servizio universale, lettere fino a un peso di un chilogrammo. Un aumento del limite di peso richiederebbe un ampliamento del servizio universale e dovrebbe avvenire tramite un adeguamento delle basi legali (cfr. risposta alla domanda d qui di seguito). Il Consiglio federale non lo considera opportuno per i motivi seguenti: il servizio universale deve garantire a tutte le cerchie della popolazione svizzera una fornitura di servizi postali capillare e a prezzi convenienti. Per fornire il servizio universale nazionale, la Posta deve rispettare le prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale. Mentre le indennità per i costi finali relative agli invii postali importati, in particolare per quelli provenienti dall'Asia orientale, non coprono sempre i costi del recapito, la Posta deve fissare i prezzi del servizio universale in particolare secondo criteri economici, ossia a copertura dei costi e in modo appropriato.
Stando alla Posta, l'invio tramite il canale dei pacchi apporta vantaggi sia per i commercianti on line che per i consumatori. In questo modo per l'invio di pacchi e di lettere raccomandate entro i confini svizzeri i venditori on line svizzeri dispongono di prestazioni più ampie, si pensi alla gestione attiva dei pacchi, rispetto ai commercianti internazionali che inviano piccole merci.
L'ampliamento del servizio universale nazionale a lettere fino a un peso di 2 chilogrammi potrebbe produrre effetti finanziari maggiori. Dato che un numero molto superiore di invii confluirebbe nel canale della corrispondenza, sarebbero inoltre necessari adeguamenti per i processi logistici e l'infrastruttura di trattamento degli invii.
d. Secondo le definizioni della legge sulle poste (LP; RS 783.0) un invio postale è considerato in quanto lettera se è di 2 centimetri di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 chilogrammi. A prescindere dal servizio universale, la Posta è di principio libera di decidere quali prodotti intende offrire. Nel quadro del servizio universale, ai sensi dell'articolo 29 OPO deve trasportare lettere fino a un peso di un chilogrammo ed è quanto fa.
Nel settore dei servizi postali transfrontalieri, nel caso concreto per l'invio di lettere dalla Svizzera all'estero, la Posta invece offre, in conformità con le prescrizioni dell'UPU, la cosiddetta lettera maxi (fino a 2 chilogrammi, 90 centimetri, nessuna estensione oltre 60 centimetri).
Risposta del Consiglio federale.