Attribuire imperativamente poteri decisionali al Parlamento per le risolvere le questioni concernenti il capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite
20.4137 · Mozione · 2020-09-24
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire poteri decisionali all'Assemblea federale per tutta la durata del seggio svizzero nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, prima di qualsiasi possibile ricorso a applicazione del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Begründung
Nel suo rapporto in adempimento del postulato 19.3967 dell'11 settembre 2020, il Consiglio federale sottolinea l'estrema importanza del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite che, per mantenere la pace, prevede in ultima istanza anche sanzioni e azioni militari. Attualmente sono 14 i regimi di sanzioni decisi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che, nel corso dei suoi 75 anni di esistenza, ha fatto ricorso all'azione militare solo in tre occasioni: per la guerra in Corea nel 1950-1953, per la guerra del Golfo nel 1990-1991 e in Libia nel 2011. Raramente si giunge a prendere decisioni ai sensi del capitolo VII, ma non si può escludere che accada durante il periodo del seggio svizzero in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU (2023-2024). Le misure adottate ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite sono le misure più incisive che la politica internazionale può stabilire, perché da esse possono dipendere la vita e la morte di migliaia di persone oppure la ripresa o il crollo dell'economia di un Paese. In questo contesto, la neutralità della Svizzera è un elemento di cui tenere particolarmente conto, in quanto è sancita nella Costituzione federale (art. 185). Nello specifico, l'Assemblea federale si occupa dei "provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera" (art. 173). Ogni applicazione di decisioni relative a misure ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite ha automaticamente ripercussioni sulla credibilità della neutralità svizzera. Per questo motivo è indispensabile definire un meccanismo che consenta l'attuazione dell'articolo 173 della Costituzione federale in relazione a un possibile seggio in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU e rimetta al Parlamento l'autorità interpretativa in tali questioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il rapporto "Seggio della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Coinvolgimento del Parlamento" in adempimento del postulato 19.3967 della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S). In esso illustra diverse modalità di partecipazione del Parlamento all'auspicato seggio della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, nel rispetto della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione e della capacità di azione del Consiglio federale nell'ambito della politica estera. Nel suo rapporto del 5 giugno 2015 "Candidatura della Svizzera a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2023-2024" in adempimento del postulato 13.3005 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N), il Consiglio federale ha inoltre spiegato in maniera esauriente che la neutralità della Svizzera è compatibile con un seggio al Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza può adottare specifiche misure di esecuzione, possibilità cui fa ricorso solo raramente. Se al Consiglio di sicurezza dovessero essere sottoposte risoluzioni di cui agli articoli 41 e/o 42 dello Statuto dell'ONU per la creazione di un nuovo regime di sanzioni o per l'approvazione di misure coercitive militari, il Consiglio federale consulterà al più presto i presidenti delle CPE, in virtù dell'articolo 152 capoverso 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10). In tali contesti, le decisioni sul comportamento di voto devono essere prese molto rapidamente, se necessario entro 24 ore dalla presentazione ufficiale della risoluzione. Per motivi di tempo non sarebbe possibile consultare le due CPE o l'intera Assemblea federale. Se le risoluzioni di cui al capitolo VII dovessero essere annunciate in anticipo, il DFAE discuterebbe il caso nell'ambito dei regolari scambi con le CPE anche senza avere il testo concreto della risoluzione.
La capacità d'azione della Svizzera in materia di politica estera deve essere garantita in ogni momento e soprattutto durante il mandato nel Consiglio di sicurezza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.