Nessuna riduzione delle prestazioni complementari alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari
19.483 · Iniziativa parlamentare · 2019-09-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 6 lett. c.: l'ultima parte del periodo è abrogata ("è fatto salvo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b e c LPC").
Le disposizioni transitorie seguenti vanno aggiunte:
1. Le persone le cui prestazioni complementari sono state ridotte o soppresse in considerazione del contributo di solidarietà secondo la legge in vigore possono richiedere un nuovo calcolo delle prestazioni complementari secondo le nuove disposizioni.
2. L'autorità competente per l'esecuzione della LMCCE segnala all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le persone che hanno ottenuto una prestazione di solidarietà.
3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e i casi in cui il nuovo calcolo può essere previsto d'ufficio.
Begründung
La trasmissione "Kassensturz" della SRF ha riferito di persone le cui prestazioni complementari sono state ridotte in seguito all'ottenimento del contributo di solidarietà da parte della Confederazione come riconoscimento dell'ingiustizia subita. Ciò suscita sconcerto. Il gesto inteso come contributo di ripartizione alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari è vano se il contributo di solidarietà comporta una riduzione delle prestazioni. Affinché queste persone possano beneficiare della prestazione di solidarietà occorre garantire una disposizione transitoria che consenta di rivedere le prestazioni complementari.