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19.4114 · Mozione · 2019-09-24

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere misure e/o di proporre al Parlamento azioni legislative per fare in modo che il mercato dei trasferimenti di calciatori venga strappato dalle mani della criminalità organizzata.

Begründung

Dal riassunto di un rapporto del Centre International d'Etude du Sport (CIES) pubblicato nel luglio 2018 le condizioni vigenti nel calciomercato sono assolutamente insostenibili (v. https://dynamic.faz.net/download/2019/Geheimpapier.pdf?_ga=2.171919011.268470747.1561524996-1262706935.1559629719 ). Stando a quanto constatato dal CIES l'ambiente che gestisce i trasferimenti dei calciatori è dominato dalla criminalità organizzata, che guadagna ogni anno miliardi violando sistematicamente la legge, in particolare con il mancato rispetto dei diritti dei calciatori e delle norme sul riciclaggio di denaro, con comportamenti contrari alle norme sulla libera concorrenza e con delitti in materia tributaria.

Stando a diversi articoli di stampa (v. ad es. "Le Matin Dimanche" del 28 luglio 2019, alle pagine 23 a 25) la FIFA nulla fa per combattere tale situazione, ma anzi si adopera affinché i comportamenti illeciti non possano essere perseguiti dalla giustizia.

Siffatta situazione danneggia l'immagine pubblica della Svizzera e non deve essere tollerata. Si devono prendere misure adeguate per garantire la credibilità della Svizzera e la sua sovranità nei confronti delle federazioni sportive internazionali che hanno sede nel suo territorio.

Da un lato si deve tornare ad applicare con coerenza la legge che regola i trasferimenti dei calciatori e d'altra parte costringere la FIFA ad agire contro tali intrighi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il calcio professionistico a livello di club, soprattutto in Europa, è caratterizzato da elevati interessi economici. I primi venti club al mondo per cifra d'affari sono europei e nella stagione 2017/18 hanno registrato una cifra d'affari fra i 200 e i 750 milioni di euro. Su livelli conformi si situano gli stipendi dei calciatori e le somme pagate per i trasferimenti. Sperando di riuscire a ottenere contratti i più lucrativi possibili sia i giocatori che i club spesso si affidano per le trattative sui trasferimenti e per i contratti dei giocatori ad agenti che guadagnano percentuali su tali operazioni. Tale sviluppo può certo essere considerato problematico, ma non costituisce un motivo sufficiente per un intervento statale.

La tematica relativa al mercato dei trasferimenti sollevata dall'autore della mozione, rispettivamente dal "Football Observatory" del "Centre International d'Etude du Sport" (CIES) riguarda innanzitutto la circostanza che a quanto pare molti agenti di giocatori violano il dovere di fedeltà che conseguono dal mandato di mediazione che svolgono. Ciò avviene in quanto essi non si focalizzano solo sugli esclusivi interessi del mandante, ma perseguono anche i propri interessi personali. L'attività di tali agenti è regolata da un lato dai regolamenti delle federazioni calcistiche, dall'altro dalla legislazione nazionale.

Le regole stabilite dalla FIFA e dall'Associazione svizzera di football (ASF), i nomi degli agenti che operano in Svizzera e il totale delle provvigioni versate agli agenti sono pubblicate sul sito web della ASF

(cfr. https://org.football.ch/dokumente/nichtamateure-und-vermittler.aspx, ivi punti 4.5.2 e 4.5.3).

Nei limiti in cui gli agenti dei giocatori sono sottoposti al diritto svizzero si applicano in particolare le norme della legge sul collocamento (LC; RS 823.11) e del diritto delle obbligazioni (CO; RS 220). Oltre a ciò questi agenti nello svolgimento delle loro attività sono sottoposti alle norme della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e alle disposizioni penali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)

Poiché nel caso di contratti di collocamento di giocatori si tratta di rapporti giuridici di natura privata, ricade innanzitutto nella responsabilità delle parti interessate intraprendere passi contro violazioni contrattuali. L'ordinamento giuridico mette a disposizione gli strumenti necessari allo scopo. Quanto sopra vale in particolare per violazioni che riguardano esclusivamente le regole del diritto delle associazioni. La responsabilità per la corretta applicazione del diritto delle associazioni (anche regolamenti FIFA) incombe agli organi dell'associazione rispettivamente ai soci. Se essi dovessero ritenersi lesi hanno a disposizione il diritto ad agire ai sensi dell'articolo 75 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Al di fuori di tali procedure di contestazione non è compito dei poteri pubblici e rappresenterebbe un'ingerenza inammissibile nell'attività delle associazioni un loro eventuale intervento nelle decisioni o nelle azioni di un'associazione, a meno che esse non costituiscano allo stesso tempo una violazione del diritto statale.

Nei limiti in cui l'azione degli agenti dei giocatori dovesse essere rilevante ai fini dell'applicazione delle norme penali (per il possibile configurarsi di fattispecie penali - quali appropriazione indebita o amministrazione infedele - o di quelle previste nella LCSl o nella legge sui cartelli; LCart; RS 251) le autorità di perseguimento penale sono obbligate a svolgere i relativi accertamenti non appena vengono a conoscenza dei sospetti in merito.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che gli strumenti giuridici attualmente a disposizione siano sufficienti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.