Modificare l'OVAMal in modo da rendere obbligatoria, e non più solo facoltativa, la riduzione delle riserve eccessive degli assicuratori malattia a vantaggio degli assicurati
19.4056 · Mozione · 2019-09-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Con la seguente mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l'ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal), ed in particolare l'articolo 26, affinché, primo, la riduzione delle riserve eccessive degli assicuratori malattia diventi obbligatoria e non più facoltativa e, secondo, l'importo della riduzione non sia più ripartito "tra gli assicurati nel raggio d'attività territoriale dell'assicuratore" (cpv 3) bensì su base cantonale, essendo per l'appunto i premi di cassa malati formati su base cantonale, per tenere adeguatamente conto di chi ha pagato premi eccessivi e chi invece ha pagato premi troppo bassi.
Begründung
Il tema delle riserve eccessive degli assicuratori malattia è annoso. Attualmente, queste riserve ammontano a circa 8 miliardi di franchi. La copertura è del 190 per cento per l'assicurazione obbligatoria e del 266 per cento per quelle complementari.
In una recente presa di posizione (risposta all'interpellanza Chiesa 19.3839) il Consiglio federale afferma di ritenere che "le riserve troppo elevate debbano essere ridotte a vantaggio degli assicurati".
L'attuale regolamentazione, l'ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal), all' articolo 26, non prevede tuttavia alcun obbligo di riduzione delle riserve eccessive, come auspicato dal Consiglio federale, bensì solo una norma potestativa. Affinché l'auspicio espresso dal Consiglio federale - "devono essere ridotte" - diventi realtà, occorre che il Consiglio federale stesso modifichi la citata ordinanza, ciò che è sua facoltà, trasformando l'attuale disposizione potestativa in una obbligatoria.
L'articolo 26 OVAMal contiene tuttavia anche un'altra distorsione. Esso prevede infatti che la riduzione delle riserve eccessive a vantaggio degli assicurati avvenga su tutto il raggio d'azione dell'assicuratore (cpv 3). La conseguenza è che di un'eventuale riduzione beneficiano allo stesso modo sia gli assicurati dei Cantoni che godono di premi troppo bassi, che quindi vengono avvantaggiati due volte, che quelli dei Cantoni dove i premi sono eccessivi. Questa ineguaglianza è anticostituzionale e deve essere corretta. La ripartizione delle riserve in esubero deve dunque tenere conto delle differenze cantonali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I premi devono coprire i costi senza superarli in modo inadeguato né comportare la costituzione di riserve eccessive (art. 16 cpv. 4 lett. c e d della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12). Affinché non siano necessarie correzioni a posteriori, gli assicuratori devono fissare i premi nel modo più preciso possibile, calcolandoli sulla base delle cifre dell'anno precedente, delle proiezioni per l'anno in corso e dei costi stimati per l'anno successivo. Gli ultimi due elementi sono per natura soggetti a incertezze. La valutazione dei costi è un compito difficile e non è sempre semplice verificarne la plausibilità. Quindi può essere che i premi approvati non corrispondano totalmente ai costi effettivi. L'eccedenza degli esercizi in avanzo confluisce nelle riserve degli assicuratori, che servono a coprire le perdite degli esercizi deficitari.
Il tasso medio di solvibilità era meno elevato negli anni dal 2014 al 2017 che nel 2013, quando è stato introdotto questo metodo di calcolo. Questo significa che gli assicuratori disponevano in media di meno riserve per coprire i loro rischi. Soltanto nel 2018 il tasso medio di solvibilità è aumentato globalmente di oltre il 10 per cento, uno sviluppo spiegabile con il fatto che nessuno degli attori ha potuto predire che in quell'anno i costi non sarebbero aumentati. A causa dei costi relativamente poco elevati del 2018, l'aumento dei premi per il 2019 (1,1 per cento) e il 2020 (0,2 per cento) è stato molto contenuto. Questa tendenza dovrebbe comportare una diminuzione delle riserve negli anni in questione.
Come esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Chiesa 19.4143, "Perché si autorizzano in Ticino dei premi di cassa malati più alti della media svizzera?", negli anni dal 2014 al 2018 i premi degli assicurati ticinesi non hanno coperto i costi. Durante questo periodo il Cantone Ticino non ha di conseguenza contribuito ad accumulare riserve.
Nell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121) il Consiglio federale ha previsto la possibilità per gli assicuratori di ridurre le riserve se queste superano un determinato ammontare. Tuttavia non vuole che lo scopo della riduzione delle riserve sia aggirato a fini commerciali per attirare nuovi assicurati. Si tratta in primo luogo di impedire che gli assicurati debbano pagare premi troppo elevati all'unico scopo che a posteriori sia loro rimborsato un importo. Se le riserve superano un determinato ammontare, l'assicuratore ha la possibilità di calcolare i suoi premi riducendo al massimo il margine per la copertura dei costi dell'anno successivo. Poiché permette di garantire una certa stabilità nell'evoluzione dei premi, è questa la soluzione preferita dal Consiglio federale, che intende per altro porre prossimamente in consultazione un progetto di modifica dell'OVAMal in tal senso.
Rendere obbligatoria la riduzione delle riserve che superano un determinato ammontare significherebbe fissare un tetto per le riserve. Il Parlamento ha deciso di stralciare dal ruolo un'iniziativa cantonale in tal senso (iniziativa del cantone di Ginevra 09.320, Legge federale sull'assicurazione malattie. Introduzione di un tetto per le riserve). Le riserve sono molto volatili e definire un tetto massimo implicherebbe rischi finanziari occulti per gli assicuratori.
D'altro canto la riduzione delle riserve su base cantonale, come chiesto dall'autore della mozione, non può essere attuata perché richiederebbe la cantonalizzazione delle riserve, visto che attualmente non sono previste riserve cantonali (DTAF C-6958/2008). Le riserve destinate a garantire la solvibilità dell'assicuratore (art. 14 cpv. 1 LVAMal) sono costituite per tutto il suo raggio d'attività territoriale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.