Riduzione del termine concernente la distinzione degli edifici nuovi da quelli esistenti per quanto riguarda la deducibilità fiscale degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente
20.4572 · Mozione · 2020-12-17
Dipartimento delle Finanze
Proposta di stralcio è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie a ridurre e ad armonizzare il termine concernente la distinzione degli edifici nuovi da quelli esistenti per quanto riguarda la deducibilità fiscale degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente.
Begründung
Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2018 sui costi di immobili (RS 642.116), per investimenti deducibili fiscalmente destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono esclusivamente i provvedimenti che riguardano l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti.
Investimenti di questo tipo in edifici nuovi sono considerati come spese non deducibili.
Quale criterio di distinzione tra provvedimenti deducibili per edifici esistenti e spese d'investimento non deducibili per edifici nuovi viene applicato un "periodo di attesa" di cinque anni a partire dalla costruzione dell'immobile, secondo una prassi diffusa ma non uniforme a livello cantonale.
È chiaro che, in considerazione degli elevati costi di costruzione e dei potenziali rischi di costo connessi alla realizzazione di un nuovo progetto, al momento della costruzione di un immobile soprattutto i committenti più giovani devono operare entro limiti finanziari ristretti. Pertanto è altresì comprensibile che, negli edifici nuovi, rinuncino o debbano rinunciare a investimenti supplementari in provvedimenti ecologicamente auspicabili ma non deducibili fiscalmente.
Se, dopo la costruzione di edifici nuovi, determinati investimenti supplementari ecologicamente auspicabili risultassero sostenibili dal punto di vista finanziario, i proprietari provvederanno a effettuarli immediatamente nel rispetto del summenzionato "periodo di attesa" di cinque anni.
Ciò è deplorevole dal punto di vista ecologico e va evitato mediante una corrispondente e sostanziale riduzione e armonizzazione di tale periodo.
Questo non comporta alcuna ulteriore riduzione delle entrate fiscali per il settore pubblico; in caso contrario, tali entrate si realizzerebbero semplicemente con un ritardo indesiderato dal punto di vista ecologico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.