19.3386 · Interpellanza · 2019-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dieci anni dopo la mia mozione 09.3318, con cui per la prima volta avevo richiesto il divieto dei neonicotinoidi, l'UFAG ha vietato l'impiego all'aperto dei principi attivi clothianidina, imidacloprid e tiamethoxam. Sebbene il servizio di omologazione si sia espresso diversamente in materia, l'impiego pluriennale di tali neonicotinoidi ha comportato rischi inaccettabili per le api, per altri impollinatori e per gli insetti.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Vi è ragione di ritenere che in relazione all'impiego dei neonicotinoidi summenzionati si sono verificati danni a organismi non bersaglio?
2. È corretto imputare a chi ha causato tali danni le spese delle misure ambientali volte a porvi rimedio in Svizzera (principio di causalità)?
3. Per quanto riguarda i neonicotinoidi vietati:
a. Quali uffici sono incaricati di reclamare i danni, in particolare se non sono stati causati a privati, bensì alla natura e all'ambiente?
b. Chi quantifica i danni causati e le spese delle misure ambientali per porvi rimedio?
c. Secondo il principio di causalità, a chi vengono imputate le spese per tali misure e chi richiede tali importi?
d. Chi si occupa della pianificazione e dell'attuazione delle misure ambientali e chi del rispettivo resoconto?
4. L'UFAG ha di recente omologato il sulfoxaflor, un principio attivo molto simile ai neonicotinoidi. Inoltre, in Svizzera sono omologati altri neonicotinoidi e altre sostanze simili ad essi. Il Consiglio federale può assicurare che in futuro questi principi attivi non dovranno essere ritirati dal mercato perché il loro impiego comporta rischi inaccettabili per gli organismi non bersaglio?
5. Perché in questo caso non viene applicato il principio di precauzione e non vengono vietati tutti i neonicotinoidi e tutti i principi attivi simili ad essi?
6. Dieci anni dopo il mio intervento, il Consiglio federale ha emesso un divieto per questi tre neonicotinoidi, anche se solo per il loro impiego all'aperto. Il Consiglio federale è disposto a verificare il caso dei neonicotinoidi e a spiegare in un rapporto perché la Svizzera, nonostante il principio di precauzione, abbia reagito così lentamente ai primi segni di problemi gravi e alle richieste politiche? È disposto a presentare che cosa intende fare affinché non si verifichi più un caso "neonicotinoidi" in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ape mellifera è probabilmente l'insetto non bersaglio sorvegliato meglio. Le api sono sottoposte a un programma di sorveglianza delle intossicazioni sospette realizzato dal Servizio sanitario apicolo. Tra il 2010 e il 2016, in 28 casi sono stati osservati danni sulle colonie in relazione a un impiego non conforme alle prescrizioni delle sostanze in questione. In Svizzera non sono mai stati constatati danni nei casi in cui tali prodotti sono impiegati in modo conforme. Pertanto, non si può affermare che si sono verificati danni a organismi non bersaglio in caso di impiego conforme alle prescrizioni, anche se i prodotti sono stati ritirati dal mercato perché non soddisfano più gli attuali requisiti per un'omologazione. Tuttavia non è possibile controllare sistematicamente gli effetti su organismi non bersaglio in caso di impiego conforme alle prescrizioni. Nemmeno un monitoraggio mirato consentirebbe di individuare effetti subletali, come ad esempio la perdita del senso dell'orientamento nel caso specifico delle api.
2. Secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), le misure prese secondo la LPAmb sono a carico di chi ne è la causa. Si tratta tuttavia di un principio generale. La disposizione di cui all'articolo 2 LPAmb definisce in particolare l'espressione "chi ha causato" in modo troppo poco preciso per poter imputare le spese a una persona fondandosi solo su questo articolo. È inoltre necessaria una base concreta per rivendicare i diritti come, ad esempio, l'articolo 32a LPAmb, secondo il quale i costi di smaltimento dei rifiuti urbani sono finanziati conformemente al principio di causalità.
3.a. Quando si verificano danni alla natura e all'ambiente (p. es. quando animali selvatici vengono feriti o uccisi), si considerano le denunce penali di soggetti privati e pubblici (diritto penale). Laddove possibile, l'autorità competente può inoltre ordinare di ripristinare lo stato legale (diritto amministrativo).
b. Chi intende far valere un danno, deve quantificarne l'entità.
c. In caso di danni privati, la persona danneggiata deve richiedere il risarcimento delle spese a chi li ha causati. Nel settore del diritto pubblico, in linea di principio, la persona tenuta ad attuare le misure deve farsi carico delle relative spese. Se necessario, la richiesta di tali importi spetta all'autorità a cui compete l'imposizione delle misure interessate.
d. Le misure ambientali devono essere pianificate e attuate dalle autorità competenti. Secondo l'articolo 80 capoverso 1 prima frase OPF (RS 916.161), il controllo del mercato e dell'uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosanitari spetta ai Cantoni. L'OPF non prevede un resoconto sulla pianificazione e sull'attuazione delle misure.
4. I prodotti fitosanitari sono autorizzati sulla base dei requisiti legali attualmente in vigore, i quali sono stati resi più severi negli ultimi anni in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali sull'ambiente. I prodotti che soddisfacevano i requisiti vent'anni fa non soddisfano più necessariamente quelli attuali. Per questa ragione il Consiglio federale ha istituito un programma di riesame con lo scopo di verificare se i prodotti autorizzati soddisfano i requisiti attuali.
In ogni momento possono emergere delle nuove conoscenze, le quali possono comportare nuovi requisiti in materia di omologazione. Anche l'evoluzione della percezione del rischio all'interno della società può determinare un inasprimento dei requisiti. Non è dunque possibile garantire che i prodotti autorizzati oggi soddisfino i requisiti di domani. Questo vale anche per tutti gli ambiti in cui vengono stabiliti dei requisiti per la messa in commercio.
5. Il principio di precauzione è già applicato nella misura in cui, nel quadro della procedura d'omologazione prima dell'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, viene effettuata una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Due sostanze appartenenti allo stesso gruppo chimico non presentano necessariamente le stesse caratteristiche tossicologiche. Due sostanze appartenenti al gruppo dei neonicotinoidi presentano infatti una tossicità per le api nettamente inferiore a quella delle tre sostanze per le quali è stato revocato l'impiego all'aperto. Prima di decidere in merito a un'autorizzazione o a un ritiro dal mercato, è pertanto opportuno effettuare una valutazione del rischio per ciascuna sostanza in modo individuale.
6. Nel caso dei neonicotinoidi, a partire dal 2008 erano state ordinate delle misure di restrizione di utilizzo. Nel 2013 l'utilizzo è stato vietato nelle colture che attraggono le api. Secondo le disposizioni legali vigenti, ogni decisione in materia di ritiro deve essere giustificata giuridicamente e scientificamente.
Dal 2005 sono stati ritirati dal mercato 148 principi attivi. A partire dal 2011, 814 prodotti sono stati sottoposti a un riesame mirato; le condizioni di utilizzo sono state adeguate per 533 prodotti e in 194 casi l'utilizzo è stato vietato a causa di un rischio considerato troppo elevato sulla base dei requisiti attuali. Queste cifre mostrano che, in caso di necessità, le autorità competenti agiscono in modo proattivo e di propria iniziativa. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia necessario effettuare uno studio.
Risposta del Consiglio federale.