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20.3803 · Interpellanza · 2020-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Due anni fa il Consiglio federale aveva annunciato di voler vendere il portafoglio immobiliare dell'Amministrazione federale delle dogane, stimato a un valore di circa 250 milioni di franchi. Nel parere in risposta alla mozione 18.4214 (Rinunciare alla vendita irragionevole degli immobili dell'Amministrazione federale delle dogane evitando così importanti conseguenze finanziarie per la Confederazione), il Consiglio federale ha giustificato la propria opposizione nel seguente modo: "Le abitazioni non possono pertanto essere definite in alcun modo oggetti d'investimento ad alto rendimento e dal punto di vista economico sarebbe necessario venderle." Il Consiglio federale respinge inoltre una mozione (19.3808) che richiede che gli immobili della Confederazione sui quali in base alla pertinente ordinanza i Cantoni e i Comuni hanno un diritto di prelazione non siano più venduti al miglior offerente e che il prezzo venga determinato tramite stima e non mediante concorso. Nel parere precisa inoltre che "La modifica proposta contravverrebbe alla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), che chiede di favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici."

Ora anche la Posta vuole vendere una parte del proprio portafoglio immobiliare.

In tale contesto si pongono le seguenti domande.

1. Gli immobili - in particolare in Svizzera - sono considerati il miglior investimento in termini economici. Ciò è particolarmente vero in un contesto caratterizzato da tassi d'interesse bassi. Gli investitori istituzionali, come le casse pensioni, spingono in modo aggressivo verso gli investimenti immobiliari, cosa che da decenni sta causando un aumento dei prezzi. Il Consiglio federale non condivide forse questa descrizione della situazione? Perché quindi vuole disinvestire nel settore immobiliare "per motivi economici", come precisa, quando tutti gli altri fanno il contrario e spingono verso investimenti immobiliari esattamente per gli stessi motivi?

2. Il Controllo federale delle finanze è d'accordo con queste vendite, visto che esso stesso chiede di favorire "l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici"? In caso di risposta affermativa, su quale base di calcolo si fonda l'affermazione del Consiglio federale "Le abitazioni non possono pertanto essere definite in alcun modo oggetti d'investimento ad alto rendimento e dal punto di vista economico sarebbe necessario venderle"? Nel calcolo è inclusa una rendita complessiva, compresi gli aumenti dei valori patrimoniali (pari a 2-6 % all'anno in funzione della posizione dell'immobile e dell'anno considerato)?

3. Per motivi di politica finanziaria, il Controllo federale delle finanze non dovrebbe sconsigliare vivamente la vendita di immobili, consigliando invece di conservarli e gestirli in modo professionale come nel caso delle FFS? Ciò non corrisponderebbe maggiormente a un "impiego economico ed efficace dei fondi pubblici"?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Per quanto riguarda le unità esternalizzate della Confederazione, le autorizzazioni di cui dispongono queste ultime in merito ai fondi da loro utilizzati sono disciplinate nelle rispettive disposizioni organizzative, che a loro volta si rifanno alla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0). Nel messaggio concernente la legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera (FF 2009 4573, 4598), nei commenti all'articolo 3 concernente i fondi della Posta è menzionato quanto segue: "Per poter adempiere i compiti che le spettano, la Posta deve poter disporre degli strumenti necessari all'esercizio di un'attività economica globale". Questi sono elencati al capoverso 2: "Dovrà pertanto poter acquistare e alienare fondi (lett. a)". La Posta ha quindi ottenuto i fondi per l'adempimento dei propri compiti e di conseguenza può mantenerli unicamente a tale scopo (ovvero acquistare nuovi fondi soltanto per l'adempimento dei propri compiti).

Domande 2 e 3

In virtù della legge del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta (LOP, RS 783.1), spetta alla Posta valutare la necessità di acquistare ancora fondi per l'adempimento dei propri compiti. Se ciò non fosse più necessario, la Posta può quindi alienare i fondi in virtù delle considerazioni contenute nel messaggio succitato. Nella valutazione se un fondo o un immobile siano ancora necessari, occorre considerare un periodo di osservazione di medio-lungo termine.

Il Controllo federale delle finanze potrebbe fornire una valutazione o una raccomandazione soltanto basandosi su fatti e sulla scorta di una verifica. Tuttavia, poiché non ha eseguito una verifica sulla vendita di immobili prevista, esso non può fornire una valutazione o una raccomandazione al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.