20.4701 · Interpellanza · 2020-12-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale conferma che l'adeguamento autonomo avviene "unicamente se gli interessi economici [della Svizzera] lo richiedono o lo giustificano" (Consiglio federale, FF 2010, pag. 6442), ma non se le norme dell'UE sono "materialmente non convincenti" (Consiglio federale, FF 2017, pag. 397) mentre secondo la bozza di Accordo istituzionale con l'UE ("Accordo istituzionale") la Svizzera dovrebbe adottare il diritto dell'UE anche se non servisse gli interessi svizzeri o non fosse materialmente convincente?
2. Il Consiglio federale conferma che, secondo l'Accordo istituzionale, la Svizzera potrebbe essere sanzionata dall'UE se non adottasse il diritto dell'Unione mentre ora non incorre in nessuna sanzione o solo in quella di una mancata equivalenza se non si adegua autonomamente al diritto dell'UE?
3. Il Consiglio federale conferma che, benché il 30-50 per cento del diritto federale sia influenzato dal diritto dell'UE, il recepimento più o meno invariato delle norme UE rappresenta solo il 15 per cento circa del diritto federale e che pertanto l'UE non ha attualmente un'influenza determinante sulla legislazione svizzera?
4. Il Consiglio federale conferma che la nuova legge sulla protezione dei dati contiene numerose e a volte significative divergenze rispetto al diritto dell'UE (p. es. per quanto riguarda l'entità delle multe) sebbene sia stata adeguata a quest'ultimo per garantirne l'equivalenza?
5. Il Consiglio federale conferma che la nuova legge sui servizi finanziari contiene numerose e a volte significative divergenze rispetto al diritto dell'UE (p. es. per quanto riguarda i requisiti per la consulenza in materia di investimenti) sebbene sia stata adeguata a quest'ultimo per garantirne l'equivalenza?
6. Il Consiglio federale conferma che la legge sulle derrate alimentari del 2014 contiene numerose e a volte significative divergenze rispetto al diritto dell'UE (p. es. per quanto riguarda l'indicazione dell'origine degli ingredienti) sebbene sia stata adeguata a quest'ultimo?
7. Il Consiglio federale conferma che la Svizzera disponeva, dato il regime di adeguamento autonomo, di un margine di manovra più ampio nei settori menzionati rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse stata obbligata a recepire il diritto UE, e che ciò vale in generale?
8. Il Consiglio federale conferma che i tribunali svizzeri non sono strettamente vincolati alla giurisprudenza della CGUE nell'interpretazione del diritto UE nel caso dell'adeguamento autonomo, mentre sarebbero in linea di principio vincolati alla giurisprudenza della CGUE per l'interpretazione degli accordi bilaterali e del diritto UE "recepito in modo dinamico", e che pertanto l'influenza della CGUE sull'ordinamento giuridico svizzero sarebbe maggiore in quest'ultimo caso che non in quello dell'adeguamento autonomo?
Begründung
In un articolo pubblicato sulla NZZ il 13 novembre 2020 si afferma che con l'adeguamento autonomo al diritto dell'UE l'autonomia della Svizzera è "di fatto limitata" e che la differenza rispetto al recepimento dinamico non è quindi "così grande" come si sostiene. Si ha dunque l'impressione che con il recepimento dinamico del diritto conformemente all'Accordo istituzionale non cambierebbe quasi nulla rispetto all'attuale politica di adeguamento autonomo.
