20.3513 · Postulato · 2020-06-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le situazioni in cui è ammessa un accompagnamento durante le audizioni, le inchieste e le perizie e come la presenza di una persona accompagnatrice influisca sulle rilevazioni. Dovranno essere prese in considerazione almeno le perizie mediche in diverse assicurazioni sociali, procedure d'asilo, procedure dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e inchieste condotte con vittime di violenza.
Begründung
Il Tribunale federale ritiene che la presenza di una persona accompagnatrice possa falsare i risultati delle perizie mediche, motivo per cui queste ultime vanno eseguite di regola soltanto con la persona assicurata. Tuttavia, il perito può decidere nei singoli casi se sia necessaria la partecipazione di una terza persona.
I medici curanti, i rappresentanti delle organizzazioni d'aiuto ai disabili e altri specialisti sottolineano regolarmente che gli accompagnatori possono contribuire in modo significativo alla completezza e all'esattezza delle informazioni rilevate e quindi all'attendibilità delle perizie. Tra l'altro, possono chiarire le ambiguità che sorgono a causa di caratteristiche personali (tra cui il retroterra culturale o i comportamenti specifici legati alla disabilità) e creare sicurezza emotiva per la persona assicurata, per esempio trascorrendo le pause con la medesima. Con o senza accompagnatore, è compito del perito garantire una valutazione imparziale.
In altri ambiti, soprattutto nelle procedure d'asilo e nelle inchieste condotte con le vittime di violenza, la presenza di accompagnatori non viene messa in discussione (dal marzo del 2019, nelle procedure d'asilo i rappresentanti legali assicurano un accompagnamento alle parti coinvolte).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nei colloqui peritali condotti nell'ambito dell'assicurazione invalidità (AI), il perito ha il compito di rispondere alle domande di medicina assicurativa dell'ufficio AI circa le ripercussioni dei danni alla salute sulla capacità di rendimento della persona interessata. Quest'ultima e il suo rappresentante possono preliminarmente consultare le domande, esprimersi in merito e porre a loro volta domande. Come già menzionato dall'autrice dell'intervento, il Tribunale federale ritiene che il perito debba poter procedere alla valutazione in modo oggettivo e la presenza di una persona accompagnatrice potrebbe falsare i risultati della perizia. Indicazioni in tal senso si trovano ad esempio anche nelle vigenti linee direttive in materia di qualità per le perizie psichiatrico-assicurative della Società svizzera di psichiatria e psicoterapia (SSPP). Tuttavia, è sempre possibile che una persona di fiducia accompagni la persona assicurata nel luogo in cui si svolge la perizia e sia presente durante la pausa.
In occasione dei dibattiti relativi all'ulteriore sviluppo dell'AI, il Parlamento ha deciso che in futuro i colloqui tra periti e assicurati andranno documentati tramite registrazioni sonore e messi agli atti. In caso di dubbio, sarà così possibile verificarne lo svolgimento e il contenuto.
Nelle procedure d'asilo, i richiedenti sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti e a fornire immediatamente eventuali mezzi di prova, sempre che sia ragionevole esigerlo (art. 8 cpv. 1 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). Di regola, i richiedenti l'asilo inoltrano di propria iniziativa rapporti medici o, se opportuno, vengono sollecitati a farlo dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) affinché questi documenti siano messi agli atti. Sono liberi di portare con sé una persona accompagnatrice alla consultazione medica. Non sussistono dunque limitazioni circa la presenza di accompagnatori durante le perizie mediche. Se la SEM riceve perizie private, queste vengono prese in considerazione, se rilevanti per la procedura d'asilo.
Inoltre, la presa a carico medica delle vittime di violenza (domestica) nei Cantoni è stata recentemente oggetto di un'analisi approfondita nel quadro del rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2020 in adempimento del postulato 14.4026 "Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV". Poiché questo ambito rientra nella sfera di competenza dei Cantoni, spetta se del caso a questi ultimi approfondire la questione specifica della persona accompagnatrice.
Anche l'applicazione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è di competenza cantonale. Sono pertanto i Cantoni a dover decidere, in base al diritto procedurale determinante e tenuto conto degli interessi in gioco, se la partecipazione di una persona accompagnatrice sia o meno necessaria per una perizia il più possibile imparziale e veritiera.
In considerazione degli argomenti esposti, il Consiglio federale non ritiene opportuno redigere un rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.