Coronavirus. Le disposizioni del Consiglio federale emanate per proteggere la salute della popolazione valgono per tutti?
20.3629 · Interpellanza · 2020-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In questi ultimi giorni si sono tenute in molte città svizzere numerose grandi manifestazioni per diverse cause alle quali hanno partecipato fino a 10 000 persone. Nell'ambito di queste manifestazioni le disposizioni per proteggere la salute della popolazione previste dal Consiglio federale nell'articolo 6b dell'ordinanza 2 COVID-19 (partecipazione di al massimo 300 persone alle manifestazioni, attuazione di un piano di protezione, ecc.) sono state chiaramente ignorate. Le autorità locali, dal canto loro, non hanno preso quasi nessuna misura per far rispettare le disposizioni federali, ma al contrario in alcuni casi hanno persino dichiarato che non avrebbero provveduto a garantirne l'applicazione.
1. Il Consiglio federale ritiene che il comportamento degli organizzatori delle manifestazioni sia accettabile in considerazione dei principi dello Stato di diritto, della parità di trattamento e degli obiettivi di sanità pubblica perseguiti dalle autorità?
2. Il Consiglio federale considera che assembramenti di diverse migliaia di persone in violazione delle disposizioni che ha emanato potrebbero mettere in pericolo la salute della popolazione? Se sì, non ritiene che gli organizzatori degli assembramenti in questione manchino di solidarietà nei confronti della popolazione?
3. Secondo il Consiglio federale le disposizioni che ha emanato per proteggere la salute della popolazione possono essere rispettate in modo differenziato in base alla natura degli assembramenti (politici, sportivi, culturali, ecc.)?
4. Il Consiglio federale è del parere che le norme contenute nell'articolo 6b dell'ordinanza 2 COVID-19 siano ancora necessarie per proteggere la salute della popolazione?
4.1. Se sì, cosa fa per garantire che siano effettivamente rispettate sul posto? Quali misure prende affinché le autorità locali facciano rispettare queste norme?
4.2. Se no, cosa fa per abrogare o adeguare nel più breve tempo possibile le disposizioni attualmente in vigore?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole che la libertà di riunione, fondamentale per l'esercizio di ogni forma di democrazia e quale espressione della libertà d'opinione, debba essere tutelata in modo particolare. L'articolo 28 della Costituzione federale e le relative garanzie internazionali dei diritti umani (art. 21 Patto ONU II o art. 11 CEDU), vincolanti per la Svizzera, salvaguardano tutte le forme di raduni pacifici, organizzati a tale scopo. Tuttavia, nel periodo evocato dall'autore dell'interpellanza, le manifestazioni politiche con più di 300 persone erano vietate ai fini di proteggere la salute pubblica, salvo non vi fosse un'autorizzazione derogatoria cantonale. Le forze dell'ordine presenti in loco hanno deciso in molti casi di non sciogliere le manifestazioni non autorizzate, perché evidentemente sarebbe stato possibile solo con l'uso della forza. In caso di manifestazione non autorizzata, è inoltre difficile nella pratica provare giuridicamente che una persona è responsabile dell'organizzazione.
2. e 3. Il limite massimo di 300 partecipanti a manifestazioni politiche e della società civile è stato fissato in base al numero di casi calcolati allora e alla possibilità di interrompere le catene e le vie di trasmissione o di rintracciarle in gruppi di date grandezze. Questo valore, stabilito ai fini di proteggere la salute collettiva, è stato applicato allora anche a manifestazioni culturali e sportive e di conseguenza il suo rispetto è stato auspicato in egual misura in tutti i settori. Tuttavia, non può essere trascurato il fatto che per esempio l'ammissione di un certo numero di persone a uno spettacolo teatrale o a un evento sportivo è più semplice da pianificare e attuare rispetto alla partecipazione di persone a una manifestazione politica, meno gestibile e controllabile.
Rivestendo un'importanza essenziale dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto pubblico, le manifestazioni politiche hanno ricevuto un trattamento speciale in quanto non dovevano soddisfare tutti i requisiti fissati per gli altri tipi di manifestazioni (p. es. non sono registrati i dati di contatto dei partecipanti).
4. I provvedimenti adottati ora e in passato hanno lo scopo di ridurre il rischio di trasmissione e di combattere il coronavirus sulla base delle conoscenze attuali. Visto il numero di casi stabilmente basso, il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha deciso di autorizzare già dal 20 giugno 2020 le manifestazioni politiche con più di 1000 persone, a condizione che prevedano l'obbligo di mascherina facciale.
La prassi di esecuzione cantonale va sempre stabilita in funzione della situazione concreta e applicata con ponderazione e tenendo conto del principio di proporzionalità. Le autorità federali sono regolarmente in contatto con i Cantoni per quel che concerne l'attuazione e l'esecuzione uniforme delle prescrizioni emanate dal Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.