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19.3250 · Interpellanza · 2019-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione sono state esaminate le conseguenze della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) sull'evoluzione del numero di osteopati praticanti?

2. È garantito che l'attuale domanda di osteopati praticanti sarà soddisfatta anche in futuro in tutte le regioni linguistiche?

3. Si sa quanti degli osteopati praticanti conseguiranno un master entro cinque anni conformemente alle disposizioni transitorie?

4. Ha senso fissare barriere così elevate per i titoli di master esteri (in particolare per quelli rilasciati nello spazio europeo) da renderne di fatto impossibile il riconoscimento?

5. In quali settori la formazione offerta dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) è superiore a quella di altri Stati europei o del mondo?

6. La nuova regolamentazione non costituisce una violazione del sistema di Bologna?

7. Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di master esteri è necessaria, per l'osteopatia, una regolamentazione diversa da quella applicabile alle altre professioni contemplate dalla LPSan o eventualmente una regolamentazione transitoria valida a medio termine, fino a quando un numero sufficiente di Stati dell'area UE/AELS non avrà regolamentato l'osteopatia?

Begründung

La legislazione di esecuzione della legge sulle professioni sanitarie è stata oggetto di consultazione fino al 25 gennaio 2019. Il disegno di legge proposto potrebbe portare a un'offerta insufficiente di prestazioni osteopatiche.

In Svizzera esiste un'unica possibilità per ottenere il titolo di master richiesto in futuro per l'osteopatia: la Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale di Friburgo. Si prevede che ogni anno da venti a trenta persone conseguiranno un master. Il prerequisito è un titolo di bachelor HES-SO.

Oltre al master svizzero accreditato, avranno una possibilità di essere riconosciuti solo quelli ottenuti in Paesi terzi. Dato che l'osteopatia non è ancora regolamentata nella maggior parte dei Paesi dell'UE/AELS, il riconoscimento dei diplomi di master conseguiti sul loro territorio sarà di fatto pressoché impossibile.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) mira a garantire e sviluppare ulteriormente la qualità delle professioni sanitarie nell'interesse della protezione della salute. A tale scopo fissa requisiti uniformi per tutta la Svizzera per la formazione e per i presupposti per l'autorizzazione all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle seguenti professioni sanitarie: infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata. Un'analisi approfondita delle conseguenze della LPSan sull'organico e sull'evoluzione delle suddette professioni sanitarie non è stata effettuata, in quanto non ritenuta necessaria dal punto di vista regolatorio in considerazione dello scopo della legge.

2. La definizione di requisiti uniformemente elevati è essenzialmente finalizzata a promuovere la qualità dell'osteopatia. L'entrata in vigore della nuova legge potrebbe tuttavia comportare una certa riduzione dell'offerta osteopatica. Poiché non sono disponibili cifre consolidate sul fabbisogno di osteopati praticanti, non è però possibile formulare previsioni su un'eventuale insufficienza o inadeguatezza dell'offerta di prestazioni osteopatiche.

3. Le disposizioni transitorie della LPSan prevedono che tutte le autorizzazioni cantonali all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge conservino la loro validità. Pertanto gli osteopati autorizzati secondo il diritto previgente possono continuare a esercitare come prima. Inoltre l'avamprogetto del diritto di esecuzione concernente la LPSan prevede che i diplomi intercantonali in osteopatia, che saranno rilasciati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ancora fino al 2023, siano equiparati, per quanto riguarda l'esercizio della professione, al master in osteopatia. In questa situazione, non è ancora possibile fare previsioni sul numero di osteopati attualmente praticanti finora non in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione che vorranno riqualificarsi.

4. Nel quadro della procedura di riconoscimento viene verificato se un titolo di studio estero in osteopatia è qualitativamente equivalente al master rilasciato in Svizzera. La procedura di riconoscimento dei titoli in osteopatia dei Paesi UE e AELS sarà retta dalla direttiva 2005/36/CE e non necessita quindi di un disciplinamento specifico nel diritto nazionale. La direttiva subordina il riconoscimento alla condizione che la professione o la formazione siano regolamentate nel Paese d'origine o l'osteopata interessato provi di avere esercitato in uno Stato membro per almeno due dei dieci anni precedenti. Gli ostacoli al riconoscimento dei diplomi esteri in osteopatia non sono quindi superiori a quelli di tutte le altre professioni sanitarie soggette alla procedura di riconoscimento prevista dalla direttiva UE.

5. A questa domanda non è possibile fornire una risposta generale. Si dovrà piuttosto esaminare l'equivalenza dei titoli di studio esteri caso per caso nel quadro della procedura di riconoscimento.

6. Il previsto disciplinamento della procedura di riconoscimento e il sistema di Bologna di strutturazione dei cicli di studi a livello di bachelor e di master non sono in contraddizione tra loro. Anzi, la strutturazione uniforme dei cicli di studi nel quadro della riforma di Bologna facilita la valutazione reciproca e il riconoscimento dei rispettivi cicli di studi master in osteopatia.

7. Una regolamentazione transitoria specifica per l'osteopatia come richiesto dall'autrice dell'interpellanza non è previsto nella LPSan. Come esposto alla quarta risposta, secondo la direttiva UE 2005/36/CE, dalla quale sarà retta la procedura di riconoscimento, la regolamentazione dell'osteopatia nel Paese d'origine non è l'unico presupposto per il riconoscimento dei titoli di master in questa disciplina. Ulteriori criteri sono il riconoscimento della formazione nel Paese d'origine o la comprovata esperienza professionale del richiedente.

Risposta del Consiglio federale.

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