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Abolire la verifica delle imprese semi-privatizzate della Confederazione da parte del Controllo federale delle finanze

19.4371 · Mozione · 2019-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sul controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0) in modo tale che le imprese semi-privatizzate della Confederazione non rientrino più nel suo campo di applicazione e che quindi venga meno la competenza in materia di vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze (CDF) nei confronti di queste imprese.

Begründung

Secondo la legislazione in materia di controllo delle finanze della Confederazione attualmente in vigore, fatti salvi i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposte alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze anche le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale (art. 8 cpv. 1 lett. e LCF). Al momento ne è interessata Swisscom, ma secondo quanto previsto nei piani del Consiglio federale in futuro lo sarà anche RUAG.

Per quanto riguarda Swisscom, era tuttavia esplicita intenzione del legislatore tener conto dell'autonomia imprenditoriale di tale impresa, in quanto attiva nel mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, nonché far sì che l'attività di vigilanza finanziaria del CDF fosse esercitata "con riserbo, in considerazione della forma giuridica della società anonima, della responsabilità maggiore degli organi che ne deriva e del postulato della parità di trattamento degli azionisti".

In qualità di società con azioni quotate in borsa, oltre alle disposizioni speciali della legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC, RS 784.11) relative all'organizzazione e alle disposizioni della legislazione sulla società anonima, Swisscom sottostà allo stesso tempo e a titolo complementare anche alle prescrizioni della legislazione sulle borse e sul mercato dei capitali. Segnatamente, Swisscom deve rispettare il principio della parità di trattamento previsto dalla legislazione sul mercato dei capitali nei confronti di tutti gli azionisti (più severo del principio della parità di trattamento relativa previsto dalle disposizioni sulla società anonima), le norme insider in materia di diritto penale e di vigilanza nonché la cosiddetta pubblicità ad hoc (principio relativo alle informazioni riguardanti i fatti che potrebbero influenzare i corsi). Le attività di vigilanza, compresi i diritti del CDF di accesso agli atti a esse legati, rendono difficile tracciare una delimitazione chiara e portano a questioni giuridiche irrisolte legate all'accesso selettivo e privilegiato dell'azionista di maggioranza a informazioni confidenziali ed eventualmente rilevanti per le transazioni borsistiche. In questo contesto, se consente al CDF accesso a informazioni e permette un'ampia attività di controllo finanziario, è soprattutto il consiglio di amministrazione di Swisscom a vedersi confrontato con un conflitto di obiettivi in ultima analisi irrisolvibile. Ciò poiché il CDF di fatto è un organo dell'impresa e poiché allo stesso tempo va rispettata la ripartizione cogente delle competenze prevista dalla legislazione sulla società anonima (controllo delle finanze quale attribuzione irrevocabile del consiglio di amministrazione). Questa problematica sussisterà anche nel caso delle semi-privatizzazioni previste.

Il conflitto di obiettivi va attenuato mediante una modifica della LCF.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tutte le società anonime (SA) economicamente e politicamente rilevanti in cui la Confederazione detiene partecipazioni fanno capo a un ufficio di revisione indipendente riconosciuto dallo Stato. Esso verifica il conto annuale e consegna un attestato di revisione all'assemblea generale. Già la legislazione sulla società anonima prevede infatti una verifica professionale delle finanze. In qualità di società con azioni quotate in borsa, Swisscom è inoltre sottoposta alle rigide prescrizioni del mercato dei capitali.

Quando una società anonima semi-privatizzata o una delle sue filiali riceve sussidi, sottostà alla vigilanza finanziaria del CDF (art. 8 cpv. 1 lett. c LCF). Le competenze di verifica di quest'ultimo non vengono pregiudicate. Esso può dunque continuare a effettuare verifiche, come nel caso di Autopostale SA. Non vengono limitati nemmeno gli altri strumenti della vigilanza superiore del Parlamento (diritto all'informazione e di essere sentiti; possibilità di gestione del governo d'impresa ecc.).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.