19.4144 · Mozione · 2019-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di aumentare a cinque anni la pena detentiva massima comminata secondo l'articolo 285 del Codice penale svizzero (CP; violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari). Oltre ai funzionari e alle autorità, vanno riprese in questa categoria anche le persone operanti nei servizi sanitari e di soccorso nonché i vigili del fuoco. Una nuova disposizione dovrà inoltre permettere di punire anche i provocatori nonché i curiosi e le altre persone che intralciano i servizi sanitari e di soccorso.
Begründung
"Uomo (39) accoltella un poliziotto di Lucerna", "Giovani aggrediscono vigile del fuoco", "Il lanciatore di petardi potrebbe evitare il carcere", "Basilea: polizia e sanitari aggrediti dopo la finale di coppa", "La città di Zurigo dota di giubbotti antiproiettile i suoi 370 sanitari".
Cinque notizie di quest'anno che mostrano in maniera esemplare che le persone impiegate nella protezione della popolazione sono esposte ad aggressioni inaccettabili e non sono sufficientemente tutelate dalla legge e dalla giurisprudenza. Il fatto che persino i sanitari sono provocati, ostacolati nello svolgimento del loro lavoro e aggrediti costituisce una nuova forma di degrado della società.
Dal rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.4011 risulta che: "gli atti di violenza nei confronti di impiegati dello Stato vanno considerati nel contesto di una generale trasformazione della società. Tale trasformazione ha portato a una generale perdita di autorità e a un minor rispetto nei confronti delle istituzioni statali e dei loro rappresentanti, tra cui si annoverano, oltre alle forze di polizia, ad esempio anche impiegati delle guardie di confine, dei servizi sociali, degli ospedali o delle scuole".
Questo sviluppo è inaccettabile. Tra i compiti più importanti dello Stato rientrano la protezione e la sicurezza della popolazione. Se tuttavia alle forze d'intervento è impedito - con la violenza - di svolgere il proprio lavoro, va persa l'autorità statale e quindi la fiducia della popolazione nello Stato di diritto, il che è fatale.
Aumentando a cinque anni le pene detentive massime comminate si permette ai giudici di inasprire sensibilmente le sanzioni inflitte in caso di aggressioni contro autorità, funzionari e servizi di soccorso senza essere costretti a pronunciare pene minime e continuando a poter considerare il singolo caso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'inasprimento dell'articolo 285 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) era già stato chiesto nelle mozioni Flückiger Silvia 16.3547, Freysinger 14.3995, Rusconi 13.3114 e Segmüller 08.3876, respinte dal Consiglio federale e dal Parlamento. Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Nell'articolo 285 numero 2 secondo periodo CP propone di aumentare la pena pecuniaria minima da 30 a 120 aliquote giornaliere. Intende inoltre aumentare da sei mesi a un anno la pena detentiva minima in caso di lesioni gravi. Il progetto è pendente in Parlamento (18.043).
In caso di lesione dell'integrità fisica di un funzionario sono applicabili, oltre all'articolo 285 CP, le fattispecie a tutela della vita e dell'integrità della persona (art. 111 segg. CP). In applicazione dell'articolo 49 CP (concorso di reati) ciò comporta un aumento della pena. Chi, aggredendo un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, gli causa o tenta di causargli una lesione grave può essere sanzionato con una pena detentiva fino a 15 anni.
A parere del Consiglio federale, le altre richieste avanzate nella mozione sono già soddisfatte. La nozione penale di funzionari giusta l'articolo 110 capoverso 3 CP comprende di norma anche i collaboratori dei servizi di pronto intervento.
Infine, il fatto di ostacolare le forze d'intervento è già sanzionato da diverse disposizioni penali (in particolare dagli art. 128 secondo periodo CP, 286 CP e 27 in combinato disposto con l'art. 90 cpv. 1 LCStr).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.