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20.3399 · Interpellanza · 2020-05-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Da quando, in seguito alla diffusione del coronavirus, allora in forte progressione, è stata proclamata la situazione straordinaria i costi supplementari legati alle misure di igiene, di protezione della salute e di sicurezza sono aumentati notevolmente negli ospedali e nelle cliniche, ma anche, e sempre più, nelle case di riposo. Ora il livello elevato di protezione dev'essere garantito e rimanere tale per mesi. Ciò vale soprattutto per il personale e i pazienti affetti da coronaropatia, ma anche per l'esecuzione di tutti gli altri esami, diagnosi, terapie e operazioni ambulatoriali e ospedaliere. Questi costi supplementari non sono contemplati nelle strutture tariffali ambulatoriali e stazionarie né nei prezzi correnti, ma, secondo la LAMal, devono essere assunti dalle casse malati nel settore ambulatoriale e dalle casse malati e dai Cantoni nel settore stazionario. Sempre secondo la LAMal, per coprire questi costi supplementari le casse malati devono attingere alle proprie riserve, in modo che non ne risultino costi supplementari per gli assicuratori interessati dai premi. D'altro canto, il divieto di trattare casi non urgenti ha ridotto notevolmente i costi degli assicuratori-malattie, per un ammontare stimato tra i 200 e i 300 milioni di franchi.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Riconosce i costi supplementari causati dalla pandemia di COVID-19 agli ospedali e alle case di riposo? Sono già disponibili stime di questi costi?

2. È anch'esso dell'avviso che i costi supplementari causati agli ospedali dalla pandemia devono essere assunti dagli assicuratori nel settore ambulatoriale e dagli assicuratori (45 %) e dai Cantoni (55 %) nel settore stazionario con un supplemento tariffale?

3. Può confermare il livello delle riserve delle casse dell'assicurazione malattie, ossia 8 miliardi, e il fatto che queste devono essere utilizzate anche per coprire i costi supplementari sostenuti dai fornitori di prestazioni a causa della pandemia nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente i tempi non sono ancora maturi per valutare gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti adottati per fronteggiare il nuovo coronavirus. In particolare, gli interventi elettivi non urgenti sono stati posticipati e nella maggior parte dei casi non annullati. Nella gran parte dei casi si tratta quindi di perdite di introiti temporanee che tuttavia, come spiegato, al momento sono difficilmente quantificabili. Alcuni Cantoni hanno inoltre adottato provvedimenti per i propri ospedali.

2. Anche durante la pandemia di coronavirus, in linea di principio la rimunerazione delle cure ambulatoriali e stazionarie avviene secondo le tariffe approvate o stabilite per il 2020. È possibile che in considerazione delle circostanze dovute alla pandemia di coronavirus sia apportato un adeguamento alle modalità di applicazione delle tariffe vigenti, cosa che in linea di principio è di competenza dei partner tariffali. Non sono tuttavia ammessi supplementi decisi al di fuori di una procedura di approvazione e fissazione delle tariffe. Per assicurare una rimunerazione uniforme in tutta la Svizzera delle cure stazionarie fornite ai pazienti affetti da COVID-19 in base alle tariffe vigenti, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha istituito un gruppo di lavoro. In collaborazione con i rappresentanti dei partner tariffali, dei Cantoni e di SwissDRG SA sono state elaborate e pubblicate linee guida che disciplinano le cure stazionarie e la relativa rimunerazione durante la pandemia di coronavirus. L'UFSP ha altresì pubblicato diverse raccomandazioni per la dispensazione e la fatturazione a distanza di determinate prestazioni ambulatoriali durante la pandemia. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), tuttavia, finanzia unicamente le prestazioni obbligatorie ai sensi della legge e soltanto quelle effettivamente fornite. Pertanto non può assumere alcun costo aggiuntivo. In particolare, i costi di messa a disposizione, legati per esempio ad azioni preparatorie necessarie al trattamento di una malattia, rientrano nell'assistenza sanitaria di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene essenziale continuare il dialogo con i Cantoni, ma anche con gli assicuratori e i fornitori di prestazioni.

3. Gli assicuratori sono tenuti per legge a costituire riserve sufficienti per garantire la solvibilità anche in situazioni non prevedibili, quali le pandemie. Attualmente gli assicuratori dispongono di riserve pari a circa 9,5 miliardi di franchi. In base al principio sancito all'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'AOMS assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31 alle condizioni di cui agli articoli 32-34. Come illustrato poc'anzi, l'AOMS non deve quindi coprire alcun costo supplementare.

Risposta del Consiglio federale.