20.3674 · Mozione · 2020-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sui brevetti e - se necessario - la legge federale sulla protezione delle novità vegetali al fine di migliorare la trasparenza in materia di diritti di proprietà intellettuale e agevolare l'ulteriore selezione. Questa modifica dovrà aumentare la certezza giuridica per i costitutori in Svizzera, tenere conto dei più recenti sviluppi giuridici nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale e limitarsi alla selezione vegetale.
Begründung
Le varietà vegetali devono essere costantemente selezionate in modo da adattarle ai cambiamenti degli influssi ambientali (p. es. cambiamento climatico, parassiti) e alle rispettive condizioni del mercato. La capacità innovativa dei costitutori dipende in ampia misura dal loro accesso, il più libero possibile, alla diversità vegetale, e dalla possibilità di commercializzare le nuove varietà create. Le normative attuali in materia di brevetti permettono di selezionare nuove varietà (privilegio dei costitutori), ma comportano incertezze giuridiche e possono costituire ostacoli per la futura commercializzazione di nuove varietà. Influiscono pertanto sull'innovazione urgentemente necessaria nel settore della selezione vegetale in Svizzera.
1. Mancanza di trasparenza: per un costitutore non è facile determinare se brevetti si applicano a una certa varietà. Questa situazione comporta un considerevole rischio (p. es. il rischio che una varietà creata non possa essere commercializzata) ed eventualmente perdite di tempo e denaro nell'ambito della commercializzazione di nuove varietà. Per il costitutore è essenziale, prima di lanciarsi in una procedura di selezione di vari anni, sapere se il materiale di selezione è oggetto di brevetti.
2. Assenza di certezza quanto alle prospettive di commercializzazione: un costitutore deve avere la certezza che potrà anche commercializzare una nuova varietà. L'assenza di certezza può dissuadere il costitutore dall'utilizzare varietà moderne di terzi per proseguire il suo lavoro di selezione, il che può comportare ripercussioni negative sull'innovazione e la diversità varietale.
3. Mancanza di chiarezza concernente la portata dei brevetti: anche se un costitutore non lavora con il materiale di selezione del titolare del brevetto, spesso vi è il timore che nuove varietà possano rientrare non volutamente nel campo di protezione di un brevetto.
4. Nuova situazione giuridica in Europa: negli anni scorsi le condizioni quadro giuridiche applicabili ai brevetti nel settore della selezione vegetale erano alquanto vaghe. Con decisione del 14 maggio 2020, la Grande Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti ha chiarito che anche i vegetali frutto di tecniche di selezione essenzialmente biologiche non sono brevettabili. Tutti i Paesi vicini alla Svizzera hanno già integrato esplicitamente questo principio nella loro legislazione in materia di brevetti. Esso va ora sancito anche nella pertinente legislazione svizzera.
Gli adeguamenti apportati ai diritti di proprietà intellettuale nel settore delle selezione vegetale devono servire a risolvere questi problemi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Trasparenza e certezza giuridica in materia di diritti di proprietà intellettuale sono importanti per lo sviluppo di novità varietali vegetali. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che entrambe siano sufficientemente garantite nel settore della selezione vegetale. Nel quadro dell'attuazione della Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) non è infatti stata identificata nessuna immediata necessità di modificare la legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, ma è stato sottolineato che a tale riguardo occorre in particolare considerare e seguire gli sviluppi internazionali e contribuirvi.
Esistono registri sia per le varietà vegetali che per i brevetti, che pertanto sono facilmente identificabili. Tutti i brevetti esplicanti effetto in Svizzera, anche quelli riguardanti caratteristiche vegetali, sono pubblicati nel registro svizzero dei brevetti e sono accessibili gratuitamente (anche online). Nell'ambito della selezione vegetale esistono inoltre numerose soluzioni settoriali che permettono ai costitutori di determinare facilmente se del materiale di selezione è oggetto di brevetti. Esistono in particolare la banca dati PINTO (Patent Information and Transparency Online) dell'Associazione europea delle sementi (Euroseeds), la piattaforma internazionale di rilascio delle licenze per le varietà vegetali (ILP) e la Syngenta Traitability-Plattform.
La determinazione del campo di protezione di un brevetto nel settore della selezione vegetale non è fondamentalmente diversa rispetto ad altri settori tecnici. Esiste persino un privilegio speciale per i costitutori, che per lo sviluppo di nuove varietà possono utilizzare senza restrizioni il materiale biologico protetto. Sia la legge sui brevetti (art. 9 cpv. 1 lett. e LBI; RS 232.14) sia la legge sulla protezione delle novità vegetali (art. 6 lett. c; RS 232.16) prevedono un privilegio di questo tipo. Anche se il privilegio dei costitutori previsto nella LBI è meno ampio di quello definito nella legge sulla protezione delle novità vegetali, il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun caso in cui un brevetto avrebbe impedito la commercializzazione di nuove varietà vegetali in Svizzera.
La situazione giuridica in Europa è chiarita da quando, il 14 maggio 2020, la Grande Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti ha emanato la decisione menzionata dall'autrice della mozione (G 3/19; Pepper): conformemente alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000; RS 0.232.142.2) le piante selezionate con un metodo convenzionale (concetto giuridico: "procedimenti essenzialmente biologici") non sono brevettabili. È vero che questa decisione riguarda in linea di principio soltanto i brevetti europei. Decisiva è stata tuttavia la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (direttiva sulle biotecnologie), determinante per la CBE 2000. Proprio a questa direttiva si è ispirata anche la revisione del 2008 della LBI, orientata specialmente sulla biotecnologica. La CBE 2000 e la LBI vanno interpretate in maniera uniforme alla luce della direttiva sulle biotecnologie al fine di garantire la compatibilità con il diritto europeo (FF 2006 26-27, 60).
I più recenti sviluppi nel settore dei brevetti vegetali sono pertanto di fatto considerati anche in Svizzera - tanto più che in Europa di norma l'industria delle sementi protegge ampiamente i suoi brevetti e pertanto opta per la via europea tramite l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) quando deposita domande di brevetto. Queste ultime sono esaminate conformemente alle regole della CBE 2000.
Date queste premesse, il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere la LBI. Continuerà tuttavia a seguire e a contribuire agli sviluppi sul piano internazionale dei diritti di proprietà intellettuale nel settore della selezione vegetale (in particolare il diritto in materia di brevetti e di protezione delle varietà vegetali). Se dovesse risultare necessario un intervento a livello nazionale, vaglierà misure appropriate.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.