19.4340 · Interpellanza · 2019-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha istituito il portale dei fogli ufficiali eFUSC, una piattaforma elettronica di pubblicazione multi-utente, e ne estende l'utilizzo a Cantoni e Comuni. Il 17 aprile 2019, in merito all'interpellanza 19.3044, il Consiglio federale ha preso posizione affermando che, conformemente al principio di e-government "sviluppare una volta - applicare più volte", l'applicazione è messa a disposizione dei Cantoni e dei Comuni interessati al prezzo di costo. Nello stesso parere si afferma che i Cantoni sono liberi, nell'ambiente amministrativo, di acquistare soluzioni conformemente al privilegio "in-state", ossia anche senza gara pubblica.
In seguito alla SECO è stato chiesto, per e-mail, se non andasse applicata la fatturazione dei costi globali, per esempio considerando i costi iniziali per lo sviluppo dell'eFUSC e i costi di personale per il coordinamento e la mediazione. A questa richiesta, il 19 agosto 2019 è stato risposto quanto segue: al principio "sviluppare una volta - applicare più volte" la Confederazione non associa principi di calcolo o prescrizioni; di conseguenza, non esiste una corrispondente base legale. Parimenti si afferma che, nel caso di aggiudicazioni "in-state", ai Cantoni e ai Comuni vengono fatturati solamente i costi marginali.
In riferimento alla problematica, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. È corretto affermare che la SECO, nell'ambito di aggiudicazioni "in-state", può proporre la piattaforma eFUSC considerando solamente i costi marginali e non i costi globali? Quale definizione di costi marginali si applica in questo caso?
2. Il Consiglio federale non ritiene che la prassi della SECO sia in contraddizione con la perizia della ComCo del 1° dicembre 2014 sul progetto "eOperations Schweiz", destinata all'Ufficio di giustizia, nella quale a pagina 798 si legge chiaramente che un prestatore di servizi non può fornire una prestazione in virtù del privilegio "in-state" se offre la stessa prestazione anche sul mercato?
3. In considerazione della nuova base legale fornita dalla LAPub del 21 giugno 2019 (art. 10 cpv. 3 lett. b), la SECO può davvero mantenere, a medio termine, la prassi adottata? Se gli uffici federali fanno una concorrenza diretta così forte all'economia locale con le loro offerte, il Consiglio federale non ritiene che dovrebbero valere disposizioni e principi calcolatori federali univoci?
Stellungnahme des Bundesrates
Come già riportato nella risposta all'interpellanza Candinas 19.3044, la SECO ha incaricato il settore privato di creare il portale dei fogli ufficiali nel quadro di una gara pubblica con procedura OMC. La creazione di valore per la gestione e la manutenzione della piattaforma avviene esclusivamente in seno all'economia privata: l'impresa che ha sviluppato il software garantisce per dieci anni la manutenzione e il supporto del portale, mentre la gestione informatica della piattaforma è a cura di un host privato, esterno. I costi a carico dell'Amministrazione federale si limitano dunque a quelli generati per il personale e le postazioni di lavoro, e corrispondono al 40 per cento dei costi globali.
1. La base dei costi globali è data dai costi di esercizio esterni e da quelli per il personale federale. I costi globali rimangono invariati, a prescindere dal numero di utenti della piattaforma (Cantoni e Comuni). La ripartizione dei costi si basa sul numero di pubblicazioni per ciascun utente. Ogni partecipante aggiuntivo fa diminuire i costi per l'insieme degli utenti (diminuzione dei costi fissi) e, di conseguenza, l'importo delle relative fatture.
2. L'attuale prassi della SECO non è in contraddizione con la perizia della Commissione della concorrenza sopra citata (DPC_2014-4). Il numero marginale 89 indica, riferendosi al diritto attuale, che un committente pubblico (p. es. un Cantone o un Comune) può avvalersi delle prestazioni di un altro servizio pubblico senza applicare le disposizioni in materia di acquisti pubblici, purché osservi le cinque condizioni seguenti: innanzitutto l'offerente deve effettuare i propri acquisti conformemente alle disposizioni sugli acquisti pubblici; in secondo luogo, non deve prevedere la partecipazione di privati né - terzo punto - proporre il prodotto o prestazione a privati. Come quarto punto deve sussistere un interesse pubblico e, quinto punto, il tutto deve avvenire su base non commerciale. Per quanto riguarda il portale dei fogli ufficiali, queste cinque condizioni sono soddisfatte. In particolare, nell'aggiudicazione con procedura OMC per l'implementazione della piattaforma di pubblicazione, è stato centrale il criterio "multi-utente", ossia la collaborazione della SECO con Cantoni e Comuni.
3. Le aggiudicazioni "in-state" sono compatibili con uno degli obiettivi principali del diritto in materia di appalti pubblici, ovvero con l'impiego efficiente di mezzi pubblici. Nel quadro di un'aggiudicazione "in-state" il calcolo deve basarsi sul principio di equivalenza e di copertura dei costi.
Nella legge riveduta sugli acquisti pubblici (LAPub), così come nel progetto di revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, le aggiudicazioni "in-state" vengono ora disciplinate in modo esplicito e costituiscono un'eccezione all'obbligo di bando (cfr. anche n. marg. 90 della perizia sopra menzionata). Questo a condizione che i committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati (art. 10 cpv. 3 lett. b LAPub). Per queste pubblicazioni prescritte a livello legale la SECO funge da centro di coordinamento. L'eFUSC, un portale centralizzato, a livello nazionale, che differisce dagli altri portali date le sue mansioni e del quale si avvalgono tutti i Cantoni per le loro pubblicazioni ufficiali (p. es. negli ambiti del registro di commercio, dei fallimenti e delle procedure di esecuzione), non è quindi in concorrenza con l'applicazione proprietaria offerta sul mercato per alcuni Cantoni. Al centro della collaborazione pubblica fra Confederazione e Cantoni vi è l'adempimento a livello giuridico ed economico di un obbligo comune, ossia le pubblicazioni ufficiali su una piattaforma condivisa nella sfera statale, come sancito dall'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Risposta del Consiglio federale.