19.3840 · Mozione · 2019-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. vietare le "terapie" volte a modificare l'orientamento sessuale di bambini e adolescenti;
2. valutare la possibilità di vietare l'esercizio della professione agli psicologici, ai terapeuti, agli assistenti spirituali e simili che effettuano tali terapie;
3. indicare le possibili conseguenze in caso di violazione di un simile divieto;
4. garantire che queste terapie non siano di principio rimborsate dalla cassa malati (anche nel caso di adulti).
Begründung
Nonostante il Consiglio federale abbia affermato, in risposta alla mia interpellanza 16.3073, di non essere a conoscenza di organizzazioni o persone cha praticano simili terapie, sono convinta che purtroppo esse siano ancora una realtà vera e propria in Svizzera. I minorenni devono essere tutelati. L'Austria ha vietato queste "terapie" nell'estate del 2019 e la Germania si appresta a farlo. È ora giunto il turno della Svizzera.
Anche nel nostro Paese, infatti, queste "terapie" stanno prendendo sempre più piede. Lo scorso mese di maggio Rolf Rietmann, membro dell'associazione "wüstenstrom", ha tenuto un discorso in una delle chiese libere del movimento Chrischona Schweiz. L'associazione "teenstar.ch", le cui attività sono state vietate in Austria, è ancora registrata in Svizzera. Non possiamo più far finta di nulla.
Benché praticate spesso di nascosto, queste terapie sono una triste realtà. Apriamo quindi gli occhi e poniamo fine alle sofferenze dei bambini e degli adolescenti che vi sono sottoposti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come l'autrice della mozione, anche il Consiglio federale è dell'avviso che qualsiasi "terapia" mirata a modificare l'orientamento omosessuale vada respinta dal punto di vista umano, professionale e giuridico. L'omosessualità non è una malattia e non necessita di alcuna terapia. Sottoporre persone, in particolare minorenni, a una tale "terapia" non costituisce soltanto una discriminazione, ma può anche arrecare loro gravi danni psicologici.
I minorenni sottoposti a tali "terapie" lo sono solitamente con l'accordo o per iniziativa dei genitori. E questo, si noti, benché il diritto di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale sia un diritto assoluto strettamente personale, che i genitori non possono esercitare per conto dei propri figli decidendo, ad esempio, a favore di simili "terapie" in loro vece (art. 19c cpv. 2 del Codice civile, CC; RS 210).
Chiunque venga a conoscenza che un minorenne è in pericolo può avvisarne l'autorità di protezione dei minori e degli adulti competente (art. 314c CC). I professionisti di settori quali la medicina, la psicologia, l'educazione, la religione e lo sport, che nella loro attività professionale sono regolarmente a contatto con bambini, sono addirittura tenuti ad avvisare la suddetta autorità se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed essi non possono rimediarvi nell'ambito della loro attività (art. 314d CC). A seconda del concorso di circostanze nel singolo caso, occorrerebbe persino verificare se i genitori non possano essere ritenuti penalmente responsabili di violazione, ad esempio, dell'obbligo di cura e di educazione.
I codici deontologici di tutte le associazioni di psicologi e psicoterapeuti svizzere vietano ai loro membri qualsiasi forma di discriminazione e di indottrinamento ideologico o religioso. Gli obblighi professionali degli psicoterapeuti psicologi sono inoltre disciplinati nella legge federale sulle professioni psicologiche (RS 935.81), in cui è stabilito che questa categoria di professionisti deve esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso, rispettando i limiti delle proprie competenze e tutelando i diritti dei propri clienti e pazienti, e che la vigilanza sul rispetto di tali obblighi è di competenza dei Cantoni. Secondo il Consiglio federale, la pratica di "terapie" mirate a modificare l'orientamento omosessuale, sia sui minorenni sia sugli adulti, costituisce una chiara violazione di questi obblighi professionali e andrebbe segnalata alle autorità di vigilanza cantonali, che potrebbero così adottare le misure del caso, che possono andare fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Conformemente alla legge sulle professioni mediche (RS 811.11), gli psichiatri sono vincolati ad analoghi obblighi professionali.
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10) esclude già oggi il rimborso di simili "terapie" da parte dell'assicurazione malattie obbligatoria, che accorda per principio prestazioni soltanto in caso di malattia, infortunio e maternità (art. 1a cpv. 2 LAMal). Sono inoltre rimborsate solo le prestazioni appropriate ed economiche e la cui efficacia è comprovata da metodi scientifici, tutti presupposti non soddisfatti dalle "terapie" mirate a modificare l'orientamento omosessuale. Non si può però escludere che simili "terapie" vengano comunque fatturate a carico dell'assicurazione malattie, facendole ad esempio passare per psicoterapie contro la depressione. Gli assicuratori malattie hanno ciò nondimeno il diritto e il dovere di verificare che una prestazione sia loro addebitata a giusta ragione e, in caso contrario, adottare misure adeguate.
Vietare queste "terapie", come chiesto dall'autrice della mozione, non è tuttavia possibile. A livello federale non ci sono infatti legislazioni settoriali specifiche, quali la legge federale sulle professioni psicologiche, in cui si possa integrare un tale divieto. Il Consiglio federale condanna qualsiasi forma di simili "terapie" e punta pertanto su una maggiore sensibilizzazione al problema e su un ricorso sistematico alle pertinenti norme di protezione, alle possibilità sanzionatorie e agli strumenti di controllo e conta sul sostegno attivo dei professionisti, così come su un'attenta vigilanza da parte dei servizi cantonali competenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.