20.4077 · Interpellanza · 2020-09-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le persone che vivono in un Paese dell'UE possono, a determinate condizioni, continuare a essere affiliate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Questo è il caso, per esempio, se una persona percepisce una rendita svizzera.
Le persone che vivono all'estero ricevono ora talvolta cure ambulatoriali dispensate da professionisti della salute riconosciuti e attivi in Svizzera.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Il personale infermieristico riconosciuto e attivo in Svizzera che dispensa cure ambulatoriali all'estero deve essere registrato nel Paese in questione?
2. Le prestazioni fornite all'estero devono essere finanziate secondo la LAMal e le tariffe svizzere o secondo le tariffe e il quadro legale vigenti all'estero?
3. In conformità al finanziamento delle cure di lunga durata (art. 25a LAMal), l'AOMS presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente. La persona assicurata deve inoltre finanziare al massimo il 20 per cento dei costi. Il Cantone di domicilio si assume il finanziamento residuo. Chi paga questo finanziamento residuo per le persone assicurate residenti all'estero?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP; RS 0.142.112.681) stabilisce in quale Paese i cittadini delle parti contraenti che si trovano in una situazione transfrontaliera devono affiliarsi a un'assicurazione malattie. Le disposizioni dell'ALCP coordinano tra l'altro i regimi di prestazioni in materia di cure. Le persone assicurate in Svizzera in virtù della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) ma residenti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) hanno il diritto di farsi curare nello Stato di residenza. Queste prestazioni sono fornite a carico dell'assicurazione malattie svizzera in base al catalogo di prestazioni, alle condizioni e alle tariffe previsti dalla legislazione dello Stato di residenza. Le persone in questione sono trattate come se fossero assicurate in quello Stato.
1. In virtù dell'ALCP, il personale sanitario svizzero può fornire prestazioni sanitarie in uno Stato membro dell'UE nell'ambito di una prestazione di servizi (art. 5 e art. 17 segg. allegato I ALCP) o di una pluriattività durevole (attività esercitata in parte in Svizzera e in parte in uno Stato dell'UE, art. 4 e allegato I ALCP). Deve disporre di un'autorizzazione a farlo rilasciata dalle autorità sanitarie dello Stato europeo in questione.
2. Le cure fornite nello Stato membro dell'UE di residenza delle persone assicurate conformemente alla LAMal sono coperte dall'assicurazione malattie svizzera in base alla legislazione e alle tariffe applicabili nello Stato estero in questione.
3. L'articolo 25a capoverso 5 LAMal, che disciplina il finanziamento residuo da parte dei Cantoni, non si applica in caso di cure dispensate ambulatorialmente all'estero. Nemmeno la limitazione della prestazione dell'assicurazione a un contributo ai sensi dell'articolo 25a capoverso 1 LAMal si applica alle cure dispensate ambulatorialmente all'estero, poiché l'entità della presa a carico è definita dal diritto dello Stato estero.
Risposta del Consiglio federale.