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Prorogare il periodo di protezione contro il licenziamento delle donne che rientrano dal congedo maternità

19.406 · Iniziativa parlamentare · 2019-03-07

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il diritto delle obbligazioni va modificato come segue:

Art. 336c

Cpv. 1

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

...

c. durante la gravidanza e nelle 32 settimane dopo il parto della lavoratrice;

...

Begründung

Diversi sondaggi recenti mostrano che in Svizzera il 10 per cento delle donne viene licenziato dopo il congedo maternità, tendenza che è andata aumentando negli ultimi anni.

Dopo aver analizzato le giurisprudenze cantonali relative alla legge sulla parità dei sessi (LPar) lo studio, realizzato nel 2017 per l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, fa la stessa preoccupante constatazione: delle 130 decisioni giudiziarie sottoposte agli esperti, 41 (ossia il 31,5 per cento) concernevano una discriminazione in relazione alla gravidanza o alla maternità. In 33 casi (80,4 per cento) la dipendente è stata licenziata e in quasi la metà dei casi (46 per cento) la discriminazione sopraggiunge quando la dipendente riprende il lavoro.

Questa situazione è incomprensibile e sconcertante. La protezione offerta dal diritto del lavoro attuale è decisamente insufficiente.

In Svizzera, il periodo di protezione contro il licenziamento è di 16 settimane (art. 336c cpv. 1 lett. c CO) e il congedo maternità minimo è di 14 settimane. Le giovani madri, quando tornano al lavoro, beneficiano quindi di una protezione massima di 2 settimane. In pratica, la maggior parte delle donne interrompe la propria attività professionale per un periodo superiore alla soglia legale. Infatti, la metà delle madri riprende il lavoro almeno 22 settimane dopo il parto. Pertanto, nella maggior parte dei casi, la dipendente non è affatto tutelata contro il licenziamento quando riprende la sua attività.

Nel raffronto internazionale, il periodo di protezione delle giovani madri dopo il congedo di maternità è di 10 settimane in Francia, 4 settimane in Belgio, 8 settimane in Germania e in Austria. Occorre rilevare che questi due Paesi prevedono anche la possibilità, per i genitori, di beneficiare di un congedo parentale con garanzia di mantenimento del posto di lavoro.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il periodo di protezione legale in Svizzera contro il licenziamento delle madri che rientrano dal congedo di maternità deve essere prorogato.