Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali affinché gli stranieri violenti e criminali condannati in via definitiva siano obbligati a scontare la pena nel Paese d'origine
19.3758 · Mozione · 2019-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'esecuzione delle pene in Svizzera vanta uno standard superiore alle norme previste nella maggior parte dei altri Paesi, in particolare negli Stati extraeuropei. Di conseguenza, la pena non esplica un effetto educativo, né tantomeno deterrente, come risulta chiaramente nella statistica criminale: circa il 70 per cento degli autori di reati è di origine straniera. Ciò è particolarmente deleterio e scioccante se si considera il crescente numero di reati in cui gli autori danno prova di una spietata brutalità.
In ragione del costante aumento dei reati commessi, occorre costruire nuovi penitenziari o ampliare quelli esistenti. In un prossimo futuro queste costruzioni richiederanno svariate centinaia di milioni di franchi, a cui si aggiungono i costi per vitto, alloggio e terapie costose. Si prevedono importi forfettari giornalieri da 580 a 1600 franchi svizzeri.
Per poter fermare questa spirale di costi, occorrono accordi e un adeguamento della legislazione affinché i condannati stranieri siano obbligati a scontare la pena nel Paese d'origine.
Di conseguenza, per i rei stranieri l'esecuzione delle pene costituisce un falso incentivo - anche in ragione delle possibilità di guadagno durante la carcerazione -ed è pertanto in contraddizione con l'obiettivo vero e proprio della politica di sicurezza, ovvero impedire agli autori di tornare nuovamente a colpire nel nostro Paese. Alla luce dell'aumento della mobilità urge adeguare le basi legali alle nuove sfide e puntare senza indugio ad accordi, in particolare con i Paesi da cui proviene la maggior parte degli autori di reati, di modo che i criminali scontino la pena nel Paese d'origine.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della mozione chiede di istituire le basi legali per il trasferimento senza consenso dei condannati (trasferimento forzato). Svariati oggetti parlamentari hanno già riguardato l'intensificazione delle basi legali per il trasferimento in generale, ma non il trasferimento forzato. Come indicato nel parere sulla mozione Stamm 18.4369, l'ultima in ordine di tempo, la Svizzera ha potenziato e continua a intensificare gli sforzi profusi in generale nel settore del trasferimento.
Sul piano nazionale, non esistono basi legali che permettano il trasferimento forzato per un motivo preciso. Un trasferimento, sia forzato sia consensuale, presuppone l'accordo dello Stato di condanna nonché di quello d'esecuzione. È pertanto necessario un accordo internazionale. La Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati (CTC; RS 0.343), a cui la Svizzera è parte, costituisce la principale base legale internazionale per il trasferimento. È stata ratificata da 68 Stati (22 Stati non membri del Consiglio d'Europa, tra cui ad esempio gli Stati Uniti, il Canada o l'India). Il suo Protocollo addizionale (PA CTC; RS 0.343.1; 39 Stati parte, tra cui la Svizzera e la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa) rappresenta una base legale per il trasferimento forzato. Il Protocollo presuppone che il condannato sia oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera al momento della sentenza (art. 3 del Protocollo, cfr. in particolare gli art. 66a e 66abis del Codice penale svizzero, RS 311.0). La Svizzera si adopera pure affinché gli Stati che non l'hanno ratificato, quali l'Italia, il Portogallo, l'Albania, la Bosnia e Erzegovina o gli Stati terzi parte alla CTC, lo ratifichino. Un trasferimento forzato è possibile anche con il Kosovo sulla base di un trattato bilaterale.
Il trasferimento forzato può essere effettuato soltanto verso uno Stato che rispetta gli standard in materia di diritti umani previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). Se il rischio di violazioni è reale, la Svizzera rinuncerà a presentare una domanda di trasferimento forzato. Questo punto è peraltro enunciato espressamente nel messaggio concernente il Protocollo addizionale (02.035; pag. 3873).
Occorre ancora aggiungere che, nonostante l'esistenza di basi legali internazionali, il trasferimento forzato implica un accordo caso per caso. Alcuni Stati parte al PA CTC hanno formulato riserve all'articolo 3 che impediscono un trasferimento forzato. Altri Paesi rifiutano di riprendere i loro cittadini pur non avendo espresso riserve. Le basi legali in materia di trasferimento permettono agli Stati di accettare o di rifiutare un trasferimento.
In tal senso, una base legale nazionale non consentirebbe di risolvere il problema sollevato dall'autrice della mozione. Sono piuttosto l'attuazione e il rifiuto di determinati Stati di riprendere i propri cittadini condannati in un altro Paese a creare problemi che non possono essere risolti adottando basi legali supplementari. Per quanto riguarda le basi legali internazionali, la Svizzera prosegue gli sforzi profusi e intensifica la sua rete di accordi internazionali con gli Stati la cui situazione in materia di diritti umani corrisponde allo standard minimo della CEDU.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.