20.3614 · Interpellanza · 2020-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Ogni anno in Svizzera si demoliscono fino a 4000 edifici. Una parte degli elementi costruttivi è valorizzata mediante il riciclaggio. Molti elementi potrebbero però essere riutilizzati. Ciò limiterebbe il volume dei rifiuti provenienti da questo settore, che rappresenta due terzi del volume totale dei nostri rifiuti. Il modello dell'economia circolare richiede che i materiali vengano utilizzati con parsimonia e in forma duratura e che, prima di essere riciclati, vengano riutilizzati. Secondo l'ordinanza sui rifiuti (OPSR), limitare i rifiuti è prioritario rispetto ai processi di valorizzazione e di smaltimento. In effetti, il riutilizzo dei materiali è ecologicamente più indicato rispetto al riciclaggio, poiché consente di conservare tutta l'energia grigia e le competenze inerenti alla sua fabbricazione. Il riutilizzo evita inoltre il consumo di energia e le perdite di qualità dei materiali nel processo di riciclaggio. In Svizzera, nel settore edile, il riutilizzo è ancora raro, salvo per il materiale estrattivo. Nell'ambito del suo impegno a favore dell'economia circolare, il Consiglio federale dovrebbe promuovere questa pratica. Recentemente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha peraltro commissionato uno studio su questo tema che è sfociato in alcune piste interessanti.
1. Alcune basi giuridiche, regolamentazioni, norme o garanzie possono frenare il riutilizzo. Quali sono e in che modo potrebbero essere adeguate?
2. Quali misure di incentivazione potrebbero rendere più attrattivo il riutilizzo?
3. In che modo si potrebbero incentivare le innovazioni nel settore delle tecnologie digitali che agevolano il riutilizzo dei materiali (Building Information Modeling, passaporto dei materiali, progetti analoghi a Madaster ecc.)?
4. Come limitare i costi supplementari cui può dare origine il riutilizzo? Cosa potrebbe fare il Consiglio federale per fornire un sostegno allo sviluppo di un mercato dinamico e funzionale in questo settore?
5. Non sarebbe forse opportuno che le collettività pubbliche assumano un ruolo pionieristico in materia di riutilizzo per le costruzioni di loro competenza? Il Consiglio federale sarebbe pronto a fornire degli impulsi in tal senso?
6. Il Consiglio federale è disposto a operare, in collaborazione con le associazioni di categoria, per una migliore integrazione della tematica del riutilizzo e delle competenze ad esso connesse nelle varie filiere della formazione interessate?
7. In che modo il Consiglio federale potrebbe fornire maggiore visibilità al riutilizzo, migliorare l'informazione e fornire consulenza ai settori interessati in merito alle relative opportunità?
8. Il Consiglio federale potrebbe contribuire, in collaborazione con i settori interessati, a integrare il riutilizzo nei marchi e nelle norme di qualità esistenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il riutilizzo è un tipo di riciclaggio e pertanto sempre sottinteso nel termine legale di riciclaggio nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e nell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600). Gli standard ambientali, per esempio lo Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS), considerano in modo implicito il riutilizzo per determinati criteri quali la separabilità o l'energia grigia. Il riutilizzo di elementi costruttivi, contrariamente all'impiego di materiali edili riciclati, non è invece un criterio esplicito nello SNBS. Lo stesso vale anche per altri standard di sostenibilità come Minergie-Eco. L'adattamento di questi standard deve avvenire in collaborazione con gli organi competenti.
2. In linea di principio, il vantaggio economico generato dal riutilizzo potrebbe essere risarcito finanziariamente. Occorrerebbe comunque creare una base legale corrispondente. Inoltre, il riutilizzo potrebbe essere incluso esplicitamente nell'OPSR quale misura concreta per prevenire o riciclare i rifiuti, favorendolo rispetto ad altri generi di riciclaggio (materiale o energetico).
3. Le tecnologie digitali menzionate sono strumenti che consentono di integrare più facilmente il riutilizzo di elementi costruttivi nel processo di pianificazione. La responsabilità di impiegare e integrare queste tecnologie in detto processo spetta ai singoli settori interessati e ai tecnici specializzati. La maggior parte dei committenti non opterà tuttavia per il riutilizzo soltanto sulla base delle nuove possibilità tecniche. Per molti la questione decisiva è se il riutilizzo di elementi costruttivi porta anche vantaggi finanziari.
4. Nel limite delle loro possibilità, gli enti pubblici possono sostenere soluzioni settoriali e sensibilizzare la popolazione su questo tema. Nella loro funzione di committenti, la Confederazione e i Cantoni possono inoltre assumere un ruolo pionieristico per il riutilizzo di materiali di costruzione e di elementi costruttivi.
5. Il Consiglio federale terrà conto del riutilizzo nel quadro dell'attuazione della mozione Wasserfallen (Schilliger) "Materiali edili riciclati. Ruolo esemplare della Confederazione" (19.4296).
6. La formazione dei collaboratori è principalmente di competenza dei settori interessati. Nel limite delle sue possibilità, il Consiglio federale è tuttavia disposto a promuovere il tema del riutilizzo nelle formazioni specifiche, per esempio nel quadro delle prescrizioni in materia di formazione professionale.
7. Finora l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha sostenuto diversi progetti o studi nel settore del riutilizzo (p. es. Construire le réemploi. Le réemploi dans le secteur de la construction en Suisse: état des lieux et perspectives, Salza materiuum, marzo 2020). Nel quadro delle attività dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale farà in modo che il tema venga affrontato nelle sedi competenti. Secondo l'articolo 49 capoverso 3 LPAmb "Formazione e ricerca", la promozione delle tecnologie ambientali consente di sostenere ad esempio progetti innovativi in questo ambito. Il Consiglio federale intravede qui l'opportunità di far progredire ulteriormente il tema del riutilizzo nel settore dell'edilizia.
8. Si prevede di rafforzare la promozione del riutilizzo nel settore edile anche nel quadro dei marchi e delle norme. In tal senso occorre tenere conto dei lavori dell'Unione europea nel contesto del green deal.
Risposta del Consiglio federale.