20.4552 · Mozione · 2020-12-16
Dipartimento dell'interno
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Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di dare ai datori di lavoro che impiegano personale domestico la possibilità di conteggiare tutti i contributi sociali e le imposte (imposta alla fonte) presso un unico interlocutore.
Begründung
I lavoratori domestici hanno bisogno di una protezione sociale completa. Proprio perché conseguono salari bassi, lavorano spesso a tempo parziale e cambiano frequentemente datore di lavoro, per loro la sicurezza sociale è importante. Inoltre, anche i datori di lavoro devono poter adempiere i loro obblighi in modo semplice e senza complicazioni burocratiche presso un unico interlocutore e, se possibile, elettronicamente.
A tal fine, il Parlamento ha introdotto nella legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) la "procedura di conteggio semplificata per i premi delle assicurazioni sociali e le imposte". L'articolo 3 capoverso 2 LLN prevede che i premi dell'assicurazione contro gli infortuni siano riscossi dagli assicuratori contro gli infortuni. Pertanto, attualmente ogni datore di lavoro necessita di due interlocutori: una cassa di compensazione e un assicuratore contro gli infortuni. Già allora, però, nel medesimo capoverso il Parlamento ha voluto dare la possibilità di apportare ulteriori semplificazioni ("Rimangono salve convenzioni più dettagliate tra casse di compensazione AVS e assicuratori contro gli infortuni"). Proprio questo, ossia il conteggio di tutti i contributi sociali e delle imposte presso un unico interlocutore, è nell'interesse sia dei dipendenti che dei datori di lavoro. Finora l'Amministrazione federale ha impedito che questo esplicito desiderio del Parlamento venisse realizzato. Ritengo che il Consiglio federale debba spianare la strada a una procedura di conteggio semplificata degna di questo nome, ad esempio mediante una disposizione di ordinanza, permettendo ai datori di lavoro di effettuare il conteggio presso un unico interlocutore. Questa semplificazione amministrativa presenta soltanto vantaggi per il personale domestico e i datori di lavoro, combatte il lavoro nero e non comporta spese supplementari per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene opportuno che tutti i contributi sociali e le imposte siano conteggiati presso un unico interlocutore. L'articolo 118 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) permette già oggi alle casse di compensazione AVS di convenire con gli assicuratori contro gli infortuni la riscossione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni unitamente agli altri contributi sociali. Finora non sono però praticamente mai state concluse convenzioni in tal senso. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'Ufficio federale della sanità pubblica avvieranno pertanto lavori per la conclusione di una convenzione globale tra le casse di compensazione e gli assicuratori contro gli infortuni e, se necessario, la sosterranno con modifiche di ordinanza mirate. Se ciò nonostante non si troverà una soluzione praticabile in tempi ragionevoli, il Consiglio federale proporrà al Parlamento di modificare le condizioni quadro legali.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.