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19.4617 · Interpellanza · 2019-12-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo un recente studio realizzato da economisti e dall'esperto in materia di evasione fiscale Gabriel Zucman, sono i Paesi poveri del Sud del mondo a subire maggiormente le conseguenze del trasferimento degli utili dei gruppi multinazionali. Questo vale in particolare per il commercio internazionale di materie prime che è costantemente sospettato di essere scenario di eclatanti evasioni fiscali. Nel caso di determinate materie prime, più del 50 per cento del commercio viene esercitato attraverso la Svizzera. In tal modo, nell'attuale regime fiscale, vi è il rischio elevato di tassare in Svizzera utili conseguiti in Stati africani o latinoamericani nei quali sono estratte tali materie prime. Ora 134 Stati in seno all'OCSE intendono riformare nuovamente queste normative fiscali. Mediante una ridistribuzione dei diritti di imposizione negli Stati di commercializzazione e un'imposizione minima globale sarà possibile migliorare la situazione impositiva in particolare di Paesi con grandi mercati interni e limitare la concorrenza internazionale al ribasso nel caso delle aliquote d'imposta sull'utile. Sia la Svizzera, in quanto Paese con basse aliquote fiscali per i gruppi di imprese, sia gli Stati di produzione poveri in Africa e America Latina potrebbero perdere gettito fiscale o continuare a vedersi sfuggire utili imponibili. Finora il Consiglio federale ha indicato che per la Svizzera sono previste perdite fiscali del valore di 0,5-5 miliardi di franchi.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. il Consiglio federale come giudica le negoziazioni in corso in seno all'OCSE dal punto di vista della politica di sviluppo, in particolare l'imminente esclusione ("carve-out") del settore delle materie prime dalla riforma?

2. In questo contesto come giudica il Consiglio federale un'effettiva imposizione minima globale (secondo pilastro della riforma)?

3. Quale percentuale per un'effettiva imposizione minima si impegna a ottenere il Consiglio federale nell'ambito dei negoziati?

4. A fronte del suo impegno per una coerenza politica nello sviluppo sostenibile e per l'Agenda 2030 dell'ONU, il Consiglio federale è disposto ad adoperarsi affinché il risultato della riforma migliori l'imposizione degli utili di gruppi di imprese nei Paesi di produzione situati nel Sud del mondo?

5. Nel dettaglio come sono ripartite per settore le entrate dall'imposta sull'utile di 20 miliardi di franchi (menzionate nell'ora delle domande del 16.12.2019) e di che genere di utili si tratta?

6. Sugli utili imponibili delle imprese, a quanto ammonta la quota degli utili residui ("utili eccedenti") da cui provengono le entrate citate alla domanda precedente?

7. Il Consiglio federale come definisce precisamente l'espressione "utili eccedenti"?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Le discussioni in corso nell'Inclusive Framework on BEPS sono volte ad estendere i diritti di imposizione degli Stati di commercializzazione. Determinati settori, ad esempio quello dell'estrazione e del commercio di materie prime, potrebbero esserne esclusi dal momento che le loro attività non sono principalmente orientate ai clienti. L'introduzione di un'esclusione ("carve-out") per il settore delle materie prime è auspicato dalla maggior parte degli Stati che dispongono di grandi riserve di materie prime, compresi i Paesi in via di sviluppo. Di principio questi Stati dispongono già oggi di una parte sostanziale del sostrato fiscale delle imprese che operano nel settore delle materie prime. La trasparenza dei flussi finanziari delle imprese operanti nel settore delle materie prime nei Paesi in via di sviluppo non è influenzata da questa estensione dei diritti. Per promuoverla, la Svizzera sostiene diverse iniziative internazionali come il programma "Extractive Industry Transparency Initiative" (EITI).

2-4) Il Consiglio federale ritiene che la concorrenza fiscale contribuisca a un impiego coscienzioso ed efficiente dei fondi pubblici. La concorrenza fiscale è già limitata da norme internazionali (ad es. nel quadro del Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose) che operano una distinzione tra concorrenza fiscale dannosa e non dannosa.

A parte la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio federale non vede alcun motivo per limitare ulteriormente la concorrenza fiscale. Di principio accorda grande importanza alla sovranità fiscale e alla concorrenza fiscale leale. In questo senso è determinante la capacità di sfruttare il sostrato fiscale nazionale. Conformemente all'iniziativa fiscale di Addis Abeba, l'Esecutivo sostiene pertanto il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali nei Paesi in via di sviluppo al fine di garantire le entrate statali.

Attualmente la regola dell'imposizione minima non è destinata a diventare uno standard minimo, il che significa che la sua applicazione non sarà obbligatoria. Di conseguenza, la decisione di introdurre un'aliquota fiscale minima nel diritto fiscale svizzero è una questione di natura politico-istituzionale. Il Consiglio federale non si è ancora espresso al riguardo, ma segue attentamente i dibattiti internazionali. In caso di introduzione, sarebbe importante consultare i Cantoni. La Svizzera si impegna a favore di un'aliquota d'imposta moderata, qualora le discussioni dovessero portare a una regola internazionale di imposizione minima.

Il Consiglio federale sostiene l'Agenda 2030 dell'ONU. Gli utili dei gruppi multinazionali sono attualmente distribuiti agli Stati secondo le regole del diritto fiscale internazionale. Le discussioni in corso sull'imposizione dell'economia digitale mostreranno in che misura le attuali regole della fiscalità internazionale dovranno essere adeguate. I lavori riguardano la ridistribuzione dei diritti di imposizione a favore degli Stati di commercializzazione. È importante che anche i Paesi in via di sviluppo siano coinvolti nelle discussioni e presentino la loro posizione. La Svizzera partecipa da diversi anni all'Inclusive Framework on BEPS che riunisce oltre 130 Stati e territori e sostiene finanziariamente i lavori dei Forum africani e interamericani delle amministrazioni fiscali.

5-7) La Confederazione non raccoglie dati sulla ripartizione delle entrate dall'imposta sull'utile secondo i criteri menzionati dall'autore dell'interpellanza. Per questo motivo non è possibile quantificare la quota degli utili residui. La nozione di "utili eccedenti" non è definita dal Consiglio federale, bensì dall'OCSE.

Risposta del Consiglio federale.