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19.3787 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In Internet si constata un inquietante aumento dei discorsi d'odio, i cosiddetti "hate speeches". Questi comportamenti denigratori si diffondono in maniera incontrollata, diventando purtroppo quotidiani e socialmente accettabili. Alle loro vittime procurano profonde ferite a livello psichico, emotivo e spirituale. Non esiste ancora una definizione unitaria del concetto di "hate speech". Le forme di questo tipo di odio affondano le loro radici in una grande intolleranza e si manifestano come xenofobia, antisemitismo, discriminazione, omo e transfobia, sessismo, abilismo, eccetera Il diritto svizzero punisce i discorsi d'odio soltanto in relazione diretta con il razzismo (norma antirazzismo, art. 261 CP) o la religione. Questo non è sufficiente e nemmeno al passo con le realtà attuali. In questo contesto si pongono pertanto le domande seguenti:

1. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito a questa forma di odio?

2. Vede una possibilità di punire i discorsi d'odio?

3. Dove vede altre possibilità d'intervento che permettano di combatterli in maniera efficace?

4. Come è possibile potenziare ulteriormente la protezione delle vittime?

5. Come è possibile chiamare maggiormente a rispondere i fornitori di software Internet (Facebook, Google, Twitter, ecc.)?

6. In che modo è possibile sostenere organizzazioni specializzate che assistono le vittime di discorsi d'odio fornendo consulenza e sostegno morale e giuridico?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene che la lotta contro i discorsi incitanti all'odio nei confronti di persone o gruppi della popolazione costituisca un obbligo permanente. Tali discorsi superano infatti i limiti della libertà d'espressione e racchiudono in sé il germe della violenza. Combatterli è quindi nell'interesse della nostra democrazia liberale.

2. Ai discorsi d'odio su Internet sono applicabili le disposizioni penali relative ai discorsi tenuti nel mondo analogico, in particolare gli articoli 135 (rappresentazione di atti di cruda violenza), 173 e seguenti (delitti contro l'onore), 180 (minaccia), 181 (coazione) e 258 e seguenti (crimini o delitti contro la tranquillità pubblica) del Codice penale (CP; RS 311.0). Anche se non costituisce una circostanza aggravante, il movente dell'odio deve essere considerato dal giudice penale nella commisurazione della pena (art. 47 CP). Prossimamente il popolo svizzero voterà sull'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale (FF 2019 2802), adottata dal Parlamento il 14 dicembre 2018 (FF 2018 6637). Inoltre, gli articoli 28 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210) proteggono la personalità. Questo dispositivo garantisce una protezione sufficiente. Le difficoltà d'applicazione delle norme esistenti risiedono infatti anzitutto nella natura transfrontaliera dei servizi Internet, poiché il principio di territorialità ostacola l'applicazione del diritto svizzero in assenza di collegamento in Svizzera (si veda in particolare l'interpellanza Tornare 17.3734, "Permettere i discorsi d'odio sulle reti sociali?"). Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di creare nuovi reati penali (si veda anche il n. 5).

3./4. Il Consiglio federale ritiene che la formazione di un senso critico nei confronti dei mezzi di comunicazione presso i bambini e i giovani costituisca una delle principali misure per prevenire i discorsi d'odio. Dal 2011 si adopera in questo ambito con la piattaforma Giovani e media dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che fornisce informazioni volte a un utilizzo sicuro e responsabile dei mezzi di comunicazione digitali. La discriminazione e i discorsi d'odio rientrano negli argomenti trattati. Il settore della prevenzione è anzitutto di competenza dei Cantoni. In tale contesto, si può menzionare in particolare il servizio intercantonale Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), che pubblica in particolare consigli nonché un dépliant sui mezzi per proteggersi dal ciberbullismo e dai discorsi d'odio su Internet. Le vittime di discorsi d'odio possono inoltre beneficiare delle prestazioni previste dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), in particolare l'aiuto offerto dai consultori LAV, se sono state direttamente lese nella loro integrità psichica o sessuale. Può essere il caso, ad esempio, quando il discorso d'odio costituisce una minaccia (art. 180 CP) o coazione (art. 181 CP). Infine, la protezione della personalità prevista dal diritto civile permette alle vittime di ottenere in particolare la cessazione della lesione, la rettificazione delle affermazioni nonché il risarcimento del danno e la riparazione morale (art. 28a CC).

5. Tenuto conto in particolare dei problemi d'applicazione del diritto svizzero in ragione del principio di territorialità delle leggi, il Consiglio federale privilegia da lungo tempo le soluzioni fondate sull'impegno volontario dei media su Internet. Pertanto, Fedpol segnala loro i contenuti che incitano all'odio o alla violenza. A tale proposito, Fedpol beneficia dello status di trusted flagger su YouTube, grazie al quale le sue segnalazioni sono trattate in via prioritaria. Facebook dispone di un modulo di segnalazione specifico per le autorità di perseguimento penale. Fedpol intrattiene un contatto permanente anche con servizi quali Facebook e Twitter al fine di migliorare la collaborazione. Il Consiglio federale intende inoltre ovviare - parzialmente - ai problemi d'applicazione del diritto svizzero ai media in Internet con sede sociale all'estero imponendo loro l'obbligo di designare un recapito in Svizzera (si vedano le mozioni Glättli 18.3306, "Rafforzare l'applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete", e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 18.3379, "Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero"). Sostiene anche gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere misure efficaci contro le violazioni del diritto commesse in Internet, segue attentamente l'evoluzione dei media in Internet ed esamina in maniera costante la necessità di adeguare gli strumenti legislativi nazionali.

6. Per quanto riguarda i discorsi d'odio razzisti, il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) prevede di dare maggiore peso alla questione nel quadro della concessione di sussidi alle organizzazioni. Sostiene i consultori nell'acquisizione delle competenze necessarie per lottare contro il razzismo in rete (si veda l'interpellanza Wermuth 19.3255, "Difendere la democrazia liberale dai rigurgiti di antisemitismo e dai venti di estrema destra").

Risposta del Consiglio federale.