20.3589 · Mozione · 2020-06-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) in modo da escludere l'uso illecito di medicamenti veterinari da parte di operatori sanitari provenienti dall'estero, stralciando dall'articolo 7 capoverso 5 il passo "nel suo Paese d'origine o". Inoltre, la dispensazione di antibiotici dovrà essere notificata conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV).
Begründung
Secondo l'attuale tenore dell'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet), i veterinari stranieri beneficiano di agevolazioni che si applicano tra la Svizzera e i Paesi limitrofi. In particolare, i trattati internazionali del XIX secolo, ormai obsoleti, consentono ai veterinari francesi di rifornire il mercato svizzero di antibiotici critici e di altri medicamenti veterinari soggetti a prescrizione, anche se in Svizzera sono vietati o possono essere dispensati soltanto limitatamente. Per la loro applicabilità è però determinante l'articolo 7 capoverso 5 OMVet, che stabilisce che un operatore sanitario attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale può utilizzare o dispensare anche medicamenti veterinari omologati nel suo Paese d'origine.
Negli ultimi anni, alcuni veterinari francesi hanno fornito agli agricoltori svizzeri grandi quantità di antibiotici soggetti a prescrizione. Tra i medicamenti figuravano anche i cosiddetti antibiotici critici, che vengono utilizzati come antibiotici sostitutivi nella medicina umana quando gli antibiotici impiegati di consueto non hanno più effetto contro germi ormai resistenti. Il commercio illegale di antibiotici per animali da reddito tra Francia e Svizzera rappresenta quindi una minaccia a lungo termine per la salute della popolazione svizzera. Una valutazione di oltre 50 decreti penali emessi da Swissmedic dimostra che i veterinari francesi hanno rifornito clienti fino nella Svizzera centrale. Tali casi di traffico illegale contravvengono alla Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR) della Confederazione. Inoltre, gli antibiotici non vengono registrati nel Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV). Ciò significa che la tracciabilità non è garantita e che la rilevanza del SI AMV viene ridotta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel XIX secolo la Svizzera ha concluso con tutti i Paesi confinanti convenzioni per l'ammissione reciproca di operatori sanitari con sede al confine all'esercizio della professione ("convenzioni"). Queste convenzioni prevedono, tra l'altro, che i veterinari delle zone di confine dei Paesi limitrofi possano esercitare la loro professione anche nei comuni della Svizzera vicini al confine e viceversa. Le prestazioni transfrontaliere sono inoltre disciplinate dall'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC).
I veterinari provenienti dall'estero che lavorano in Svizzera devono rispettare il diritto svizzero, di conseguenza, devono essere rispettate in particolare la legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21), l'ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet, RS 812.212.27) e l'ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV, RS 812.214.4). L'OMVet fa un'eccezione solo nella misura in cui i veterinari provenienti dall'estero, durante una visita dell'effettivo in Svizzera, possono utilizzare e dispensare per il seguito immediato del trattamento della malattia o della lesione anche i medicamenti veterinari che sono autorizzati solo nel Paese di provenienza. Senza questa possibilità, l'esercizio della professione in Svizzera, soprattutto nelle regioni di confine, sarebbe di fatto impossibile e ciò violerebbe sia le convenzioni sia l'ALC. Tuttavia, nella misura in cui la dispensazione per la scorta, essa è medicamenti veterinari autorizzati in Svizzera e si deve disporre di un'autorizzazione cantonale di commercio al dettaglio. I medicamenti veterinari il cui impiego è vietato nel nostro Paese per gli animali da cui si ricavano prodotti alimentari a causa della natura dei loro principi attivi non possono essere utilizzati o dispensati neanche da veterinari provenienti dall'estero. Le normative in materia in Svizzera e nell'UE sono armonizzate.
In compenso, le convenzioni consentono ai veterinari svizzeri di lavorare in questo modo anche nelle zone di confine dei Paesi limitrofi. La modifica dell'OMVet richiesta potrebbe portare gli Stati limitrofi a introdurre determinate misure e a creare quindi svantaggi per i veterinari svizzeri.
In Svizzera ogni impiego di antibiotici deve essere segnalato al SI AMV (Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria). La richiesta presentata dall'autrice della mozione è quindi già soddisfatta. L'attuazione dell'obbligo di registrazione dei dati nel SI AMV per i veterinari esteri è ancora in fase di realizzazione, pertanto, non sono ancora disponibili dati significativi in questo ambito.
I suddetti casi penali hanno reso le autorità di esecuzione maggiormente consapevoli delle complesse sfide dell'attività transfrontaliera; si sta quindi prestando particolare attenzione a questo aspetto. Ad esempio, nell'ambito dei controlli delle aziende detentrici di animali si verifica attentamente da chi il detentore di animali ottiene i medicamenti veterinari. Per sostenere e coordinare l'esecuzione, alla fine del 2019 l'USAV, in collaborazione con tutti gli organi interessati, ha redatto un promemoria che fornisce alle autorità di esecuzione uno strumento per un'applicazione efficace e uniforme (Promemoria: attività veterinaria indipendente transfrontaliera).
Alla luce di questo contesto non si rende necessaria alcuna modifica delle basi giuridiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.