19.478 · Iniziativa parlamentare · 2019-09-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Le disposizioni dei seguenti atti normativi devono essere modificate in modo tale che la cosiddetta cultura del giusto ("Just Culture"), già osservata nel diritto svizzero, venga opportunamente completata:
1. L'articolo 237 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) è completato dal seguente numero 3: "Se lo Stato viene a conoscenza di un evento unicamente nell'ambito di una procedura di comunicazione per migliorare la sicurezza prevista dalla legge, il giudice prescinde da ogni pena se in occasione dell'evento non vi sono ferimenti o decessi oppure non risultano danni significativi e l'autore non ha agito né con negligenza grave né intenzionalmente."
2. L'articolo 91 della legge sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) è completato dal seguente capoverso 5: "Se l'autorità viene a conoscenza di un evento unicamente nell'ambito della relativa procedura di comunicazione per migliorare la sicurezza, essa prescinde dal perseguimento della contravvenzione se l'autore non ha agito né con negligenza grave né intenzionalmente."
3. L'articolo 77e dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) è modificato come segue: "Il DATEC è l'organismo competente previsto all'articolo 16 paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 376/2014 e all'articolo 14 paragrafo 3 del regolamento (UE) 996/2010. Le decisioni che emana sono impugnabili; il reclamo ha invece effetto sospensivo."
4. L'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.161) è modificato come segue: "L'inchiesta è svolta indipendentemente e separatamente da un procedimento penale o amministrativo."
5. L'articolo 23 capoverso 3 OIET è modificato come segue: "Mettono a reciproca disposizione e a titolo gratuito la documentazione d'inchiesta nonché le valutazioni e le registrazioni; se tale documentazione e tali informazioni sono state fornite per gli scopi dell'inchiesta sulla sicurezza, esse possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale soltanto se la persona o l'organizzazione da cui provengono ha dato il consenso scritto oppure se l'organismo competente (cfr. art. 77e ONA) ne ha ordinato la trasmissione in via definitiva."
6. L'articolo 24 OIET è modificato come segue: "Le informazioni, le registrazioni e gli elementi di prova forniti da una persona nell'ambito di un'inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzati in un procedimento penale soltanto con il suo consenso."
7. L'articolo 51 OIET è modificato come segue (abrogazione dei cpv. 2 e 3, nuovo cpv. 2): "La consultazione degli atti avviene soltanto dopo la conclusione dell'inchiesta e la pubblicazione del rapporto finale e presuppone che la persona o l'organizzazione da cui provengono gli atti o le informazioni su cui questi si basano ne abbia dato il consenso scritto oppure che l'organismo competente (cfr. art. 77e ONA) ne abbia ordinato la consultazione in via definitiva."
Begründung
Garantire la sicurezza pubblica è un compito fondamentale dello Stato. In settori come l'aviazione, la sicurezza è di particolare importanza: è quindi importante creare condizioni quadro ottimali per migliorarla costantemente e poter imparare dagli errori. Per poter imparare dagli errori bisogna riconoscere i punti deboli e migliorare i processi. Alla luce di queste considerazioni, la cosiddetta cultura del giusto incoraggia i singoli a comunicare informazioni relative alla sicurezza. Se sa che sarà perseguito penalmente, un collaboratore non segnalerà un errore.
La cosiddetta cultura del giusto ("Just Culture") si fonda sul principio secondo cui non viene punito soltanto chi nel processo ha effettuato l'ultimo errore. Si tratta piuttosto di trovare i punti deboli nel sistema che, nel complesso, hanno provocato - o quasi provocato - l'incidente. Se per esempio succede qualcosa nel settore dell'aviazione, spesso l'errore non è ascrivibile al singolo, quanto piuttosto a una concatenazione di punti deboli.
Questo è riscontrabile già attualmente nel quadro giuridico vigente in Svizzera, poiché i regolamenti UE, direttamente applicabili nel nostro Paese, prevedono che lo Stato rinunci a introdurre procedimenti sanzionatori se giunge a conoscenza di un caso sulla base di una comunicazione nel quadro della "Just Culture" e non vi siano, nel caso concreto, grave violazioni o gravi conseguenze.
Le modifiche proposte attuano tali prescrizioni ed eliminano le contraddizioni nel diritto interno. Con l'aggiunta all'articolo 237 CP si garantisce che questi principi si applichino non solo al settore dell'aviazione, ma ovunque il legislatore abbia previsto sistemi di comunicazione volti a migliorare la sicurezza.