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19.4005 · Mozione · 2019-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali e adottare le misure necessarie per garantire che:

1. non sia possibile finanziare dall'estero, né direttamente né indirettamente, luoghi di preghiera, organizzazioni e altre istituzioni islamiche che promuovono o assumono in qualsiasi modo la diffusione o la rappresentanza dell'Islam;

2. tutte le moschee presenti nel nostro Paese siano note e sorvegliate e che in caso di violazione di qualsiasi tipo dell'ordinamento giuridico svizzero le autorità debbano intervenire immediatamente e ordinarne la chiusura;

3. tutti gli attori coinvolti così come le autorità comunali, cantonali e federali responsabili per la sicurezza della nostra popolazione instaurino uno scambio di informazioni rapido e illimitato in relazione all'identificazione, alla sorveglianza e al perseguimento di islamisti radicali;

4. le autorità cantonali e federali dispongano di fatto di specialisti sufficientemente formati e con le necessarie conoscenze linguistiche e dell'Islam che possano sorvegliare le moschee e gli imam;

5. le ambasciate svizzere e la Segreteria di Stato della migrazione non possano rilasciare visti a imam stranieri che intendono entrare temporaneamente in Svizzera per predicare nelle moschee.

Begründung

L'esempio di un imam radicale, dipendente dall'aiuto sociale, che da decenni agisce indisturbato a Bienne ha evidenziato la necessità di intervenire in questo ambito. Manifestamente questo esempio costituisce solo la punta dell'iceberg: l'Islam radicale si diffonde nel nostro Paese in maniera inesorabile e inavvertita. Il problema ha superato le capacità di numerose autorità coinvolte a tutti i livelli. Se da un canto è soprattutto necessario applicare rigorosamente l'ordinamento giuridico vigente, dall'altro occorre pure adottare rapidamente nuove misure e se del caso creare le basi legali atte a colmare le lacune. Il Consiglio federale deve intervenire in maniera rapida e risoluta in collaborazione con i Cantoni. Sono proprio gli esecutivi a ogni livello insieme alle pertinenti autorità a dover proteggere la nostra popolazione da attentati di islamici radicali. Il terreno fertile atto a produrli costituito da moschee e imam radicali va dunque immediatamente neutralizzato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Gruppo dell'Unione democratica di centro ha già presentato questa mozione il 19 settembre 2017 (17.3681, Arrestare la diffusione dell'Islam radicale in Svizzera!). Tenuto conto delle misure adottate negli ultimi anni per proteggere la Svizzera dal terrorismo, il parere del Consiglio federale in merito alle domande 1-4 può essere completato come segue.

1./2. Il Consiglio federale è consapevole dei rischi che le comunità e i predicatori islamici estremisti costituiscono per la sicurezza interna, l'evoluzione della società e la pace religiosa. Sarebbe tuttavia discriminatorio - e quindi anticostituzionale (art. 8 cpv. 2 Cost.) - limitare i diritti fondamentali di determinate comunità unicamente perché sono musulmane. Si tratterebbe inoltre di una violazione del principio di proporzionalità. Il Consiglio federale si oppone dunque a una sorveglianza di tutte le moschee in Svizzera che vada oltre una valutazione dei rischi concreti per la sicurezza. Un tale provvedimento sarebbe anche in contraddizione con l'articolo 5 capoverso 6 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), che autorizza ad acquisire informazioni relative a un'organizzazione o a una persona soltanto "se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento". La Confederazione e i Cantoni intrattengono una stretta e proficua collaborazione in questo ambito.

A parere del Consiglio federale è tuttavia necessaria una maggiore trasparenza nel finanziamento delle istituzioni religiose. Nel suo rapporto di giugno 2017, il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della Confederazione (GCRD) raccomanda di estendere l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio alle associazioni che presentano un elevato rischio in materia di finanziamento del terrorismo e di obbligare le associazioni iscritte a tenere una lista dei membri. Il Consiglio federale ha attuato questa raccomandazione adottando, il 26 giugno 2019, il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (FF 2019 4539). L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) sta esaminando altre possibilità giuridiche per impedire il finanziamento dall'estero di istituzioni religiose che favoriscono l'estremismo violento e la radicalizzazione.

3./4. Le misure adottate negli ultimi anni hanno permesso di perfezionare la cooperazione tra le autorità di sicurezza a livello comunale, cantonale e federale. Le autorità federali e cantonali impegnate nella lotta contro il terrorismo coordinano e ottimizzano il loro lavoro nel quadro della task force TETRA (Terrorist Tracking). La collaborazione in seno a questo organo è efficace. Le autorità locali, la polizia e il Servizio delle attività informative s'informano reciprocamente ai primi segnali di una radicalizzazione. È possibile migliorare e velocizzare ulteriormente questo scambio, in particolare tra i Cantoni. Come già indicato dal Consiglio federale nel parere sulla mozione Eichenberger 18.3592, insieme ai Cantoni è stato elaborato uno studio preliminare per una piattaforma nazionale di consultazione di polizia.

5. La legge vieta già di entrare in Svizzera con un visto turistico con l'intenzione di predicare. Si tratta infatti di un'attività lucrativa e quindi di un soggiorno soggetto ad autorizzazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione, le autorità verificano se le condizioni di entrata e di soggiorno sono adempiute. Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera non devono costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). I consulenti religiosi possono essere ammessi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno, soltanto se oltre ad adempiere le altre condizioni di ammissione hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera (art. 26a cpv. 1 lett. a LStrI).

In virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI, Fedpol può emanare divieti d'entrata e disporre espulsioni nei confronti di persone che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In passato ha già ordinato ed eseguito misure di questo tipo nei confronti di imam che incitavano alla violenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.