20.1019 · Interrogazione · 2020-06-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'Ordinanza sull'assicurazione malattie 832.102 all'Art. 3 Frontalieri
"1 A loro domanda vengono assoggettati all'assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non soggetti all'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all'estero un'attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie."
Nella pratica i lavoratori frontalieri possono esercitare il diritto di opzione, o vengono assoggettati all'assicurazione svizzera, o rimangono assicurati nel paese di residenza.
È ipotizzabile che la maggior parte dei lavoratori frontalieri non sono assicurati in Svizzera per ragioni di costo e questo, a parità di salario, permette loro di avere un reddito disponibile molto più alto dei lavoratori svizzeri in quanto, ad esempio in Italia, l'assicurazione malattia è di fatto gratuita.
Due operai, uno svizzero e l'altro frontaliere con residenza in Italia, entrambe con un salario lordo di 5000 franchi, per il frontaliere oltre al vantaggio economico di vivere in Italia - dove il costo della vita è di molto inferiore - ha pure il vantaggio di non dover pagare il premio LAMal che mediamente è di circa 500 franchi mensili. La differenza di potere d'acquisto con questa differenza di trattamento diventa ancora più determinante.
Si chiede al Consiglio federale:
1. Quanti frontalieri in percentuale e in termini assoluti sono affiliati alla LAMal?
2. Quanti per paese di provenienza in percentuale e in termini assoluti (Italia, Germania, Francia e Austria)?
3. È ipotizzabile cambiare la base giuridica per rendere obbligatoria l'affiliazione alla LAMal, eliminando di fatto il diritto d'opzione? Se no perché?
4. Quantificare i benefici economici (maggior incasso per le casse malati e di conseguenza riduzione dei premi per i cittadini svizzeri) e gli eventuali problemi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Alla fine del 2019, lavoravano in Svizzera circa 329 000 frontalieri, di cui in quell'anno circa 103 000 (ca. 31,5 %) erano assicurati nel nostro Paese.
2. Alla fine del 2019, i lavoratori frontalieri in Svizzera erano ripartiti come segue: circa 77 000 provenivano dall'Italia, di cui circa 600 (ca. 0,8 %) assicurati in Svizzera; circa 61 000 provenivano dalla Germania, di cui circa 46 000 (ca. 75,5%) assicurati in Svizzera; circa 180 000 provenivano dalla Francia, di cui 55 000 (30,5%) assicurati in Svizzera; circa 8000 provenivano dall'Austria, di cui circa 300 (ca. 4%) assicurati in Svizzera.
3. Il diritto di opzione dei frontalieri per l'assicurazione malattie è stato oggetto delle trattative concernenti l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ed è stato introdotto su richiesta degli Stati limitrofi. È sancito nell'allegato II all'ALC, allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), alla voce Svizzera al numero 3 lettera b. Un cambiamento unilaterale non è possibile.
4. In virtù dell'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121), i premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea devono coprire i costi che l'assicuratore deve sostenere per gli assicurati di questi Stati nel loro insieme. Non avrebbe quindi alcun influsso sui premi degli assicurati residenti in Svizzera se tutti i frontalieri dovessero stipulare un'assicurazione malattie in Svizzera.
Bisogna inoltre sottolineare che i frontalieri assicurati in Svizzera hanno il diritto di scegliere il luogo di cura, ossia possono beneficiare di cure mediche sia in Svizzera che nel proprio Paese di residenza. Se sono affiliati all'assicurazione obbligatoria del loro Paese di residenza, con la loro tessera sanitaria europea possono accedere soltanto alle cure necessarie per la durata del loro soggiorno in Svizzera. Non possono recarsi appositamente in Svizzera per farsi curare. Nel caso di cure ospedaliere erogate in Svizzera a frontalieri assicurati nel nostro Paese, i Cantoni assumono la quotaparte cantonale pari al 55 per cento dei costi, come avviene per tutte le persone assicurate in Svizzera. Questo non avviene invece per i frontalieri assicurati nel loro Paese di residenza. I frontalieri assicurati in Svizzera hanno diritto a riduzioni di premio se vivono in condizioni economiche modeste. Va inoltre osservato che la riscossione dei premi per questa categoria di assicurati è più onerosa per le casse malati svizzere.
Risposta del Consiglio federale.