20.4067 · Interpellanza · 2020-09-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Pronovo, affiliata alla società nazionale di rete Swissgrid, è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 63 della legge sull'energia (LEne). I dettagli, in particolare quelli concernenti le rimunerazioni, sono disciplinati nell'ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn), nell'ordinanza sull'energia (OEn) e nelle direttive del 1° gennaio 2016 dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).
Pronovo può assegnare compiti a terzi, come ad esempio l'audit per impianti energetici a biomassa. Come base per il lavoro degli auditor, il 1° luglio 2020 Pronovo ha emanato una direttiva.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. Pronovo può elaborare autonomamente come azienda privata simili direttive?
2. In particolare può elaborare direttive che differiscono dalle prescrizioni fissate nella LEne, nell'OPEn o nelle direttive dell'UFE?
3. In caso di modifica di una direttiva o anche solo in caso di modifiche della prassi non dovrebbe essere prevista una protezione dei diritti acquisiti?
4. In caso di simili adeguamenti delle direttive, non sarebbe opportuno consultare perlomeno le associazioni di categoria?
Begründung
Dal 2016 il testo della definizione degli impianti secondo l'allegato 1.5 (ex OEn, capitolo 2.4, e attuale OPEn, capitolo 1 Definizione degli impianti) è rimasta invariata; ciò significa che anche i confini del sistema non sono cambiati. Sulla base delle disposizioni dell'OEn in vigore nel 2016, l'UFE ha elaborato una direttiva (Condizioni di raccordo per impianti energetici a biomassa; gennaio 2016), che definisce con precisione i confini del sistema. I confini del sistema utilizzati da Pronovo per la stesura della direttiva differiscono tuttavia notevolmente da quelli dell'UFE. I cambiamenti necessari che ne derivano e la questione volta a stabilire quali energie di processo rientrino o meno nei confini definiti si ripercuotono direttamente sull'istallazione dei dispositivi di misurazione e in ultima analisi sull'importo della rimunerazione della produzione netta di energia. Le conseguenze finanziarie possono ammontare a diverse decine di migliaia di franchi, solo per gli adeguamenti delle istallazioni; a questi costi vanno ad aggiungersi rimunerazioni più contenute dovute a una diminuzione della produzione di energia computabile. Non è infine prevista una protezione dei diritti acquisiti ("grandfathering"), in altre parole - secondo l'interpretazione di Pronovo - anche gli impianti esistenti (costruiti prima dell'emanazione della direttiva) devono rispettare le nuove disposizioni previste dalla direttiva.
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1:
Pronovo è una società anonima di diritto privato disciplinata mediante una legge speciale. La società è stata costituita con l'unico scopo di assumere compiti esecutivi nel campo della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0, art. 65 cpv. 1) e non esercita nessun'altra attività. Nella sua funzione di organo d'esecuzione, la società dispone di un'ampia facoltà decisionale (art. 63 cpv. 2 LEne). Pronovo assume compiti esecutivi di diritto pubblico e di conseguenza è pure autorizzata a emanare direttive in materia.
Domanda 2:
Le leggi e le ordinanze prevalgono sempre e le direttive non possono essere in contraddizione con le loro disposizioni. Le direttive dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) sono state sostituite dalle direttive di Pronovo. Non è inusuale che direttive atte a definire l'esecuzione o a informare gli interessati subiscano modifiche nel corso del tempo.
Dal 2009 e dall'inizio della rimunerazione per l'immissione di elettricità, la definizione degli impianti, ai sensi del numero 1 dell'allegato 1.5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03) e del numero 2.4 dell'allegato 1.5 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) precedentemente in vigore, è rimasta invariata. La nuova direttiva di Pronovo precisa la definizione degli impianti e i confini del sistema, senza differire sul piano materiale dai contenuti della direttiva dell'UFE. La prassi al riguardo non è quindi cambiata con la nuova direttiva.
Domande 3 e 4:
L'ammissibilità di modifiche della prassi è valutata secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale. Nel presente caso però - come spiegato nella risposta alla domanda 2 - non vi è stata nessuna modifica della prassi.
Le direttive non sono norme di diritto, ma riproducono unicamente l'interpretazione di una legge o di un'ordinanza da parte di un'autorità - e nel caso di Pronovo, la società deve essere considerata alla stregua di un'autorità pubblica in relazione all'esecuzione della LEnE. Nell'ambito di modifiche di testi legislativi, le associazioni di categoria possono esprimersi al riguardo nel quadro della relativa procedura di consultazione.
Risposta del Consiglio federale.