20.3073 · Interpellanza · 2020-03-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il gene drive è un meccanismo di copia biologico attraverso cui gli organismi trasmettono i geni creati in laboratorio a tutti i propri discendenti. In tal modo intere popolazioni possono essere modificate oppure portate all'estinzione. Dopo che i geni sono stati rilasciati nell'ambiente non si può più tornare indietro. Viste le complesse interazioni tra gli ecosistemi naturali, il rilascio involontario di organismi gene drive (GDO secondo la sigla inglese) comporta notevoli rischi.
L'impiego dei GDO richiede requisiti di sicurezza molto severi e una valutazione dettagliata del rischio. Ciò è quanto è stato deciso alla quattordicesima Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica (COP 14) nel novembre 2018. Dal canto suo, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) raccomanda il rafforzamento dell'idea di precauzione, una rigorosa regolamentazione internazionale come pure criteri decisionali per le situazioni eccezionali.
I Paesi Bassi hanno modificato la normativa sugli OGM già nel 2016. Anche la Germania ha deciso nel 2019 di innalzare il livello di sicurezza per gli esperimenti di laboratorio. Simili misure garantiscono la sicurezza senza porre freni all'innovazione.
La Svizzera ha perso l'occasione di regolamentare l'impiego dei gene drive nel quadro della revisione dell'ordinanza sull'impiego confinato e dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. Il pericolo legato alla diffusione incontrollata di GDO nell'ambiente può essere adeguatamente scongiurato soltanto se i gene drive verranno sottoposti a un obbligo di autorizzazione e non a un semplice obbligo di notifica.
Pertanto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Tenuto conto dei rischi associati all'impiego dei gene drive, non sarebbe coerente applicare in modo rigoroso il principio di precauzione?
2. Perché la Svizzera non segue la decisione della COP 14 e inasprisce le misure di sicurezza giuridiche, come hanno fatto già altri Paesi dell'UE?
3. C'è da attendersi o è già in programma un obbligo di autorizzazione associato a una valutazione dettagliata dei rischi e, di conseguenza, un adeguamento dell'ordinanza sull'impiego confinato e dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente ad essa collegata?
4. In Svizzera viene già fatta ricerca sui gene drive con l'impiego di fondi pubblici? Quali istituzioni sono coinvolte?
5. In relazione all'impiego di gene drive, la CENU raccomanda l'istituzione di un servizio di notifica internazionale che centralizzi tutte le informazioni sui rischi, in modo da poter prendere decisioni con cognizione di causa. Le autorità federali raccolgono e si scambiano informazioni sui progetti di ricerca e di emissione in corso nei Paesi confinanti?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 3. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'impiego di tecnologie di forzatura genetica (gene drive) su organismi destinati a essere rilasciati nel loro ambiente per favorirne la diffusione comporta rischi difficilmente valutabili. La natura di questi impieghi richiede l'applicazione del principio di precauzione su cui si basa la legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91). Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LIG, gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura mediante incroci o ricombinazioni naturali. Gli organismi prodotti con tecnologie attuali di forzatura genetica sono considerati OGM.
La LIG sottopone l'impiego di OGM ad autorizzazione o a notifica a seconda del pericolo per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Procedure rigorose mirano ad esaminare in modo approfondito i rischi caso per caso e a stabilire misure adeguate per garantire che gli organismi non mettano in pericolo la salute umana e animale come pure la diversità biologica. In caso di dubbio legittimo sulla natura o sull'entità dei danni, il diritto prevede la limitazione, la sospensione, il ritiro o il rifiuto della domanda di autorizzazione.
In ambienti confinati (p. es. ricerca in laboratorio, serre), da più di 20 anni si applica un metodo di analisi dei rischi dettagliato che permette di classificare le attività in base alla natura dell'organismo prima e dopo la trasformazione e in funzione dell'attività svolta; ciò vale anche per gli organismi ottenuti con tecniche di forzatura genetica. L'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912) stabilisce le modalità e le fasi dello studio e dell'analisi dei rischi. Su questa base, prescrive misure di sicurezza specifiche per prevenire l'emissione indesiderata di organismi pericolosi nell'ambiente. Dall'entrata in vigore di detta ordinanza, la maggior parte dei Paesi europei ha adottato un sistema di questo genere nella propria legislazione.
2. Poiché il diritto svizzero in materia di ingegneria genetica soddisfa i requisiti della Convenzione sulla diversità biologica (CBD; RS 0.451.43), del Protocollo di Cartagena (RS 0.451.431) e del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti (RS 0.451.431.1), non è necessario rafforzare le misure di sicurezza previste dalla legislazione. Peraltro, il diritto svizzero va ben oltre gli obblighi internazionali, la decisione della COP14 e il diritto dell'UE in materia di protezione della biodiversità, diritto di ricorso, responsabilità civile, rispetto dell'integrità degli organismi e libera scelta del consumatore. La Svizzera si impegna ad applicare il principio di precauzione conformemente al mandato negoziale del Consiglio federale per la COP14.
4. Finora in Svizzera non sono state presentate domande di emissione deliberata nell'ambiente di organismi modificati con tecnologie di forzatura genetica. Le informazioni sulla ricerca in ambienti confinati e sulle emissioni deliberate a fini sperimentali sono pubbliche e disponibili in formato digitale e nel Foglio federale.
5. Un servizio del genere esiste già. Le parti alla CBD e al Protocollo di Cartagena hanno istituito centri di scambio d'informazioni (Clearing-House Mechanism, CHM e Biosafety Clearing House, BCH) per promuovere e facilitare la cooperazione scientifica e tecnica, la condivisione delle conoscenze e lo scambio d'informazioni. Inoltre, il Protocollo di Cartagena obbliga le sue parti a rendere pubbliche le loro decisioni e valutazioni dei rischi ambientali sulla biosicurezza.
La Svizzera intrattiene numerose collaborazioni sotto l'egida dell'Agenzia europea dell'ambiente per quanto concerne i rischi legati ai recenti sviluppi dell'ingegneria genetica e partecipa a un programma di scambio di competenze tra le autorità di controllo della biosicurezza a livello europeo.
Risposta del Consiglio federale.