20.3204 · Interpellanza · 2020-05-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. L'articolo 3 dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101.24) prevede il divieto d'entrata per le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio. Chi definisce quale Paese o regione è a rischio? L'entrata da regioni non a rischio è consentita? Si può parlare di regione a rischio se quest'ultima presenta un numero di casi di COVID-19 pressoché uguale a quello della Svizzera?
2. È corretto multare coloro che fanno visita a parenti malati o anziani e forniscono loro derrate alimentari o medicamenti?
3. Considerate le numerose eccezioni - ad esempio per quanto riguarda i frontalieri - è opportuno regolamentare in modo così rigoroso l'entrata in Svizzera? Circa la metà degli Stati Schengen ha rinunciato a limitare la libera circolazione garantita dall'accordo di Schengen. Questo ha avuto conseguenze negative nella lotta contro la pandemia?
4. Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha incaricato l'esercito di sostenere le autorità competenti per il controllo al confine in caso di necessità. La decisione se armare o meno le truppe viene presa in funzione delle prestazioni da fornire in base al mandato specifico. Quale autorità ha richiesto di armare le truppe e per quali motivi? Come viene giustificato l'impiego di elicotteri? Un tale impiego potrebbe dare l'impressione che il Paese sia in guerra.
5. L'ordinanza COVID-19 asilo (RS 142.318), emanata il 1° aprile 2020 dal Consiglio federale, non contiene disposizioni sull'entrata. L'entrata dei richiedenti l'asilo ha subito delle limitazioni? Ai richiedenti l'asilo che si trovano nei pressi del confine è stato impedito di presentare una domanda d'asilo in Svizzera? Come viene valutata una tale misura alla luce del diritto costituzionale, del diritto europeo e del diritto internazionale?
6. Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sull'impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera (OSPF; RS 513.72), la truppa non dispone di alcun potere decisionale in materia d'applicazione della legislazione concernente la polizia doganale, l'asilo e la polizia degli stranieri. Questa prescrizione è stata rigorosamente rispettata? In caso contrario, quali sanzioni vengono ordinate?
7. Chi è responsabile della vigilanza e dell'alta vigilanza per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli al confine?
8. Chi controlla lo scopo, l'efficacia e la proporzionalità dei controlli all'entrata e dell'impiego sussidiario dell'esercito al confine nazionale? Vi sono dei risultati provvisori relativi a tali controlli? Il Consiglio federale ha fatto tutto il possibile affinché tali misure siano revocate non appena diventeranno inutili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. / 2. L'ordinanza 2 COVID-19 prevedeva le condizioni da adempiere per potere entrare in Svizzera in provenienza da un Paese a rischio. Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente. Tra il 25 marzo e il 15 giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio. Da allora l'elenco è stato continuamente aggiornato sulla base della situazione epidemiologica dei vari Paesi. Tuttavia, la possibilità di entrare in Svizzera in una situazione di assoluta necessità nonché l'opportunità di presentare una domanda per casi di rigore erano garantite in qualsiasi momento. Da quel momento la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha approvato numerose domande che riguardavano soprattutto reali urgenze o casi di malattia. Secondo un monitoraggio effettuato dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), nel periodo tra il 16 marzo e il 15 giugno 2020, 16 854 persone sono potute entrare in Svizzera a tali condizioni. Chi si presentava al confine senza adempiere le condizioni d'entrata o senza l'autorizzazione da parte della SEM non poteva entrare nel Paese, ma non veniva comunque multato. Le domande per entrare in Svizzera per un motivo di assoluta necessità potevano essere presentate anche direttamente al confine. Se le risorse a disposizione erano sufficienti, le decisioni venivano prese in loco. Soltanto chi provava a entrare in Svizzera al di fuori dei valichi di confine aperti e senza adempiere le condizioni d'entrata nel Paese veniva multato dall'AFD.
3. Le deroghe alle limitazioni di entrata di cui all'articolo 3 dell'ordinanza 2 COVID-19 erano assolutamente indispensabili sia per garantire ai cittadini svizzeri e alle persone residenti in Svizzera la possibilità di accedere al territorio elvetico sia per autorizzare le importazioni e le esportazioni delle merci nonché consentire l'entrata in casi di assoluta necessità. Inoltre, la deroga accordata ai lavoratori frontalieri ha permesso al sistema sanitario svizzero di mantenere la propria capacità per combattere la crisi; in Svizzera romanda e in Ticino sono infatti oltre 35 000 i frontalieri operativi in questo settore. Tali deroghe erano limitate a determinate categorie di persone e miravano a garantire i diritti fondamentali, le capacità del settore sanitario svizzero e l'approvvigionamento del Paese. L'affermazione secondo la quale circa la metà degli Stati Schengen avrebbe rinunciato a limitare la libera circolazione garantita dall'accordo di Schengen è errata. Quasi tutti gli Stati Schengen, infatti, hanno adottato delle limitazioni.
