19.3925 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Se ricevono una decisione negativa, i richiedenti l'asilo sono costretti a lasciare il Paese e viene impartito loro un termine di partenza. In presenza di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Paese interessato, è possibile procedere al rinvio coatto. Una decisione d'asilo negativa comporta che l'interessato deve interrompere la formazione professionale di base iniziata. Ciò vale anche nel caso in cui resti in Svizzera usufruendo del soccorso d'emergenza.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quanti richiedenti l'asilo in Svizzera assolvono una formazione professionale di base?
2. Quanti apprendisti hanno ricevuto una decisione d'asilo negativa negli ultimi tre anni?
3. In quanti casi i richiedenti l'asilo respinti hanno lasciato volontariamente il Paese?
4. In quanti casi sono stati ordinati rinvii coatti?
5. In quanti casi sono state disposte ammissioni provvisorie, permettendo di concludere l'apprendistato?
6. In quanti casi è stata concessa un'autorizzazione derogatoria secondo l'articolo 43 capoverso 3 della legge sull'asilo?
7. Quali sono i vantaggi per le persone che concludono l'apprendistato?
8. Vede una possibilità giuridica che permetta agli apprendisti di assolvere l'apprendistato nonostante la decisione d'asilo negativa?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Non sono disponibili statistiche sul numero di richiedenti l'asilo che svolgono una formazione professionale di base al termine della quale è rilasciato, ad esempio, un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato federale di formazione pratica (CFP). Il Consiglio federale non può pertanto fornire cifre in merito.
5. Conformemente all'articolo 83 capoverso 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. Il fatto di assolvere una formazione professionale di base in Svizzera non costituisce un motivo legale per disporre un'ammissione provvisoria. Non sussiste pertanto nemmeno una base legale per disporre un'ammissione provvisoria unicamente al fine di permettere la conclusione di una simile formazione.
6. Ad oggi i Cantoni non hanno ancora mai presentato al Dipartimento federale di giustizia e polizia una domanda formale in vista di un'abilitazione a prolungare oltre il termine di partenza le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone ai sensi dell'articolo 43 capoverso 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31).
7. Il Consiglio federale è consapevole che per l'impresa l'interruzione della formazione di un richiedente l'asilo è insoddisfacente e compromette la certezza della pianificazione. Non nega nemmeno che una formazione professionale di base conclusa con successo in Svizzera aumenta le possibilità di reinserimento nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero. È tuttavia lecito dubitare che la disponibilità a partire davvero dalla Svizzera possa essere mantenuta fino alla conclusione di una formazione professionale di base, che potrebbe durare diversi anni. La conclusione di una formazione non può nemmeno comportare che richiedenti l'asilo respinti riescano a restare in Svizzera grazie alla clausola dei casi di rigore. Una politica credibile e coerente in materia d'asilo implica anche che i richiedenti respinti debbano lasciare la Svizzera.
8. Conformemente all'articolo 45 capoverso 2bis LAsi, in via eccezionale la SEM può tenere conto della situazione di richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato in procinto di terminare la loro formazione prorogandone il termine di partenza. In casi eccezionali la durata della proroga può ammontare a sei mesi al massimo. Le richieste di proroga del termine di partenza sono tuttavia autorizzate soltanto se è evidente che la persona interessata sta effettivamente preparando la partenza dalla Svizzera.
La velocizzazione delle procedure d'asilo in vigore dal 1° marzo 2019 mira a concludere il più rapidamente possibile le procedure d'asilo in Svizzera. Con la procedura d'asilo celere s'intende promuovere a uno stadio precoce l'integrazione di persone cui è stato accordato l'asilo o sono state ammesse provvisoriamente. Nel contempo, le persone che non dipendono dalla protezione della Svizzera devono lasciare il nostro Paese quanto prima. Questa velocizzazione comporta anche che di norma i richiedenti l'asilo non adempiono ancora i requisiti scolastici e linguistici necessari per una formazione professionale. In tal modo si intende evitare in futuro le situazioni descritte dall'autore dell'interpellanza.
Nei casi retti dal vecchio diritto è invece più probabile che i richiedenti l'asilo stiano ancora seguendo una formazione al momento della decisione di allontanamento. Per venire incontro alla richiesta avanzata dall'autore dell'interpellanza occorrerebbe tuttavia adeguare le norme legali.
Risposta del Consiglio federale.