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19.3911 · Interpellanza · 2019-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seguito alla conferma della nuova legge federale sui giochi in denaro (LGD), i Cantoni intendono adottare una convenzione intercantonale. Questa presenta svariate irregolarità, segnatamente:

1. Il Tribunale dei giochi in denaro pone un problema quanto alla nomina dei giudici. In linea di principio, tutti i giudici sono eletti dal Parlamento o dal Popolo. La Convenzione prevede tuttavia che siano nominati dalla Conferenza dei consiglieri di Stato. Questo metodo viola il principio della trasparenza a cui si è particolarmente sensibili ai nostri giorni.

2. L'articolo 32 della Convenzione stabilisce che la Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS) può accordare contributi, ma i criteri di attribuzione non sono precisati e questo articolo è in contraddizione con l'articolo 127 LGD, che prevede che i Cantoni disciplinano la procedura e i servizi cui compete la ripartizione dei fondi.

3. Tutto questo insieme non sottostà ad alcun controllo parlamentare. I consiglieri di Stato responsabili dei giochi in denaro condurranno la politica dei Cantoni in materia nel quadro dell'istituzione intercantonale, ma non dovranno rendere conto del loro operato a nessuno. Nel nostro Stato di diritto, tuttavia, ogni istituzione pubblica sottostà all'alta vigilanza del Parlamento, il che non avverrà nel caso di questa convenzione.

Il Consiglio federale non ritiene che questa situazione sia preoccupante e possa alterare la fiducia del Popolo in questa istituzione confermata alle urne?

Stellungnahme des Bundesrates

I Cantoni possono concludere trattati intercantonali, purché non contraddicano al diritto federale e agli interessi della Confederazione. Quest'ultima verifica tali prescrizioni nel quadro della vigilanza, dopo che i Cantoni contraenti hanno portato a sua conoscenza il trattato (art. 48 Cost.). Nel caso della convenzione svizzera sui giochi in denaro ciò non è ancora avvenuto. La Cancelleria federale deve essere informata al più tardi dopo l'approvazione della convenzione da parte di un Cantone (cfr. art. 186 cpv. 3 Cost. nonché art. 61c seg. della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA; RS 172.010, art. 27o segg. dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1). Successivamente il Dipartimento federale di giustizia e polizia esamina se il trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Se in caso di obiezioni non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale può sollevare reclamo presso l'Assemblea federale (art. 62 LOGA). Il Parlamento è infatti competente per l'approvazione dei trattati intercantonali controversi (art. 172 cpv. 3 Cost.).

Per non anticipare la citata procedura di verifica, le risposte alle domande si limitano a considerazioni generali.

1. I Cantoni possono istituire autorità giudiziarie comuni (art. 191b cpv. 2 Cost.), a condizione che la loro indipendenza sia garantita (art. 30 e 191c Cost.). La nomina dei giudici da parte dei membri dei governi cantonali non esclude di per sé l'indipendenza dei giudici, come rilevato dal Tribunale federale in una recente decisione (cfr. DTF 142 III 732 consid. 3.4.1 pag. 734). Le misure istituzionali nel trattato intercantonale devono, nel complesso, garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. Esse comprendono in particolare il tipo di nomina, la durata del mandato o la protezione da influssi esterni. Lo stesso vale per la garanzia dell'informazione del pubblico sulla giurisprudenza del tribunale intercantonale.

2. Secondo l'articolo 127 della legge sui giochi in denaro, i Cantoni disciplinano la concessione di contributi "in un atto normativo". Ciò non deve necessariamente avvenire in una legge cantonale. Sono ammesse anche leggi in senso materiale (ordinanza, decreto, cfr. messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, in particolare 6950). I Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare ordinanze se le linee direttrici sono stabilite nel trattato e questo è stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi (art. 48 cpv. 4 Cost.).

3. Spetta ai Cantoni disciplinare l'alta vigilanza parlamentare sulle organizzazioni e istituzioni intercantonali. Il diritto federale, in particolare la legge federale sui giochi in denaro, non prevede nessuna condizione specifica. Va aggiunto che i membri dei governi cantonali menzionati dall'autrice dell'interpellanza che saranno chiamati a sedere nell'organizzazione intercantonale sottostanno all'alta vigilanza diretta dei rispettivi parlamenti cantonali.

Risposta del Consiglio federale.