20.3191 · Mozione · 2020-05-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare misure per ridurre drasticamente il numero di aborti praticati dopo la dodicesima settimana di gravidanza.
Begründung
Ogni anno in Svizzera sono eseguiti 400-500 aborti dopo la dodicesima settimana di gravidanza. Questi aborti rappresentano un grande disagio per le donne in gravidanza, i loro partner, le loro famiglie e i professionisti coinvolti.
L'articolo 119 capoverso 1 del Codice penale disciplina soltanto in modo impreciso la prassi degli aborti tardivi. Come possa il medico "accertare un'angustia psichica tanto più grave quanto più è avanzata la gravidanza" rimane vago.
Nello studio "La pratica dell'interruzione di gravidanza a uno stadio avanzato - considerazioni etiche e raccomandazioni" del dicembre del 2018 la Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (CNE) ha elencato diversi aspetti problematici. Lo studio spiega che gli aborti tardivi sono praticati prevalentemente a causa di una malattia o di una malformazione del nascituro (pagg. 21 e 26). Può trattarsi di gravi difetti genetici, ma anche di lievi malformazioni fisiche. Può così capitare che siano eseguiti aborti a causa di danni che si sarebbero potuti trattare chirurgicamente prima o dopo il parto (p. es. idrocefalo, spina bifida). Anche la maggior parte dei nascituri con sindrome di Down viene uccisa in aborti tardivi, pur essendo in grado di sopravvivere.
La notizia che il nascituro non è sano getta molte madri/coppie di genitori in uno stato di choc. Pertanto in queste situazioni la consulenza medica riveste una grandissima importanza. Le madri/i genitori interessati devono ricevere informazioni complete e pertinenti sull'eventualità di una diagnosi errata e sui rischi di un aborto. Inoltre devono essere ragguagliati da un pediatra o un chirurgo pediatrico sulle possibilità di trattamento delle malformazioni infantili e devono avere ben chiaro quali sono le possibilità di sopravvivenza e la potenziale qualità di vita dei bambini con anomalie. Soltanto così le madri/i genitori possono prendere una decisione costruttiva con cognizione di causa.
Inoltre i medici legali pediatrici dovranno essere tenuti a confermare o smentire tutte le disabilità diagnosticate in utero dopo aborti, parti di feti morti o la morte subito dopo la nascita di bimbi nati vivi. I risultati dovranno essere notificati alle autorità sanitarie affinché in futuro possa essere documentata la quota di diagnosi errate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel confronto internazionale la Svizzera registra un tasso di interruzioni di gravidanza basso. Nel 2018 sono state effettuate 5,4 interruzioni di gravidanza ogni 1000 donne residenti in Svizzera di età compresa tra i 15 e i 49 anni. Delle 10 457 interruzioni di gravidanza complessive, 528 (il 5 %) sono avvenute dopo la dodicesima settimana. In Svizzera vi sono i presupposti per mantenere questo dato il più basso possibile.
Come riconosciuto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 17.3554 Von Siebenthal "Aborti e aborti tardivi in Svizzera. Quadro giuridico", le interruzioni di gravidanza tardive rappresentano un ambito della medicina delicato sotto il profilo etico. Secondo il Consiglio federale, ciò rende ancora più importante fornire informazioni e consulenza professionale alla donna incinta, in modo che l'eventuale decisione di interrompere la gravidanza possa essere presa sulla base di una consulenza approfondita e nella piena consapevolezza di tutti gli aspetti rilevanti.
I colloqui che il medico è tenuto a svolgere devono essere conformi a quanto prescritto dalle pertinenti disposizioni della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). Nel 2018 le Camere federali hanno adottato la revisione totale della LEGU, che entrerà in vigore presumibilmente nell'estate del 2021 e conterrà prescrizioni più precise in merito alla consulenza sugli esami prenatali. Sarà infatti necessario condurre un colloquio di informazione, i cui contenuti sono stabiliti dalla LEGU, non solo prima dell'eventuale decisione di interrompere la gravidanza, ma anche in preparazione a un esame prenatale volto a valutare un rischio mediante p. es. esami di laboratorio o immaginografia. Se si pone la questione di un esame genetico prenatale, questo dovrà essere non solo preceduto, ma anche seguito da un'approfondita consulenza genetica, il cui contenuto è espressamente definito dalla legge. Eventuali misure profilattiche o terapeutiche, anche durante la gravidanza, fanno esplicitamente parte della consulenza genetica prescritta. In futuro, tutte le donne incinte che si sottoporranno a esami genetici prenatali dovranno inoltre essere informate sull'esistenza di centri d'informazione e consultori indipendenti per esami prenatali. I Cantoni sono tenuti a predisporre servizi di questo tipo. Non da ultimo, la LEGU stabilisce che qualora la donna incinta prenda in considerazione la possibilità di interrompere la gravidanza, nel colloquio di consulenza deve essere informata anche sulle possibili alternative all'aborto e sull'esistenza di associazioni per genitori di disabili e di gruppi di mutua assistenza.
Il Consiglio federale ritiene che i provvedimenti illustrati siano adeguati per far sì che, anche in futuro, le interruzioni di gravidanza dopo la dodicesima settimana rappresentino sempre l'ultima ratio. Come già affermato nelle sue risposte alle interpellanze 19.3713 e 17.3554 von Siebenthal, non ritiene pertanto necessario che la Confederazione adotti ulteriori misure in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.