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20.4031 · Mozione · 2020-09-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avviare una revisione parziale del diritto della locazione nel Codice delle obbligazioni al fine di stabilire una distinzione per la scadenza di disdetta e di prolungarla per gli inquilini di lunga data.

Begründung

Nelle nostre città vanno moltiplicandosi le segnalazioni di disdette in massa di contratti di locazione, per cui viene rispettata solo la scadenza legale minima di tre mesi (cfr. art. 266c CO), spesso senza neppure che gli inquilini siano stati informati dei lavori di ristrutturazione previsti.

Gli inquilini più anziani, in particolare, si ritrovano in una situazione molto difficile quando perdono l'abitazione in cui hanno vissuto per molti anni e, oltre a essere strappati al loro ambiente e alle loro consuetudini, devono anche trovare un nuovo alloggio in tempi relativamente brevi. In simili circostanze le persone con redditi bassi e condizioni di salute fragili non hanno vita facile. Per di più tali situazioni comportano ingenti costi supplementari per il settore pubblico. Nell'impossibilità di trovare un appartamento sostitutivo nel breve termine di tre mesi, queste persone sono costrette a contestare la disdetta anche qualora non vi sia carenza di alloggi.

Attualmente il Codice delle obbligazioni non prevede nessuna distinzione per la scadenza di disdetta in base alla durata del rapporto di locazione. Non importa se una persona vive in un appartamento da un anno o da trenta o più anni: la scadenza è sempre di tre mesi e, in generale, nei contratti non vengono concordati o accettati periodi più lunghi. A tale riguardo c'è una differenza nella sistematica legislativa, ad esempio rispetto al diritto del lavoro, dove il termine di disdetta non solo è differenziato in base alla durata del rapporto di lavoro (art. 335c CO), ma è anche esteso da contratti di lavoro normali o collettivi.

Chiunque abbia vissuto per decenni nello stesso appartamento adempiendo sempre ai suoi obblighi di inquilino dovrebbe avere più tempo a disposizione per trovare una nuova sistemazione. Il prolungamento della scadenza di disdetta per i contratti di locazione di lunga data permetterebbe di agevolare le persone in difficoltà. Dato che i progetti di ristrutturazione totale o di nuova costruzione richiedono lunghi tempi di organizzazione, sarebbe assolutamente ragionevole ed equo prolungare la scadenza di disdetta portandola, ad esempio, a sei mesi. Questo sarebbe anche un modo per spronare i proprietari a considerare piani alternativi (ad es. ristrutturazioni graduali senza disdette in massa), spesso più opportuni dal punto di vista economico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che in certi casi le disdette di contratti di locazione di lunga data possono creare grandi difficoltà. Non ritiene tuttavia opportuno prolungare le scadenze di disdetta (legali, sussidiarie) in base a singoli casi.

La protezione vigente contro le disdette prevede già varie misure che consentono di attenuare i casi di rigore. Qualsiasi disdetta può, ad esempio, essere contestata presso l'autorità di conciliazione in materia di locazione se l'inquilino ha motivo di supporre che sia nulla o abusiva. La relativa procedura è semplice e gratuita. Se l'autorità di conciliazione conclude che la disdetta è valida, deve comunque controllare d'ufficio se sia opportuno prolungare il contratto oltre il termine di disdetta. Nel caso di un'abitazione, il prolungamento può estendersi fino a quattro anni al massimo, fermo restando che l'autorità di conciliazione dispone di un ampio margine di apprezzamento in materia e che può, tra l'altro, riferirsi al criterio della durata della locazione (cfr. art. 272 cpv. 2 lett. b CO). In generale accorderà un prolungamento molto più esteso per un contratto in corso da 30 anni che non per un contratto stipulato solo un anno prima.

La scadenza di disdetta legale prevista dal diritto della locazione si è dimostrata adeguata e non sarebbe pertanto ragionevole introdurre scadenze diverse. Inoltre, oggi è già possibile concordare una scadenza più lunga rispetto a quella legale minima di tre mesi.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare la scadenza di disdetta prevista all'articolo 266c CO.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.