19.4191 · Mozione · 2019-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le basi legali vanno integrate in modo da prevedere l'espulsione obbligatoria degli stranieri che commettono violenza domestica contro donne e bambini.
Begründung
Occorre finalmente intervenire in maniera tempestiva in caso di violenza e aggressioni sessuali contro donne e bambini.
Secondo uno studio, in Svizzera un musulmano su cinque sostiene la violenza contro le donne. Illir B. ha massacrato sua moglie Luiza ("Blick", 28 agosto 2019). Secondo quanto riportato dal quotidiano, la polizia cantonale di Zurigo ha comunicato che Illir B. era già stato registrato nel febbraio 2018 per violenza domestica e minacce nei confronti della moglie. L'uomo era stato arrestato, trasferito dinanzi al Ministero pubblico e infine gli era stato inflitto un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Oppure, a maggio 2019 nel Cantone di Berna un tunisino ha dovuto rispondere in tribunale poiché nel 2016 aveva ucciso la moglie con innumerevoli coltellate. Già in precedenza la polizia era dovuta intervenire per violenza domestica.
Secondo uno studio della ZHAW, tra i migranti è diffuso il ricorso a violenze gravi a fini educativi. Secondo le statistiche, vi ricorrono in misura particolare i genitori provenienti dallo Sri Lanka, dall'Africa, dal Brasile e dal mondo arabo. Le sofferenze causate non vanno tollerate.
Sempre secondo le statistiche, non sono violenti gli uomini in generale, bensì soprattutto gli uomini stranieri, con forte preponderanza dei migranti. La situazione è analoga nel caso dei reati sessuali. Secondo la statistica sulla criminalità, nel 2018 sono state denunciate 626 violenze carnali; circa il 60 per cento dei 527 imputati era straniero. Nel 2017 circa il 75 per cento degli adulti condannati per violenza carnale era straniero. Per la fattispecie della coazione sessuale, la quota di stranieri ammontava a circa il 50 per cento. Tra le persone condannate nel 2017 per questo reato, circa i due terzi era di nazionalità straniera. La provenienza è rilevante anche nell'ambito della violenza domestica, che è infatti diffusa in particolare tra i migranti. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2016 gli uomini stranieri sono stati registrati dalla polizia per violenza domestica con una frequenza 3,7 volte superiore a quella degli svizzeri. Un quadro analogo risulta per la violenza nei confronti dell'ex partner, cui gli uomini stranieri ricorrono in misura tre volte più frequente rispetto agli svizzeri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 66a del Codice penale (CP; RS 311.0) prevede già l'espulsione obbligatoria degli stranieri che commettono reati violenti e sessuali gravi in ambito domestico.
L'autore della mozione chiede di prevedere l'espulsione obbligatoria anche in caso di violenza domestica meno grave, ad esempio in caso di lesioni lievi o minacce, quindi anche per delitti che nei casi meno gravi possono essere sanzionati soltanto con una pena pecuniaria.
In molti casi l'interesse della vittima di violenza domestica non risiede nel perseguimento e nella punizione dell'autore, bensì nel miglioramento della propria situazione. In caso di determinati reati violenti meno gravi commessi nella relazione di coppia il procedimento può pertanto essere sospeso, su domanda della vittima, e archiviato una volta trascorsi sei mesi. In base a una recente revisione di legge, l'archiviazione non dipenderà più soltanto dalla volontà della vittima. Le autorità dovranno invece esaminare se l'archiviazione permette di stabilizzare o migliorare la situazione della vittima, che in tal modo è meno esposta alle pressioni dell'imputato. Sarà inoltre possibile obbligare l'imputato a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2020.
Nella maggior parte dei casi, le violenze domestiche sono perseguite soltanto su denuncia della vittima. Le vittime straniere sono già oggi alquanto restie a sporgere denuncia a causa di barriere linguistiche e culturali. La minaccia di un'espulsione obbligatoria potrebbe scoraggiare ulteriormente le vittime a sporgere denuncia ed esporle a una pressione ancora maggiore da parte dell'autore della violenza. Inoltre, anche nell'ambito della violenza domestica non si può partire dal presupposto che un atto meno grave sarà sempre seguito da violenze più gravi. La normativa chiesta nella mozione implicherebbe in molti casi un'espulsione sproporzionata e separazioni ingiustificate di famiglie. Potrebbe quindi comportare risultati controproducenti, che potrebbero a loro volta sollevare interrogativi sul piano del diritto internazionale e di quello in materia di migrazione.
Per i crimini e delitti che non rientrano nella disposizione sull'espulsione obbligatoria è attualmente possibile ricorrere all'espulsione non obbligatoria secondo l'articolo 66abis CP. Per ragioni di proporzionalità, questa misura è di norma applicata soltanto se la persona autorizzata a soggiornare in Svizzera è stata condannata a una pena detentiva di almeno 12 mesi. Se tuttavia una condanna ripetuta in un caso concreto - eventualmente correlata a un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate - non basta a impedire la commissione di altri reati eventualmente più gravi e se prevale l'interesse pubblico all'espulsione, ai sensi della legge l'espulsione può essere ordinata anche se l'autore è stato condannato a una pena meno severa.
Oltre a una sanzione penale, in presenza di deficit in materia di integrazione possono essere adottate misure di diritto degli stranieri che tengano conto del singolo caso, quali un ammonimento di diritto degli stranieri, la stipula di un accordo d'integrazione, la conversione di un permesso di domicilio in un permesso di dimora come pure la revoca del permesso di dimora.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.