Stellungnahme des Bundesrates
1.e 2. Nell'ambito degli accordi bilaterali la Svizzera armonizza le sue prescrizioni legali con quelle dell'UE, ciò che le consente di partecipare a settori specifici del mercato interno europeo. La presa in considerazione delle nuove disposizioni dell'UE nei rispettivi accordi avviene di comune accordo. Nei settori in cui non ha concluso accordi bilaterali con l'UE, la Svizzera è libera di decidere se adottare normative dell'UE nel suo ordinamento giuridico interno (cosiddetto "adeguamento autonomo"). L'"adeguamento autonomo" è nell'interesse dell'economia svizzera, poiché consente di ridurre al minimo le differenze normative nei confronti del nostro più importante partner commerciale e quindi di preservare la competitività e l'attrattiva della piazza economica svizzera. A differenza degli accordi bilaterali, l'"adeguamento autonomo" non garantisce però l'accesso al mercato interno dell'UE, non essendo riconosciuto da quest'ultima. Nella scelta tra questi due approcci, la Svizzera si basa sull'interesse nazionale e procede a un'accurata ponderazione degli interessi.
L'Accordo istituzionale consentirebbe di consolidare la partecipazione settoriale della Svizzera al mercato interno dell'UE, in particolare attraverso un recepimento dinamico del diritto pertinente dell'UE. L'aggiornamento degli accordi di accesso al mercato sarebbe quindi in linea di principio vincolante. In questo modo sarebbe possibile evitare nuovi ostacoli all'accesso al mercato - anche quelli di natura temporanea - preservando nel contempo l'autonomia legislativa della Svizzera e la democrazia diretta. Proprio come avviene oggi, la Svizzera continuerebbe a decidere autonomamente su ogni recepimento degli sviluppi del diritto UE. Potrebbe quindi anche scegliere di non adottare un determinato sviluppo giuridico. Le eventuali misure compensative dell'UE in un caso del genere dovrebbero essere proporzionate.
3. Non è possibile determinare con precisione la parte del diritto dell'UE che è stata recepita totalmente o parzialmente nel diritto svizzero. Non esiste un elenco delle leggi federali che si fondano sul diritto europeo. L'Accordo istituzionale non comporterebbe cambiamenti, poiché i cinque accordi di accesso al mercato recepiscono già oggi il diritto dell'UE.
4.-7. Nell'ambito della protezione dei dati e dei servizi finanziari l'UE ha un sistema di riconoscimento dell'equivalenza della legislazione di uno Stato terzo. Un tale riconoscimento unilaterale consente un accesso limitato al mercato interno dell'UE, ma, essendo di competenza esclusiva dell'UE, può essere revocato in qualsiasi momento, anche per motivi politici. In questo contesto un recepimento esatto del diritto dell'UE non è necessario, poiché quest'ultima valuta la situazione nel suo complesso. Questo spiega perché il diritto svizzero persegue gli stessi obiettivi del diritto dell'UE nei due settori summenzionati, senza essere necessariamente formulato in modo identico. L'auspicato riconoscimento dell'equivalenza pone chiari limiti alle possibili differenze.
Nel settore alimentare la Svizzera ha adeguato autonomamente le proprie prescrizioni tecniche a quelle dell'UE. Ciò facilita, tra le altre cose, lo scambio di merci ed evita una disparità nei rispettivi livelli di protezione. Solo in alcuni settori (p. es. nel caso dell'indicazione obbligatoria del Paese di produzione o dell'indicazione dell'origine degli ingredienti) il Parlamento svizzero ha scelto una soluzione diversa da quella europea.
8. Con l'Accordo istituzionale i tribunali svizzeri dovrebbero seguire l'interpretazione del diritto della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nei settori in cui la Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE e quindi in cui ha armonizzato il suo diritto con quello dell'UE. L'interpretazione del diritto applicabile dell'UE nel mercato interno è effettivamente di competenza della CGUE. Nel caso dell'"adeguamento autonomo" del diritto europeo la Svizzera non è tenuta, in linea di principio, a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE. Tuttavia, secondo il Tribunale federale un'interpretazione uniforme è necessaria anche in questo contesto (cfr. DTF 129 III 335, E. 6). Anche nei settori in cui la Svizzera ha adeguato autonomamente il proprio diritto a quello dell'UE, in caso di dubbio esso deve pertanto essere interpretato in conformità con la giurisprudenza della CGUE. In questo modo è possibile evitare differenze inutili.
Risposta del Consiglio federale.