19.4388 · Postulato · 2019-11-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di una revisione delle disposizioni legali concernenti l'impiego di utili nel settore del TRV sovvenzionato e la contabilità delle aziende sovvenzionate, nonché di presentare al Parlamento le opportune misure di miglioramento.
2. In tale contesto il Consiglio federale è in particolare incaricato di esaminare se debba essere fissato un tetto massimo per quel che riguarda gli utili annui lasciati a libera disposizione dell'azienda una volta raggiunta la soglia massima prevista per la riserva speciale di cui agli articoli 36 capoverso 2 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV).
3. In un contesto più ampio il Consiglio federale è incaricato di esaminare se il divieto generale di realizzare utili in settori sovvenzionati non debba essere precisato in maniera esplicita in una legge (LTV o legge sui sussidi [LSu]) e negli obiettivi strategici delle aziende parastatali in questione.
Begründung
Il presente postulato è presentato nel quadro degli accertamenti che la CdG-S ha svolto sul caso di AutoPostale Svizzera SA. Le constatazioni e conclusioni che giustificano il deposito di un postulato sono riportate nel rapporto della Commissione del 12 novembre 2019 concernente il caso di AutoPostale Svizzera SA (vedi n. 8.1.3). Riassumendo, si tratta dei seguenti elementi:
In linea di massima per le aziende di traffico regionale viaggiatori (TRV) la legge prevede limitate possibilità di realizzare utili nei settori sovvenzionati. Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), le imprese di trasporto sono indennizzate per i costi non coperti, pianificati in quanto tali. Dato che la Confederazione ed i Cantoni in genere riconoscono come indennizzabili solo i costi reali, le aziende di TRV non sono autorizzate a pianificare utili.
Conformemente all'articolo 36 capoverso 2 LTV in vigore dal 2010, le aziende possono disporre liberamente di un importo corrispondente al massimo a un terzo dell'eccedenza e destinarne almeno due terzi ad una riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri dei settori di trasporto che danno diritto all'indennità. Se tale riserva arriva al 25 per cento della cifra d'affari annua dei settori in questione o 12 milioni di franchi, l'azienda può disporre liberamente dell'utile.
Il caso AutoPostale Svizzera SA ha sollevato varie questioni sull'adeguatezza del sistema attuale: malgrado la possibilità legale di assegnare gli utili ad una riserva speciale, l'azienda li ha nascosti in modo considerevole. Tra il 2007 e il 2017 (e soprattutto a partire dal 2010, cfr. in merito l'allegato 4), AutoPostale Svizzera SA si è limitata a dichiarare all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) utili per qualche centinaia di migliaia di franchi all'anno, camuffando però al contempo svariati milioni di franchi di eccedenze grazie a manipolazioni contabili.
Il caso AutoPostale Svizzera SA ha messo in evidenza un conflitto sostanziale di obiettivi tra il divieto di realizzare utili da una parte e l'imperativo di conseguire una crescita, sancito negli obiettivi strategici, dall'altra. Oltre ad AutoPostale Svizzera SA, questa contraddizione colpisce tutte le aziende di trasporto sovvenzionate: anche se non tutte sono formalmente sottoposte ad obiettivi strategici della Confederazione con i quali aumentare il valore dell'azienda, devono però far fronte alla costante esigenza di investire.
Dal punto di vista della Commissione, è fondamentale che le somme messe a disposizione da Confederazione e Cantoni per il TRV siano utilizzate con oculatezza e in maniera trasparente. Ma ritiene anche importante che le aziende di trasporto sovvenzionate possano beneficiare a determinate condizioni di un margine di manovra finanziario che permetta loro di investire nel futuro sviluppo e di restare competitive. A quanto pare il principio della riserva speciale in vigore attualmente non ha dissuaso AutoPostale Svizzera SA dal nascondere una gran parte degli utili.
La CdG-S ritiene che la questione dovrebbe essere discussa in ambito politico, perciò invita il Consiglio federale ad esaminare l'opportunità di una revisione delle disposizioni legali concernenti l'impiego di utili nel settore del TRV sovvenzionato, in l'articolo 36 capoverso 2 LTV, e di quelle concernenti la contabilità delle aziende sovvenzionate, presentando al Parlamento le misure che ritiene opportune al riguardo. Secondo la Commissione si tratta in particolare di sapere se debba essere fissato un tetto massimo per quel che riguarda l'utile annuo lasciato a disposizione dell'azienda una volta raggiunta la soglia massima prevista per la riserva speciale.
In un contesto più ampio, la Commissione invita il Consiglio federale ad esaminare se il divieto generale di realizzare utili nei settori sovvenzionati debba essere precisato esplicitamente in una legge (LTV o legge sui sussidi [Lsu]) e negli obiettivi strategici delle aziende parastatali in questione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Al mandato d'esame del postulato sarà dato seguito con il previsto messaggio sulla riforma del TRV.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.