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20.4288 · Interpellanza · 2020-10-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'aumento medio del premio di cassa malati per il 2021 in Ticino sarà del 2,1 %. Si tratta della crescita più alta a livello nazionale: 1,6 punti percentuali sopra la media nazionale. Parimenti le riserve sono ancora in crescita e di conseguenza i premi non sono commisurati ai costi reali. Alla luce di quanto esposto, formulo le seguenti domande.

1. Corrisponde al vero che l'aumento medio complessivo proposto dagli assicuratori malattia ammontava all'1,7 %? Come mai l'Ufficio federale ha corretto al rialzo le previsioni e i dati forniti dagli assicuratori malattia?

2. Quale giustificazione si adducono "possibili aumenti troppo bassi degli ultimi anni"; cosa non ha funzionato nel meccanismo? Quali soluzioni non sono state implementate?

Il Consiglio federale ha affermato che le riserve sono eccessive e che bisogna trovare il modo per ridurle, gli assicuratori malattia hanno oggi la possibilità di restituirle, ma non un obbligo. La problematica è evidente guardando non solo alla situazione ticinese che si protrae da anni:

3. Alla luce di questo fatto e dell'assoluta necessità di meglio controllare, specificatamente limitare, le riserve, perché la proposta di modifica dell'Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) conferma una formulazione potestativa (art. 26 "può ridurre"), oggi totalmente inefficace, rinunciando ad un obbligo ("deve ridurre")?

4. Il fatto che alcuni assicuratori non forniscono più dati completi ai Cantoni, su espressa indicazione dell'UFSP, rende impossibile per questi ultimi un'analisi approfondita sulle proposte di premio dei principali assicuratori da trasmettere all'UFSP in fase di consultazione. Questa dinamica non mina la fiducia del cittadino verso il sistema? Perché l'UFSP bistratta il federalismo e rinuncia alla piena collaborazione con gli uffici cantonali che meglio conoscono la realtà cantonale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Gli assicuratori fissano i loro premi in base ai costi dell'anno precedente, alle stime per l'anno corrente e alle previsioni per l'anno seguente. I premi si basano quindi soprattutto su supposizioni e previsioni degli assicuratori, la cui plausibilità deve essere verificata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Se un assicuratore presenta premi che sembrano più bassi rispetto ai costi stimati, l'UFSP lo invita a rivederli al rialzo. Qualora invece i premi sembrassero troppo elevati, ne richiederebbe una correzione al ribasso.

Dato che i costi sono di norma difficilmente prevedibili e dipendono da diversi fattori, quali l'effettivo degli assicurati, i costi lordi, le partecipazioni ai costi, i contributi o le uscite per la compensazione dei rischi, si constateranno sempre delle differenze tra i costi effettivamente sostenuti e i premi incassati in uno stesso anno. Per quanto riguarda il Ticino, si riscontra che negli ultimi anni, nel fissare i premi, i singoli assicuratori hanno stimato costi più bassi rispetto a quelli registrati a posteriori. I premi devono coprire i costi ed è questo il motivo che ha reso necessario aumentarli nel Cantone Ticino.

L'UFSP constata che i premi vigenti per il 2021 sono stati fissati, parzialmente adeguati e approvati conformemente alla legge. Pertanto, l'aumento dei premi medi in Ticino rispetto all'anno precedente, più elevato rispetto alla media svizzera, è giustificato.

3. Questo punto è tematizzato anche nelle mozioni Quadri 20.4123 e Romano 20.4290. Per promuovere una riduzione volontaria delle riserve eccedentarie, il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse) su una modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121), che si è conclusa il 18 dicembre 2020. Secondo questo progetto, la quota di riserve di cui dovrà in ogni caso disporre l'assicuratore dopo la riduzione passa dal 150 al 100 per cento del livello minimo previsto dai requisiti legali. La modifica proposta agevola pertanto il ricorso a questo strumento da parte degli assicuratori, incentivandoli maggiormente a ridurre i premi a vantaggio degli assicurati.

Il Consiglio federale è già intervenuto a livello di ordinanza e ritiene necessario attendere la valutazione dei risultati della consultazione prima di decidere ulteriori misure nell'ambito delle riserve.

Inoltre, un nuovo obbligo degli assicuratori di ridurre le proprie riserve dovrebbe essere attuato in una legge formale. Una modifica d'ordinanza non è sufficiente (art. 164 cpv. 1 lett. c della Costituzione federale).

4. Secondo l'articolo 16 capoverso 6 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), prima dell'approvazione delle tariffe dei premi i Cantoni possono esporre il loro parere in merito ai costi stimati per il loro territorio, ma non sulle tariffe di premio proposte. L'UFSP ha trasmesso ai Cantoni un importante volume di dati. I Cantoni possono raccogliere anche presso gli assicuratori le informazioni di cui necessitano per elaborare il loro parere in merito ai costi stimati. Gli assicuratori sono liberi di comunicare ai Cantoni i dati rilevanti sui costi o di rinviare ai dati comunicati all'UFSP.

L'UFSP ha ricevuto dai Cantoni i riscontri sui costi stimati dagli assicuratori. Li ha esaminati e li ha considerati nella sua valutazione, rispondendo a ognuno di loro prima dell'approvazione dei premi. Inoltre, prima dell'approvazione dei premi l'UFSP trasmette ai Cantoni tutte le informazioni essenziali sui premi.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che i Cantoni abbiano ricevuto dall'UFSP tutta la documentazione necessaria per potersi esprimere sull'evoluzione dei costi.

Risposta del Consiglio federale.