4. / 6. Tra il 27 marzo e il 30 giugno 2020 l'esercito ha sostenuto l'AFD impiegando membri della polizia militare e militari di milizia. Tutti i membri della polizia militare e dell'esercito di milizia sono stati armati in occasione del loro impiego di sostegno a favore dell'AFD per la sorveglianza dei confini, ciò in considerazione dei rischi legati a questi tipi di impieghi. Tuttavia sono state definite, impartite e applicate regole d'impiego chiare, che consentivano di utilizzare le armi soltanto in caso di legittima difesa. I voli in elicottero sono serviti per sorvegliare il dispositivo atto a garantire e controllare la chiusura dei numerosi valichi di confine come anche del confine verde. La sorveglianza e le osservazioni dall'alto hanno permesso di constatare molte infrazioni, in particolare tentativi di aggiramento del dispositivo di blocco, permettendo quindi di individuare gli adeguamenti necessari. Un simile sostegno a favore dell'AFD mediante mezzi aerei è garantito anche in condizioni normali. Per l'intera durata dell'impiego, il sostegno dell'esercito per l'AFD nell'adempimento dei suoi compiti si basava esclusivamente su un principio di sostegno. I militari di milizia sono stati impiegati presso i valichi di confine chiusi o, in alternativa, lungo il confine verde, al fine di sorvegliare le infrastrutture allestite per bloccare il passaggio e per garantire la visibilità del dispositivo. Essi non hanno effettuato controlli presso i valichi di confine aperti. Per contro, i membri della polizia militare, appositamente formati, hanno eseguito controlli presso i valichi di confine aperti, senza tuttavia prendere decisioni in materia di rifiuti d'entrata e comunque sempre in presenza di collaboratori dell'AFD.
5. Nel quadro dell'ordinanza 2 COVID-19, per le persone provenienti da Paesi o regioni a rischio l'entrata in Svizzera era di principio vietata. Di conseguenza, fino a metà giugno 2020 anche per i richiedenti l'asilo che si trovavano in un altro Stato dell'UE era vietato entrare nel nostro Paese. La deroga era prevista per le persone che si trovavano in una situazione di assoluta necessità. In seguito agli sviluppi in relazione al coronavirus, dal 15 giugno 2020 nessuno degli Stati Schengen è più considerato Paese o regione a rischio. Pertanto, da tale momento è nuovamente consentito presentare una domanda d'asilo in occasione del controllo doganale come anche dell'entrata in Svizzera presso un valico di confine aperto.
7. Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne (art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV; RS 142.204). La SEM emana direttive di controllo alle frontiere (art. 35 cpv. 3 lett. a OEV). L'esecuzione dei controlli alle frontiere interne è di competenza del Corpo delle guardie di confine (ovvero dell'AFD) d'intesa con i Cantoni di confine (art. 30 cpv. 3 OEV). La sorveglianza compete ai rispettivi Dipartimenti.
8. Il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre i controlli Schengen e di adottare le limitazioni di entrata in Svizzera sulla base della situazione vigente il 13 marzo 2020 e delle informazioni in suo possesso in maniera analoga a quella dei Paesi limitrofi e dello spazio Schengen. Dal punto di vista operativo è stato indispensabile impiegare l'esercito a sostegno dell'AFD al fine di garantire la chiusura dei 2000 chilometri di confine verde e di oltre 100 valichi di confine nonché per assistere i collaboratori dell'AFD nell'esecuzione dei controlli sistematici delle persone che intendevano entrare in Svizzera. Conformemente alla sua strategia di allentamento, all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle numerose discussioni avvenute negli altri Paesi, il Consiglio federale ha in seguito deciso di allentare in più fasi successive le limitazioni in materia di entrata in Svizzera e di adeguare di conseguenza l'elenco dei Paesi a rischio. Tali misure di allentamento hanno permesso a loro volta di disimpegnare l'esercito dal sostegno dell'AFD in maniera progressiva con la riapertura dei valichi di confine e di ristabilire la libera circolazione nell'area Schengen. Al termine della crisi attuale, il Consiglio federale analizzerà a esito aperto i provvedimenti attuati e trarrà le rispettive conclusioni nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale.
Risposta del Consiglio federale.