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20.3169 · Postulato · 2020-05-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come poter predisporre un fondo d'indennizzo per i danni da COVID-19. Scopo del fondo sarebbe la compensazione, parziale o totale, dei danni economici provocati dalle misure prese per arginare la pandemia. Avrebbero diritto a chiedere un indennizzo ai sensi di questo fondo tutte le persone che hanno subito un pregiudizio economico e alle quali è stata concessa una fideiussione solidale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 e tutte le persone che hanno subito un pregiudizio economico e che soddisfano le condizioni per ottenere una siffatta fideiussione solidale.

Gli elementi principali del fondo dovrebbero considerare gli aspetti elencati di seguito.

1. Il Consiglio federale garantisce l'indennizzo, parziale o totale, dei danni causati dalla pandemia di COVID-19 o dalle misure adottate per contrastarla.

2. L'importo e la portata dell'indennizzo, stabiliti dal Consiglio federale, dipendono dall'importo totale dei danni e dalla capacità economica della Confederazione. L'importo dell'indennizzo è stabilito soltanto dopo l'esame della domanda di indennizzo, presentata entro una scadenza da definirsi.

3. Per determinare l'importo dell'indennizzo, il Consiglio federale prende in considerazione gli indennizzi già ottenuti in base alle disposizioni del diritto pubblico e privato e tiene opportunamente conto della capacità economica del richiedente. Bisogna inoltre prevedere una clausola per i casi di rigore.

4. L'indennizzo si concretizza dopo un esame approfondito delle voci di danno delle persone che hanno subito un pregiudizio economico una volta esaurite le misure adottate per contrastare la pandemia. La Confederazione e i Cantoni potrebbero determinare l'importo del danno sulla scorta della dichiarazione d'imposta o della tassazione fiscale che il richiedente ha inoltrato o inoltrerà riguardante i tre anni precedenti la presentazione della domanda, nonché sulla scorta di un rendiconto dei danni allestito dallo stesso richiedente.

5. Nella liquidazione dell'indennizzo, la Confederazione tiene conto dei crediti COVID-19 ottenuti dal richiedente e dell'eventuale somma risultante dal piano di risanamento nel quadro di una moratoria concessa a seguito del coronavirus. Deve essere consentita la compensazione parziale o totale dei crediti COVID-19 attraverso le voci di danno autorizzate, a condizione che eventuali residui di credito diventino esigibili al momento della compensazione.

6. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, è incaricata della determinazione dei danni e del relativo indennizzo. Gli oneri legati alle operazioni summenzionate sono a carico della Confederazione.

7. Non sussiste alcun diritto legale all'indennizzo.

8. Il fondo d'indennizzo è finanziato con mezzi federali, segnatamente attraverso una parte della seconda tranche del credito d'impegno di 20 miliardi di franchi previsto per le fideiussioni solidali COVID-19 che non è stata ancora liberata dal Consiglio federale a tale scopo.

Una minoranza della Commissione (Knecht, Français, Gapany, Germann) propone di respingere il postulato.

Una minoranza della Commissione (Knecht, Français, Gapany, Germann) propone di respingere il postulato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione ha già indennizzato una parte consistente dei danni economici causati alle imprese e ai lavoratori indipendenti mediante le indennità per lavoro ridotto e le indennità di perdita di guadagno per COVID-19. Con l'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è stata creata la base che consente di concedere in maniera rapida e senza formalità burocratiche gli aiuti transitori alle PMI. Inoltre sono stati accordati aiuti settoriali, ad esempio nei settori della cultura e dello sport. Il Parlamento ha altresì deciso altri aiuti, segnatamente a favore di asili nido, media, locatari e operatori turistici. Il programma di aiuti della Confederazione potrebbe generare complessivamente un nuovo debito dell'ordine di 30-50 miliardi di franchi e aumentare del 50 per cento il debito pubblico.

Con le suddette misure la Confederazione contribuisce in maniera sostanziale ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia. Pertanto il Consiglio federale respinge qualsiasi ulteriore forma d'indennizzo per sopperire al danno economico. Gli autori del postulato chiedono contributi a fondo perduto per tutte le PMI colpite dalla crisi da coronavirus, una categoria che, a tutt'oggi, includerebbe la stragrande maggioranza di esse. La Confederazione non può compensare la totalità dei danni economici dovuti alla crisi da COVID-19, né assumersi il ruolo della domanda individuale. Questo sarebbe impossibile da finanziare. Non da ultimo, i contributi a fondo perduto sarebbero problematici dal punto di vista della parità di trattamento. Del resto, neppure la legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie prevede esplicitamente indennizzi alle persone che hanno subito danni economici in seguito a provvedimenti dell'autorità per combattere una pandemia.

Inoltre, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario istituire una nuova organizzazione preposta all'indennizzo dei danni, visto che esistono già diversi canali di erogazione dei contributi federali e delle fideiussioni (casse di compensazione, uffici del lavoro cantonali, organizzazioni che concedono fideiussioni ecc.). Infine, secondo il Consiglio federale il fondo proposto dagli autori del postulato presenta i punti deboli spiegati di seguito.

- Per le imprese che hanno beneficiato di crediti transitori COVID-19 e che non sono in grado di onorarli, le banche di solito escutono le fideiussioni prima che intervenga la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, i crediti sono trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni, le quali ne riprendono la gestione. Tali organizzazioni assumono quindi il ruolo di un fondo di gestione di crediti compromessi. Il Consiglio federale tratterà le modalità di questa gestione ed eventuali casi di rigore in un rapporto sul progetto relativo alla trasposizione dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in una legge. Pertanto un fondo d'indennizzo ad hoc per i danni da COVID-19 non è necessario e comporterebbe inutili ridondanze.

- Il versamento successivo di indennizzi alle imprese non è sensato nell'ottica dello sviluppo economico. Si prospettano due possibili scenari: le imprese riescono a superare le conseguenze economiche della pandemia da sole o con gli aiuti transitori della Confederazione oppure scompaiono definitivamente. In entrambi i casi le prestazioni supplementari della Confederazione non avrebbero alcun senso.

- Il fatto che i Cantoni abbiano voce in capitolo, ma non siano chiamati a partecipare ai costi crea falsi incentivi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.