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19.3235 · Postulato · 2019-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare alternative al metodo di calcolo del canone RTV a carico delle imprese, ora basato sulla cifra di affari.

Begründung

Ai sensi dell'articolo 70 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale nel periodo fiscale ai sensi dell'articolo 34 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA). Quindi è dovuto il canone dalle imprese iscritte al registro IVA e con una cifra d'affari annua minima di 500 000 franchi. Tale cifra d'affari include la cifra d'affari realizzata in tutto il mondo e indipendentemente dalle qualifiche fiscali per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, e comprende anche le cifre d'affari generate tramite prestazioni escluse o esentate dall'IVA. Le imprese con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi sono tuttavia esentate dall'obbligo di pagare il canone.

Tuttavia, questo criterio di calcolo, inizialmente privo di valutazione critica nei suoi effetti, ha messo in serie difficoltà numerose imprese. Infatti, la cifra di affari non corrisponde all'effettivo guadagno percepito. Moltissime PMI rientrano nella categoria assoggettata con una cifra di affari fino a 5 milioni di franchi, perciò sono chiamate a pagare un canone pari a 2280 franchi. Ma questa cifra risulta importante in relazione all'effettivo guadagno percepito, spesso del tutto sproporzionata. E molte di queste imprese non possono richiedere alcun esonero. Pertanto, senza voler mettere in discussione il principio dell'assoggettamento delle imprese, si chiede al Consiglio federale di esaminare un sistema alternativo di calcolo del canone.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto occorre precisare che il canone per un'impresa con una cifra d'affari annuale compresa tra 1 e 5 milioni di franchi ammonta a 910 franchi, non a 2280 franchi (cfr. art. 67b cpv. 2 dell'ordinanza sulla radiotelevisione).

Nell'elaborare il nuovo sistema del canone radiotelevisivo per le imprese il Consiglio federale ha valutato diversi modelli che avrebbero potuto sostituire il canone di ricezione per le imprese. Un importante criterio che il nuovo sistema avrebbe dovuto soddisfare era la garanzia di semplicità ed efficienza, in modo da non creare oneri sproporzionati per gli assoggettati al canone e l'organo di riscossione. Inoltre, il sistema del canone avrebbe dovuto generare introiti calcolabili e continui, al fine di garantire il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Il canone per le imprese introdotto all'inizio di quest'anno raggiunge tali obiettivi in quanto si basa sulla cifra d'affari totale annua, che viene già rilevata nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Per il canone a carico delle imprese non occorre rilevare altri dati né procedere all'annuncio o alla disdetta presso l'organo di riscossione e nemmeno effettuare controlli nelle imprese. In questo modo si elimina uno svantaggio significativo rispetto al precedente sistema del canone di ricezione, vale a dire il dispendio notevole a livello di riscossione, sia per l'organo addetto a tale operazione, sia per le imprese coinvolte. Secondo il punto di vista del Consiglio federale, altri modelli di finanziamento, basati su dati già rilevati, presentano svantaggi considerevoli. A tal merito era stata esaminata, ad esempio, la riscossione del canone in base al numero di impiegati o all'ammontare dei salari complessivi dell'impresa, la riscossione di un canone insieme all'imposta federale diretta, il finanziamento tramite le entrate dell'imposta federale diretta, o ancora la riscossione del canone in base all'utile dell'impresa.

Il Consiglio federale ritiene inoltre che l'attuale sistema del canone per le imprese rappresenti la soluzione più appropriata, fra le diverse alternative immaginabili, per raggiungere gli obiettivi fissati. A tale proposito, bisogna menzionare anche la regolamentazione per i casi di rigore, applicabile alle imprese più piccole fra quelle assoggettate al canone, ossia quelle con una cifra d'affari fino al massimo a un milione di franchi. Secondo l'ordinanza sulla radiotelevisione tali imprese possono esigere la restituzione del canone se, nell'anno in cui lo hanno versato, gli utili conseguiti sono risultati minimi o nulli.

Una questione diversa è se il canone per le imprese produca gli effetti previsti e auspicati sotto tutti gli aspetti. Allo stato attuale non è ancora possibile fornire una panoramica completa degli effetti concreti del canone per le imprese; le esperienze raccolte sinora sono ancora troppo poche. Prendere in esame un nuovo cambiamento del sistema del canone, proprio quando il canone per le imprese è appena stato introdotto, sarebbe un provvedimento sproporzionato e creerebbe incertezza fra chi è tenuto a pagare tale tributo. Tuttavia, il 18 ottobre 2017 in occasione della sua decisione di introdurre il nuovo canone, il Consiglio federale aveva già stabilito di esaminare le ripercussioni del nuovo sistema al più tardi entro la metà del 2020, sulla base dell'esperienza di tutto il primo anno di riscossione. Se dall'esame del nuovo sistema dovesse risultare la necessità di un cambiamento a livello legislativo, il Consiglio federale adotterà le misure necessarie.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.