I piccoli indipendenti devono poter restituire i loro locali commerciali senza finire in rovina
20.4621 · Mozione · 2020-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di legge e di presentarla all'Assemblea federale per modificare la norma di cui all'articolo 266g CO conformemente alla quale, per giusti motivi, il contratto di locazione può essere disdetto in qualsiasi momento con riserva del rispetto del termine previsto dalla legge e, a seconda delle circostanze, del pagamento di un indennizzo stabilito dal giudice.
La modifica qui proposta consentirebbe alla persona fisica cotitolare di un contratto di locazione commerciale al solo scopo di garanzia di non sostenere il rischio di essere sollecitata dal locatore al pagamento dei canoni di locazione e/o dell'indennità di cui all'articolo 266g CO.
Begründung
La crisi sanitaria del coronavirus sta colpendo duramente un gran numero di piccole imprese e commercianti indipendenti.
In assenza di reddito e di prospettive di ripresa economica, alcuni di loro desiderano cessare l'attività e, di conseguenza, porre fine in anticipo al contratto di locazione commerciale.
È a questo punto che alcuni locatari sperimentano le conseguenze della prassi secondo la quale/con cui i locatori chiedono di firmare il contratto di locazione commerciale non solo alla società che gestirà i locali ma anche all'amministratore della società locataria.
Questa prassi è il colpo di grazia per le piccole imprese e i piccoli commercianti che non solo perdono il loro reddito a causa della crisi del coronavirus ma si vedono privati anche di una parte dei loro risparmi dai proprietari dei locali commerciali.
Lo scopo di questa mozione è quello di modificare la norma di cui all'articolo 266g CO in modo da consentire ai locatari di riorientarsi professionalmente senza ritrovarsi sul lastrico.
Gli interessi dei locatori sono sufficientemente tutelati dalla garanzia di affitto prevista dall'articolo 257e CO e dal diritto di ritenzione di cui godono sui mobili del locatario.
In considerazione di quanto precede, chiedo rispettosamente al Consiglio federale di accettare la modifica richiesta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del rischio incombente del caso di rigore qualora una persona giuridica che abbia preso in locazione dei vani commerciali si veda costretta a una risoluzione anticipata per giusta causa del contratto di locazione in ragione di sviluppi sfavorevoli dovuti in particolare all'attuale crisi del coronavirus. Se altre persone, ad esempio persone fisiche (il gestore di un ristorante o di un negozio ecc.) hanno cofirmato il contratto di locazione, esse sono responsabili in solido nei confronti della persona giuridica, in particolare della somma dovuta in caso di risoluzione anticipata, in conformità con quanto previsto dal giudice. È quindi possibile che tali persone fisiche si ritrovino penalizzate a doppio titolo, cosa che a prima vista deporrebbe a favore di un adeguamento dell'articolo 266g CO.
A una valutazione più approfondita, tuttavia, pare che l'adeguamento in questione non possa essere accolto. La stipula di un contratto di locazione rientra infatti in linea di principio nella sfera di autonomia privata delle parti. Ciò risponde a una necessità pratica; non è raro infatti che un contratto di locazione sia stipulato da più persone fisiche o giuridiche, che si ritrovano quindi a essere responsabili in solido. Se, in virtù dell'articolo 266g CO, la legge impedisse questo effetto della responsabilità solidale in relazione ai casi di disdetta per giusta causa, molto probabilmente gran parte dei contratti di locazione commerciale non verrebbero più conclusi per mancanza di garanzie sufficienti oppure il canone di affitto verrebbe maggiorato per tener conto, appunto, della scomparsa della responsabilità solidale. Se è vero che a risentirne sarebbe soprattutto il locatario, le conseguenze negative andrebbero in realtà a ripercuotersi anche sul locatore. In ogni caso, tale regola limiterebbe in modo sproporzionato l'autonomia privata delle parti in riferimento alla stipula di contratti di questo tipo. Allo stesso tempo, l'adeguamento richiesto nel quadro del diritto di locazione, che in ogni caso produrrebbe effetti giuridici solo sulle situazioni future, non rappresenta la soluzione ai casi di rigore dovuti alla pandemia di COVID-19 a cui si fa riferimento nella mozione; esistono già ulteriori strumenti questo scopo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.