20.3456 · Postulato · 2020-05-14
Dipartimento dell'interno
Proposta di stralcio è disponibile
Wortlaut
A complemento del suo rapporto presentato in risposta al postulato 18.3092 "Scandalo Depakine. Analisi della situazione in Svizzera" del 6 dicembre 2019, il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto supplementare i punti seguenti:
1. Possibili procedure volte ad accelerare l'elaborazione e l'applicazione di misure non appena gli effetti negativi di un medicamento sono chiaramente dimostrati;
2. Misure volte ad aumentare la sicurezza in caso di assunzione di medicamenti, segnatamente l'obbligo per le ditte farmaceutiche di collaborare in modo più stretto e trasparente;
3. Protezione giuridica delle vittime che si annunciano presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nel quadro di un procedimento d'indennizzo che le riguardano (Depakine), fino alla conclusione di tale procedimento.
Una minoranza della Commissione (Glarner, Aeschi Thomas, Amaudruz, De Courten, Dobler, Herzog Verena, Riniker, Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere il postulato.
Begründung
1. Il rapporto del 6 dicembre 2019 precisa a pagina 7 che i risultati dello studio NEAD sono stati ampiamente ripresi nel mondo intero a partire dal 2012. Tuttavia Swissmedic ha atteso troppo a lungo e soltanto nel 2015 ha elaborato le misure cogenti destinate a sensibilizzare le professioni mediche e i pazienti.
2. Soltanto nel 2018, in seguito a un lungo procedimento (cfr. rapporto pag. 9), le società che smerciano valproato sono state obbligate a svolgere studi supplementari sulla natura, sui rischi, sull'utilizzazione e sugli effetti a lungo termine di tale farmaco. La collaborazione e la trasparenza tra Swissmedic e l'industria farmaceutica dev'essere resa più efficace.
3. Dato che, a tutela degli interessi dell'AI, l'UFAS ha sporto denuncia contro una delle ditte farmaceutiche, per coerenza è opportuno che la Confederazione assicuri nel quadro di tale procedimento una protezione giuridica a tutte le persone lese a causa dell'assunzione di questo medicamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 2 e di respingere il punto 3 del postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Il rapporto in adempimento del postulato 18.3092 "Scandalo Depakine. Analisi della situazione in Svizzera" ha evidenziato che, nonostante le informazioni pubblicamente disponibili sui rischi, l'applicazione delle misure necessarie per proteggere i pazienti è stata in parte insufficiente anche in Svizzera. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla sicurezza dei pazienti e studierà pertanto i punti sollevati, in particolare se siano necessarie misure per obbligare le ditte farmaceutiche a cooperare meglio nella valutazione dei rischi legati agli agenti terapeutici.
3. In caso di regresso contro terzi responsabili ai sensi degli articoli 72 e seguenti della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interviene a livello di diritto civile. L'obiettivo di questa procedura è che i terzi responsabili indennizzino all'assicurazione per l'invalidità (AI) le prestazioni fornite da quest'ultima alle vittime.
Per l'UFAS non vi però alcuna base legale per l'indennizzo delle spese legali e processuali sostenute dalle vittime per il riconoscimento delle loro pretese. Che il rappresentante legale dell'AI rappresenti anche gli interessi delle vittime appare poco opportuno anche sul piano materiale. L'UFAS intenta una procedura di regresso contro terzi responsabili soltanto se l'AI ha fornito prestazioni alle vittime. Questo avviene molto tempo dopo il sinistro. Per motivi immanenti al diritto civile, spesso le vittime devono tuttavia avviare un processo civile contro terzi responsabili prima e indipendentemente dall'UFAS. Va anche tenuto conto del fatto che gli argomenti per l'indennizzo dell'AI e delle vittime non sono identici e che quindi l'onere di rappresentanza legale sarebbe considerevolmente più elevato. Gli interessi delle vittime possono inoltre differire da quelli dell'AI nell'esercizio del suo diritto al regresso, per esempio nel caso in cui i terzi responsabili non sono in grado di coprire tutte le pretese avanzate nei loro confronti. Non sarebbe quindi opportuno affidare all'UFAS la protezione giuridica delle vittime di Depakine. Questa prestazione sarebbe contraria non soltanto alla procedura di regresso prevista dalla legge, ma anche al principio della parità di trattamento di tutti gli assicurati AI. Va infine ricordato che il diritto civile garantisce già oggi la protezione giuridica delle vittime, per esempio con lo strumento del patrocinio gratuito.
Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 2 e di respingere il punto 3 del postulato.