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19.3748 · Postulato · 2019-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il lavoro su chiamata si sta diffondendo e causa problemi. Perciò è opportuno valutare se la legislazione è ancora adeguata.

Ai fini di una migliore regolamentazione del lavoro su chiamata, il Consiglio federale è invitato, in particolare, a esaminare la possibilità di:

1. integrare l'articolo 319 del Codice delle obbligazioni con un terzo capoverso: "il contratto di lavoro menziona obbligatoriamente almeno la durata media del tempo di lavoro";

2. esigere dall'assicurazione contro la disoccupazione che l'unica condizione all'atto dell'iscrizione sia il versamento dei contributi corrispondenti a un salario lordo mensile minimo di 500 franchi svizzeri. In questo modo ogni lavoratore che nel corso di un biennio è stato retribuito per 12 mesi con un salario lordo mensile di almeno 500 franchi svizzeri ha diritto alle indennità giornaliere.

Begründung

I rapporti di lavoro senza orario fisso sono in aumento. I contratti che non garantiscono un minimo di ore di lavoro si stanno diffondendo, in particolare in rami del terziario come la ristorazione, i servizi di pulizia, la sicurezza, la logistica, ecc. È necessario migliorare la tutela delle categorie di lavoratori dipendenti interessate, soggette a condizioni di grande flessibilità e precarietà e, di solito, retribuite con salari molto bassi.

I lavoratori su chiamata sono svantaggiati rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti. Quando non vengono più chiamati non beneficiano di un termine di disdetta, e perciò sono penalizzati anche in relazione all'assicurazione contro la disoccupazione: non essendo stati licenziati non hanno diritto alle indennità. Se il contratto menzionasse invece una durata media del lavoro, la cessazione del rapporto avverrebbe secondo la procedura di licenziamento usuale. In questo modo si chiarirebbe la situazione del lavoratore per quanto attiene alla sicurezza sociale, in particolare all'assicurazione contro la disoccupazione.

Rispetto alle loro concorrenti, le aziende che praticano il lavoro su chiamata sono economicamente avvantaggiate, mentre i datori di lavoro che garantiscono ai loro dipendenti un salario mensile fisso vengono penalizzati. La proposta di modifica del Codice delle obbligazioni consente comunque una certa flessibilità ai datori di lavoro. Una durata media permetterebbe loro di gestire convenientemente la fluttuazione del lavoro.

La SECO, a cui competono tutte le questioni fondamentali della politica economica, riconosce la precarietà della situazione dei lavoratori su chiamata e raccomanda di intervenire politicamente.

Perciò il Consiglio federale è invitato a provvedere affinché i lavoratori su chiamata usufruiscano di una migliore tutela sociale, esigendo che tutti i contratti di lavoro menzionino almeno una durata media del tempo di lavoro, e che l'unica condizione per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sia, come per gli altri lavoratori dipendenti, il versamento dei contributi corrispondenti a un salario lordo minimo mensile di 500 franchi svizzeri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'evoluzione dei rapporti di lavoro atipici e precari è già stata analizzata approfonditamente nel quadro del rapporto del Consiglio federale, dell'8 novembre 2017, in adempimento dei postulati Reynard 15.3854 e Derder 17.3222. Da quell'analisi, come pure dai dati attuali forniti dall'Ufficio federale di statistica, non emerge alcuna tendenza all'aumento del lavoro su chiamata senza orario minimo. Nel 2018 il lavoro su chiamata concerneva il 3,2 per cento dei lavoratori, un dato non di molto superiore a quello relativo al 2010 (3,1 per cento).

1. I lavoratori su chiamata devono rimanere a disposizione del datore di lavoro. Non possono rifiutare una richiesta di prestazione lavorativa (lavoro su chiamata in senso stretto). Il datore di lavoro è tenuto, nel rispetto del principio di buona fede, a comunicare al più presto ai lavoratori le proprie esigenze, affinché questi possano valutare l'entità del loro impegno lavorativo.

Il diritto svizzero del lavoro ammette il lavoro su chiamata. Tuttavia in questa materia la giurisprudenza ha tracciato alcune linee direttrici. Ad esempio, per definizione il volume di lavoro varia secondo i bisogni del datore di lavoro. Però quest'ultimo non può semplicemente decidere da un giorno all'altro di non impiegare più un lavoratore e cessare di retribuirlo. Come per qualsiasi altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche per quello relativo al lavoro su chiamata valgono le disposizioni di tutela derivanti dai termini di disdetta. Perciò, fino alla scadenza del contratto i lavoratori su chiamata hanno diritto al loro stipendio, calcolato in base alla media delle retribuzioni che hanno percepito. Inoltre il datore di lavoro si fa carico del rischio d'impresa: effettivamente può adeguare in una certa misura il tempo di lavoro alle variazioni del suo fabbisogno. Tuttavia deve provvedere affinché il lavoro sia sufficiente a garantire il reddito dei lavoratori.

Inoltre i partner sociali possono stipulare contratti di lavoro collettivi: questi ultimi vengono definiti secondo le peculiarità dei settori interessati e perciò sono lo strumento migliore per ampliare la tutela dei lavoratori, soprattutto se comprendono anche la durata minima o media del lavoro.

Alla luce delle succitate disposizioni per la tutela dei lavoratori, e degli strumenti già utilizzabili in quest'ambito, l'inserimento nel Codice civile svizzero (CO) di una norma generale che preveda l'obbligo di indicare la durata media del lavoro in ogni contratto di lavoro risulta superfluo.

2. Riguardo al diritto dei lavoratori su chiamata all'indennità di disoccupazione, esso dipende dalla disdetta (o meno) del rapporto di lavoro. I lavoratori su chiamata che annunciano la propria disoccupazione alla scadenza del termine di disdetta, possono beneficiare delle indennità alle medesime condizioni degli altri assicurati, indipendentemente dalle variazioni del loro grado di occupazione. Se il rapporto di lavoro non è stato sciolto, i lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione mensile si è fortemente ridotto percepiscono le indennità di disoccupazione, a condizione che in precedenza il loro grado di occupazione sia variato soltanto in misura minima (inferiore al 20 per cento), e che di conseguenza nel tempo sia diventato un normale contratto di lavoro a tempo parziale. In virtù dei diritti previsti dal CO (in particolare riguardo al rispetto del termine di disdetta), i lavoratori non dovrebbero rischiare di essere esclusi dalle indennità di disoccupazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.