20.3366 · Interpellanza · 2020-05-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Le strade delle nostre Alpi e Prealpi, dalle curve eleganti e ben mantenute, sono diventate percorsi molto apprezzati da chi pratica la disciplina del longboard, una tavola a rotelle di lunghezza superiore a quella dello skateboard classico che, rispetto a quest'ultimo, permette di circolare a velocità molto più elevate.
Gli utenti circolano sull'intera carreggiata, non hanno alcun riguardo per pedoni e ciclisti e costituiscono un vero pericolo per gli automobilisti. Senza contare che non sono provvisti di luci visibili, come previsto dall'articolo 50a, capoverso 4 dell'ordinanza sulla circolazione stradale ("uso come mezzo di circolazione").
Di fronte a questi nuovi pericoli le autorità comunali e la polizia si sentono completamente impotenti e non sanno come agire, sia per prevenire sia per sanzionare. Sono indispensabili interventi tempestivi a livello normativo per evitare incidenti già programmati e obbligare gli utenti di longboard a equipaggiarsi adeguatamente e a rispettare le norme della circolazione vigenti sulle nostre strade.
Con la presente interpellanza chiedo al Consiglio federale se sia disposto a proporre una modifica normativa che assimili il longboard ai "mezzi di circolazione" in modo da garantire la sicurezza di tutti gli utenti stradali.
Stellungnahme des Bundesrates
Al pari di pattini in linea, kickboard e molti altri mezzi azionati prevalentemente con la forza muscolare, anche le tavole a rotelle di lunghezza superiore allo skateboard classico, i cosiddetti longboard, sono considerati "mezzi simili a veicoli" (MSV), ai sensi dell'articolo 50 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). Il loro utilizzo pertanto è consentito esclusivamente su strade secondarie, dove possono circolare sulla carreggiata soltanto in assenza di marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili e in condizioni di traffico moderato. In tal caso gli utenti devono comunque attenersi all'articolo 50a ONC, dunque adeguare sempre velocità e comportamento alle circostanze e alle peculiarità del mezzo (cpv. 2), circolare a destra (cpv. 3) e rendersi ben visibili tramite dispositivi luminosi, se le condizioni di visibilità lo esigono (cpv. 4). L'inosservanza di tali regole è passibile di denuncia. L'esecuzione delle norme spetta ai Cantoni.
Il Consiglio federale ritiene che tali disposizioni siano sufficienti e non occorra intervenire ulteriormente.
Risposta del Consiglio federale.