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20.3868 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale risponde alle domande 20.5511 e 20.5512 concernenti l'ulteriore procedura sull'omologazione di pesticidi riassumendo vecchi comunicati stampa.

Prendendo spunto dal rapporto pubblicato nel novembre 2019 dalla KPMG, nel quale si evince che la procedura di omologazione presenta gravi lacune nell'ambito della governance e della trasparenza, risulta incomprensibile che il Consiglio federale fornisca meno informazioni sullo stato delle cose rispetto ai giornali.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come e per quando saranno attuate le dieci raccomandazioni della KPMG sulla gestione che consentiranno alla Svizzera di tenere almeno il passo con buoni esempi all'estero?

2. In futuro sarà disponibile una banca dati informativa e trasparente, per esempio sul modello della "EU pesticides database"?

3. I pesticidi saranno in futuro omologati solo a determinate condizioni e in misura limitata nel tempo?

4. Quale condizione per l'omologazione di pesticidi verrà in futuro richiesta la prova di responsabilità per danno da prodotti dipendente dal rischio?

5. Come deve avvenire lo scambio di informazioni rapido, completo ed efficiente fra omologazione ed esecuzione e viceversa?

6. Come saranno integrate rapidamente le conoscenze provenienti dal settore scientifico, dalla pratica e dall'esecuzione (p. es. divieto immediato di vendita e di applicazione)?

7. Come potranno essere imputati a chi causa il danno i costi esterni di omologazione, esame o monitoraggio delle sostanze attive?

8. Come verrà in futuro garantita l'attuabilità delle condizioni di applicazione?

9. Come verrà garantita l'applicazione del principio di precauzione sotteso al diritto ambientale?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel novembre 2019 il Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari ha incaricato un gruppo di lavoro, in cui siedono rappresentanti dei cinque uffici coinvolti, di esaminare in modo approfondito i risultati del rapporto della KPMG e di elaborare entro la primavera del 2020 un piano di ottimizzazione delle procedure di omologazione dei prodotti fitosanitari. Il 15 giugno 2020, il Comitato direttivo ha preso atto dei lavori svolti finora, adottato diverse decisioni di fondo e incaricato il gruppo di lavoro di elaborare un rapporto finale.

1) L'attuazione delle raccomandazioni pratiche è intesa a rafforzare la direzione strategica, a migliorare la trasparenza e la comunicazione come pure a esaminare l'organizzazione e la ripartizione dei compiti e delle risorse tra gli uffici federali coinvolti. I tempi di esecuzione saranno stabiliti dalle procedure di adeguamento delle basi legali e da altre condizioni quadro.

2) L'elenco dei prodotti fitosanitari accessibile attualmente sul sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAM) contempla già tutti i prodotti fitosanitari omologati come pure tutte le informazioni necessarie per gestire i rischi legati al loro utilizzo. Nel quadro dello sviluppo della banca dati si prevede di migliorare gli strumenti di ricerca per selezionare i prodotti in funzione dei rischi specifici. A seconda delle risorse disponibili, si prevede inoltre di fornire maggiori informazioni sulle basi decisionali.

3) Già ora i prodotti fitosanitari devono soddisfare certe condizioni per essere omologati. Possono infatti essere utilizzati solo per le finalità specifiche riportate nell'omologazione e in conformità alle prescrizioni d'uso stabilite. L'omologazione dei prodotti fitosanitari non è limitata nel tempo, ma può essere riesaminata e revocata in qualsiasi momento se le condizioni poste non sono più soddisfatte. Per beneficiare dei dati più aggiornati sui rischi, si effettua un riesame dei prodotti fitosanitari parallelamente alla rivalutazione delle sostanze attive nell'UE che avviene almeno una volta ogni 15 anni.

4) I pesticidi sono soggetti alle disposizioni della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944). Il Consiglio federale non intende modificare le disposizioni in vigore.

5) Quale conseguenza del "Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari" è stato migliorato lo scambio di informazioni tra i Cantoni competenti in materia di esecuzione e la Confederazione, responsabile per l'omologazione. Le piattaforme necessarie sono nel frattempo state istituite o ampliate.

6) Un'omologazione può essere riesaminata in qualsiasi momento e revocata ogni qual volta non soddisfa più gli appositi requisiti. In caso di modifica o di revoca di un'omologazione, si applicano le disposizioni sul diritto di ricorso della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'articolo 30 PA definisce le situazioni nelle quali l'autorità non è tenuta a sentire le parti.

7) I costi esterni dovrebbero essere finanziati mediante un aumento degli emolumenti.

8) e 9) L'ottimizzazione della procedura di omologazione è intesa a garantire che le decisioni strategiche siano prese dal Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari. Tali decisioni riguardano questioni come il piano di gestione dei rischi, che contempla le condizioni in materia di distanza e altri requisiti relativi all'utilizzo, ma anche l'attuazione del principio di precauzione.

Risposta del Consiglio federale.