Lexipedia

20.4536 · Interpellanza · 2020-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Gli attacchi terroristici continuano a essere perpetrati, in Svizzera e all'estero. Anche se l'efficacia delle misure d'emergenza da parte dei servizi di soccorso interessati è riconosciuta, le testimonianze di vittime di attentati all'estero denotano un insufficiente sostegno da parte dello Stato. La legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) non è infatti più adeguata.

Fino al 2009 la LAV indennizzava, a titolo sussidiario, le vittime di attentati all'estero se lo Stato in cui si erano verificati gli eventi non lo faceva. Dalla revisione della LAV nel 2007, le vittime di attentati all'estero hanno diritto soltanto all'aiuto dei consultori e a un contributo alle spese. Non ottengono invece indennità a titolo di risarcimento.

La Svizzera non dispone nemmeno di un Fondo per le vittime di terrorismo, come è il caso della Francia dal 1986. Questo dispositivo si è dimostrato efficace: un anno dopo gli attentati di Parigi nel 2015, il 90 per cento delle vittime aveva infatti ricevuto un'indennità. La questione di un miglior sostegno alle vittime di attentati o di violenze terroristiche si pone anche in Svizzera.

In questo contesto, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. Dinanzi al crescente numero di atti di terrorismo, il Consiglio federale prevede di adeguare la LAV ai rischi a cui i nostri connazionali possono essere confrontati all'estero?

2. È disposto a introdurre un indennizzo o una riparazione morale per queste vittime?

3. A che punto sono le discussioni tra la Confederazione e i Cantoni concernenti un miglior sostegno alle vittime, annunciate nella risposta del Consiglio federale del 22 novembre 2017 all'interpellanza Leutenegger Oberholzer 17.3869?

4. È stata valutata la possibilità di istituire un fondo per le vittime di terrorismo o di violenze terroristiche?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la vittima di un reato commesso all'estero ha diritto alle prestazioni dei consultori (consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine fornito dai consultori, contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi) se è domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda e se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti (art. 17 cpv. 2 LAV). In caso di reati commessi all'estero non sono invece concessi indennizzi o riparazioni morali (art. 3 cpv. 2 LAV). Su questo aspetto non è al momento prevista alcuna revisione, dato che questo tipo di indennizzi e riparazioni morali è stato abolito in occasione della revisione totale della LAV nel 2007. Infatti, nel suo messaggio del 9 novembre 2005 sulla revisione totale della LAV (FF 2005 6351, in particolare 6371 e 6390), il Consiglio federale aveva sì riconosciuto l'importanza, per le vittime, del sostegno dei consultori nel superare le conseguenze del reato. Riteneva invece che non spettasse alla Svizzera rispondere di un danno materiale o immateriale risultante da un reato commesso fuori del territorio nazionale. Questo punto di vista corrisponde peraltro a quello della Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (RS 0.312.5). Anche considerazioni pratiche depongono in favore di questa soluzione: i reati all'estero danno spesso adito a difficoltà probatorie. La revisione totale della LAV del 2007 mirava inoltre a diminuire i costi sopportati dai Cantoni, in particolare nel settore della riparazione morale (FF 2005 6351, in particolare 6368 segg.). La reintroduzione di un indennizzo e di una riparazione morale in caso di reati commessi all'estero sarebbe chiaramente contraria a questo obiettivo.

Occorre infine rilevare che anche il Consiglio nazionale non ha ritenuto necessario rivedere la LAV, respingendo il 30 ottobre 2020 la mozione del Gruppo socialista 19.3040 "Attuazione delle raccomandazioni della valutazione della LAV. Migliorare la posizione delle vittime", che chiedeva, tra le altre cose, di potenziare il sostegno previsto nel quadro dell'aiuto alle vittime in caso di reati commessi all'estero.

3. La Confederazione partecipa ai lavori della Conferenza svizzera per l'aiuto alle vittime di reati volti a definire i principi per il coordinamento nel settore dell'aiuto alle vittime in caso di eventi straordinari in Svizzera e a garantire in tal modo un sostegno efficace delle vittime. In concreto, il diritto vigente prevede che l'Ufficio federale di giustizia (UFG), in collaborazione con i Cantoni, coordini se necessario l'attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti (art. 32 cpv. 2 LAV). In caso di eventi straordinari in Svizzera con implicazioni internazionali, l'UFG può garantire il coordinamento tra gli aiuti forniti all'estero e in Svizzera, ad esempio in collaborazione con i servizi consolari del Dipartimento federale degli affari esteri e/o direttamente con le autorità centrali all'estero nel quadro della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti. L'UFG prosegue le riflessioni tese a garantire all'occorrenza un coordinamento efficace nel caso di eventi straordinari all'estero.

4. La creazione di un fondo speciale per le vittime di atti terroristici all'estero non è stata esaminata nel quadro della revisione totale della LAV nel 2007. Questa misura sarebbe tuttavia contraria agli obiettivi del progetto (si veda la risposta alle domande 1 e 2) e costituirebbe una disparità di trattamento nei confronti delle vittime di reati all'estero. Si porrebbe pure la questione del finanziamento.

Risposta del Consiglio federale.